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Attualità

Malta nella Ue ma pur sempre paradiso fiscale

E’ questa la principale precisazione contenuta nella risoluzione 170/E del 12 dicembre 2005 dell’Agenzia delle Entrate

Veduta aerea dell'isola di MaltaAll’Amministrazione finanziaria sono stati richiesti, con la procedura di interpello, chiarimenti in merito all’applicazione a una Itc (International Trading Company) delle disposizioni normative relative all’applicazione del decreto ministeriale 21 novembre 2001 e alla qualificazione reddituale delle somme rimborsate dall’Amministrazione finanziaria maltese a una Spa italiana, a seguito della distribuzione dei dividendi da parte della Itc maltese.
Anche dopo l'ingresso nell' Unione europea, Malta continua ad essere considerato paradiso fiscale. E’ questa la principale precisazione contenuta nella risoluzione n. 170/E del 12 dicembre 2005, con cui l’Agenzia delle Entrate, rispondendo a un’istanza di interpello, è intervenuta sulla portata applicativa dell'articolo 3, comma 1, n. 10 del decreto ministeriale 21 novembre 2001, che individua l’elenco dei Paesi e territori a regime fiscale privilegiato.
I dettagli del caso
In particolare, secondo il caso prospettato all’Agenzia delle Entrate, una SpA italiana intende costituire una International Trading Company (Itc) a Malta, controllata al 100 per cento, il cui oggetto sociale è lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri e merci in ambito marittimo e internazionale. In relazione a tale circostanza, sono stati chiesti chiarimenti in merito all’applicazione alla Itc delle disposizioni normative relative all’applicazione del decreto ministeriale 21 novembre 2001 e alla qualificazione reddituale delle somme rimborsate dall’Amministrazione finanziaria maltese alla SpA italiana, a seguito della distribuzione dei dividendi da parte della Itc maltese. Pertanto, secondo il parere delle Entrate, anche se non rientra espressamente tra quelle menzionate nell'articolo 3 della black list, una società di diritto maltese i cui proventi affluiscano da fonti estere va comunque ricompresa nell'ambito applicativo della norma, dovendosi considerare beneficiaria di un regime fiscale privilegiato. Alla luce di questa interessante pronuncia, vediamo allora più in dettaglio le motivazioni addotte dalle Entrate, esaminando poi brevemente il particolare trattamento fiscale riservato alle International Trading Companies (Itc) e alle International Holding Companies (Ihc) di diritto maltese.
Il regime fiscale delle Itc e delle Ihc maltesi
Oltre alle tre tipologie societarie più comunemente diffuse, quali la società a responsabilità limitata (limited liability company), la società in nome collettivo (partnership "en nom collectif"), e la società in accomandita (partnership "en commandite"), a Malta operano anche altri due tipi di companies, quali le Itc (International Trading Companies) e le Ihc (Intenational Holding Companies) cui spettano particolari regimi fiscali legati all’attività svolta. Più precisamente, la tipologia dell’ "International Trading Company" (Itc) é definita alla sezione 2 della legge tributaria sui redditi, quale società registrata a Malta operante esclusivamente in attività commerciali svolte all’estero. Tuttavia, secondo il diritto maltese, la Itc può svolgere anche le seguenti attività:
- acquisti nella prospettiva di esportare beni manufatti, assemblati o lavorati a Malta;
- scambi con società registrate a Malta secondo la legge sul Malta Financial Services Authority del 1994, come emendata nel 2002;
- scambi con altre International Trading Companies;
- la prestazione di attività di gestione, amministrazione e lo svolgimento di altri servizi a favore di fondi comuni d’investimento residenti a Malta;
- la prestazione di servizi di ship management a società le cui attività e oggetto sociale comprenda la gestione di navi con un peso non inferiore alle 1.000 tonnellate nette e che sono impegnati nel trasporto di merci o passeggeri. Inoltre anche se la normativa fiscale vigente non definisce esplicitamente il regime di una "International Holding Company", generalmente si è in presenza di una Ihc nel caso di possesso di un minimo del 10 per cento del capitale in una società non residente a Malta. Tuttavia, qualora la percentuale sia inferiore, per rientrare nell’ambito di applicazione del regime Ihc, è necessario che:
-  l’azionista maltese persona giuridica abbia facoltà a propria discrezione, di acquistare o sfruttare il diritto di prelazione relativamente ad azioni proprie della società estera;
-  la partecipazione valga oltre le 500mila lire maltesi (o il suo equivalente in altra moneta);
-  le azioni o quote siano mantenute nella società estera al fine di un ampliamento previsto dell’attività della società maltese.

