Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Malta dice no ai sistemi di tassazione selettiva

Nel mirino del governo i regimi delle "international trading companies" e delle "companies with foreign income"

Panoramica di MaltaL’iniziativa di abolirli è stata adottata per corrispondere a quanto formalmente richiesto dalla Commissione Ue secondo cui  procurano un vantaggio economico esclusivo alle società commerciali che operano all’estero e distribuiscono i dividendi agli azionisti non residenti. La Commissione europea, con comunicato del 12 maggio 2006, ha reso noto che la Repubblica di Malta ha accettato di abolire, al più tardi entro la fine del 2010, i regimi delle "nternational trading companies" e delle "companies with foreign income". Alla notizia dell’adesione maltese alla raccomandazione europea, il Commissario alla concorrenza, Neelie Kroes, ha espresso piena soddisfazione per un primo passo, fatto dall’Isola, verso l’eliminazione di sistemi di tassazione selettiva che, favorendo alcuni soggetti, provocano significative distorsioni nelle attività commerciali che si intrecciano sul mercato.

La censura della Commissione europea
L’iniziativa è stata adottata per corrispondere a quanto formalmente richiesto dalla Commissione europea con nota IP/06/363 del 23 marzo 2006. In particolare, la Commissione ha chiesto di procedere, sebbene in modo graduale, all’abolizione dei due regimi, in vigore dal 1994, che considera incompatibili con la normativa comunitaria. A parere dell’organismo governativo europeo, infatti, essi, derogando all’ordinaria disciplina fiscale in vigore nel Paese, procurano un vantaggio economico esclusivo per le società commerciali che operano all’estero e che distribuiscono i dividendi agli azionisti non residenti nel territorio maltese, determinando, altresì, una distorsione della concorrenza di cui beneficiano le società maltesi a scapito di quelle non residenti a Malta.

Le international trading companies
Le "international trading companies" sono società che esercitano, in via esclusiva, attività commerciali al di fuori del territorio nazionale. L’imposta cui è assoggettato il reddito societario prevede un’aliquota, il 35 per cento, che è pari a quella ordinariamente applicata alle società. I dividendi degli azionisti sono assoggettati a una tassazione del 27,5 per cento. Tale situazione, che potrebbe sembrare pienamente compatibile con la normativa comunitaria, subisce, in realtà (e su questo è stata attirata l’attenzione della Commissione), una significativa alterazione attraverso il sistema di rimborso. Secondo il meccanismo in vigore nell’isola mediterranea, agli azionisti non residenti compete sia il rimborso dei due terzi dell’imposta pagata dalla società, sia quello risultante dalla differenza fra il credito d’imposta sui dividendi e la ritenuta applicata sull’importo lordo dei dividendi. Attraverso la procedura indicata, il reddito prodotto dalle "International trading companies" finisce per essere assoggettato a una imposizione di poco superiore al 4 per cento.

Le companies with foreign income
Analogamente a quanto avviene nelle "International trading companies", anche nelle "Companies with foreign income" l’effetto distorsivo è provocato dai rimborsi che gli azionisti non residenti della società maltese possono ottenere. Attraverso di essi, che ammontano ai due terzi dell’imposta pagata dalla società maltese (qualora non all’intero importo), si produce un notevole abbattimento dell’imposizione che altera, inevitabilmente, il sistema concorrenziale in cui operano società non residenti a Malta.

Gli impegni assunti da Malta

La Repubblica maltese, che ha fatto il suo ingresso nell’Unione europea il 1° maggio 2004, ha aderito all’invito ad essa rivolto dalla Commissione europea e ha comunicato che provvederà ad abolire, entro il 1° gennaio 2007, il regime delle "international trading companies" e delle "companies with foreign income"; ad escludere le società costituite a Malta successivamente al 31 dicembre 2006 dai benefici derivanti dall’applicazione del regime delle "international trading companies" (prima della sua abolizione prevista per il 1° gennaio 2007); a limitare le "international trading companies", costituite tra la data in cui la Repubblica maltese ha accettato la richiesta della Commissione europea e il 31 dicembre 2006, ad un numero medio calcolato sulle "international trading companies" costituite nell’ultimo quinquennio; ad introdurre nel sistema fiscale nazionale, entro il 1° gennaio 2007, una disciplina di rimborso del credito d’imposta che potrà essere applicata indipendentemente dall’attività esercitata dalla società, dalla tipologia di reddito prodotto e dalla residenza degli azionisti. Malta consentirà alle "international trading companies" già esistenti di continuare a fruire dei benefici dell’attuale regime fino al 31 dicembre 2010 (termine ultimo concesso, a Malta, dall’Unione europea per l’abolizione dei regimi fiscali di favore).
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/malta-dice-no-ai-sistemi-tassazione-selettiva