Le condizioni necessarie

In ogni caso, il capitale sociale minimo richiesto per la costituzione di una società "International trading" o "holding" è l’equivalente, in qualsiasi moneta, di 500 lire maltesi e, all’atto della costituzione, occorre versare almeno il 20 per cento del capitale sociale. I soci sottoscrittori possono essere sia persone fisiche che giuridiche. Eventuali azionisti "prestanome" possono operare attraverso l’uso di una società locale costituita a tal fine e autorizzata dal Malta Financial Services Authority. Una Itc o una Ihc, di norma, si costituisce con la presenza di almeno due soci. Tuttavia, a partire dal 1995, è possibile costituire anche società unipersonali. In ogni caso, entrambe le tipologie societarie devono avere almeno un amministratore e un "segretario sociale", che deve essere una persona fisica e deve convocare almeno una assemblea generale all’anno.
La fiscalità societaria
Ai fini fiscali, le società non residenti a Malta sono generalmente tassate mediante l'applicazione di un’aliquota pari al 35 per cento sui redditi prodotti nel Paese, ovvero, sui redditi esteri (esclusi i capital gain) ricevuti a Malta. In ogni caso gli interessi e le royalties percepiti da società non residenti sono esenti da imposizione se ottenuti al di fuori di una stabile organizzazione in Malta. Le società non residenti che percepiscono dividendi di origine maltese non sono assoggettati ad alcuna imposizione alla fonte o ad altro onere fiscale. In particolare, rispetto ai dividendi pagati da società maltesi a società non residenti, il percettore ha il diritto di godere di diverse tipologie di rimborso delle imposte scontate a Malta. Nel caso di dividendi di fonte estera incassati da una società maltese e versati ai propri soci non residenti quali dividendi, questi ultimi beneficeranno del rimborso dei 2/3 delle imposte maltesi pagate sugli utili ricevuti (gli eventuali crediti d'imposta goduti andranno considerati in diminuzione all'ammontare rimborsabile). L'ammontare dei 2/3 è aumentato al 100 per cento nel caso in cui la partecipazione nella società estera da parte della società maltese superi il 10 per cento o il relativo valore di costo superi le 500mila lire maltesi.
Il caso delle International Trading Companies
Nel caso invece di dividendi pagati da società maltesi impegnate esclusivamente in attività commerciale all'estero (ossia le International Trading Companies), i beneficiari non residenti godono del diritto a percepire due tipi di rimborso al fine di compensare l’imposta pagata dalla società:
- il primo consiste nella possibilità di ottenere la differenza tra l’aliquota pagata dalla società (35 per cento) e quella invece che spetta nel caso di un socio estero (27,5 per cento sul dividendo lordo);
- il secondo, invece, prevede il rimborso dei 2/3 dell’imposta pagata dalla Itc. Infine gli interessi corrisposti a soggetti non residenti non sono soggetti ad alcuna ritenuta a titolo d’imposta, così come pure le royalties corrisposte a soggetti non residenti non sono assoggettate ad alcuna ritenuta a titolo d’imposta.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Innanzitutto, secondo l’Agenzia, l’ingresso nell’Unione europea non determina automaticamente l’esclusione di Malta dalla black list di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2001. Infatti, l’articolo 167 del Tuir relativo al regime fiscale delle imprese estere controllate, continua a trovare applicazione anche nel caso in cui il Paese a fiscalità privilegiata sia un Paese membro. Ciò premesso, anche se il citato articolo 3, comma 1, n. 10) del decreto ministeriale 21 novembre 2001 considera beneficiarie di regimi fiscali privilegiati le società maltesi "… i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act", il richiamo a queste tipologie di società deve intendersi soltanto a titolo esemplificativo, e non certamente esaustivo. Ne consegue che, sebbene la società oggetto dell’istanza non rientri tra quelle menzionate nell'articolo 3 della black list, per le Entrate va comunque ricompresa nell'ambito applicativo della norma, dovendosi considerare beneficiarie di regimi fiscali privilegiati tutte le società maltesi i cui proventi affluiscano da fonti esterne.
Rimborsi e distribuzione di dividendi
L'Agenzia ha altresì fornito chiarimenti in ordine all'inquadramento tributario delle somme rimborsate dall'Amministrazione finanziaria estera al socio, a seguito della distribuzione dei dividendi da parte della controllata non residente, escludendo che tali somme possano essere qualificate come distribuzione di utili e, come tali, avere l'esclusione parziale dalla formazione del reddito imponibile (articolo 89 Tuir). Per le l’Agenzia, infatti, queste somme costituiscono proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, di cui alla lettera h), comma 1 dell'articolo 44 del Tuir, e tassati secondo il criterio di cassa. Naturalmente, essendo, nel caso di specie, percepite da una Spa, le stesse saranno trattate alla stregua di componenti di reddito di impresa.
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