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Attualità

Il mancato riversamento delle tasse automobilistiche: ipotesi penali alternative di peculato e abuso d'ufficio (4)

Il controllo delle Dr Entrate delle Regioni a statuto speciale. Attività ispettiva, accesso, processo verbale

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L'attività di controllo delle direzioni regionali delle Entrate delle Regioni a statuto speciale
Al fine di accertare eventuali omissioni di riversamento, totali o parziali, oppure ritardi nel loro adempimento, le quattro direzioni regionali eseguono controlli servendosi di apposite liste, fornite da Sogei su supporto magnetico o in via telematica, riportanti le riscossioni, memorizzate presso il sistema di gestione delle tasse automobilistiche, effettuate in una settimana contabile dal singolo tabaccaio e i suoi connessi riversamenti.
Con riguardo ai controlli ai tabaccai della regione siciliana, come accennato, quest'ultima ha stabilito, con proprio decreto n. 34/99 del 29 aprile 1999, che il riversamento delle somme riscosse nel suo territorio sia effettuato alla Cassa regionale siciliana esclusivamente attraverso la procedura Rid. Atteso che l'attivazione e gli esiti della procedura Rid dei tabaccai autorizzati dalla Regione siciliana sono, rispettivamente, coordinati direttamente dalla predetta Cassa, i controlli sono di diretta pertinenza delle strutture della Regione stessa, salvo diversi accordi assunti con la direzione regionale delle Entrate per la Sicilia. Per le tasse automobilistiche non erariali sono competenti le Regioni a statuto ordinario e le due Province autonome di Trento e Bolzano, che si avvalgono, di norma, per l'attività di controllo, del competente assessorato.

Il decreto ministeriale 13 settembre 1999(56) ha approvato la convenzione tipo in base alla quale i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264(57), possono riscuotere le tasse automobilistiche destinate alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e all'Erario. Per quanto riguarda i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, che abbiano stipulato la predetta convenzione con l'Amministrazione finanziaria e che operino nel territorio del Friuli Venezia Giulia, della Sardegna e della Valle d'Aosta, essi sono tenuti, ai sensi dell'articolo 6 della convenzione stessa, a riversare all'Erario le somme riscosse secondo modalità analoghe a quelle per i tabaccai. Diversamente però da questi ultimi, indicano nel bollettino di riversamento il codice rilasciato dalla motorizzazione, preceduto dal codice del sistema informatico che assicura il collegamento telematico del soggetto con l'archivio delle tasse automobilistiche. Le direzioni regionali competenti per territorio svolgono nei loro confronti controlli analoghi a quelli per i tabaccai.

L'attività ispettiva
L'Agenzia delle Entrate, nelle tre regioni di propria competenza, ha la possibilità di ordinare l'effettuazione di ispezioni nei confronti dei tabaccai, anche disponendo la sospensione del servizio, nel caso di constatazione di inottemperanze alle disposizioni del regolamento di cui al Dpcm n. 11. Due sono le fasi attraverso le quali deve realizzarsi l'attività ispettiva: la prima è la selezione dei soggetti (tabaccai) in base a indici di criticità, al fine della programmazione dell'accesso. La seconda fase è quella dell'esecuzione dell'attività palese, programmata.
Se lo scopo dell'attività di controllo è quello di cogliere eventuali situazioni irregolari e patologiche i risultati che si intende conseguire sono:

  • la riduzione delle situazioni che potrebbero portare a conseguenze di danno economico
  • la diminuzione dei disservizi
  • l'esclusione dell'insorgenza di contenziosi con la compagnia Assicuratrice convenzionata con l'Agenzia delle Entrate, soprattutto con riguardo al momento di comunicazione dell'inadempienza.

L'azione amministrativa deve essere caratterizzata dagli ormai consolidati principi di efficacia, efficienza ed economicità. Conseguentemente, il meccanismo di analisi dei fattori di rischio dovrà prendere le mosse da una progressiva selezione dei nominativi, sino a indirizzare l'effettiva azione ispettiva verso quei soggetti individuati proprio in ragione della maggior rilevanza prospettica in termini di recupero. I principali indici di criticità sono, ovviamente, rappresentati da omessi o tardivi riversamenti. A tale proposito, Sogei invia elenchi che riportano i "versamenti non abbinati" (quelli che appaiono effettuati in ritardo secondo le risultanze del sistema telematico) o gli omessi versamenti. L'attenzione si indirizzerà, ad esempio, sugli incassi e sui riversamenti direttamente collegabili, prendendo a base un periodo adeguato e significativo quale un arco di dodici mesi. Gli uffici Rapporti con gli enti esterni, direttamente o attraverso la collaborazione degli uffici Audit esterno, effettueranno le attività ispettive tenendo conto delle previsioni di apposita circolare(58) e analizzando i movimenti finanziari in funzione delle principali scadenze della tassa (gennaio, maggio, settembre). Nella materia non sembrano applicabili le ordinarie disposizioni in materia fiscale: il richiamo dell'articolo 37(59) del Testo unico n. 39 del 5 febbraio 1953, appare pertanto univocamente rivolto al mancato pagamento delle tasse automobilistiche.

L'accesso
L'ispezione, condotta di regola da un solo verificatore, ha la durata di una giornata lavorativa, trattandosi di attività evidentemente mirata a un singolo aspetto, e cioè la verifica della correttezza dell'attività di riscossione e degli obblighi e delle prescrizioni correlati. L'accesso prende le mosse dalla compilazione di apposita "scheda notizie controllo rivendita", al fine di rilevare i dati generali quali la data di inizio e di fine accesso nonché i giorni uomo impiegati. Per quanto concerne i dati della rivendita, devono essere rilevati le generalità dell'assegnatario della licenza, il codice fiscale, il comune, la data di nascita, la residenza dell'assegnatario della licenza, la denominazione/ragione sociale in caso di licenza speciale assegnata a una società, la partita Iva, la sede legale e il legale rappresentante, il codice Lottomatica, l'indirizzo e il numero della rivendita con gli estremi della licenza e della polizza fidejussoria, il contributo pagato all'Ecomap(60) o Assoservice(61) relativamente alla quietanza dell'anno in corso della garanzia fidejussoria.

Tra questi controlli, particolare rilevanza assumono:

  1. il riscontro al momento dell'accesso della coincidenza tra l'assegnatario della licenza e l'effettivo gestore della rivendita di generi di monopolio, nel rispetto della legge 22 dicembre 1957, n. 1293(62)
  2. il controllo dell'efficienza e dell'idoneità al collegamento del terminale di Lottomatica
  3. l'accertamento dell'effettività della copertura assicurativa. La bontà della garanzia prestata verrà accertata attraverso l'acquisizione di copia della polizza fidejussoria o di copia della quietanza del contributo per l'anno in essere pagato alle sopraindicate cooperative, nel caso di garanzia prestata in forma solidale e collettiva
  4. l'esposizione al pubblico delle indicazioni che la ricevitoria è autorizzata alla riscossione della tassa e della commissione di pertinenza dell'esercente. In caso di assenza di tali indicazioni, peraltro non obbligatorie, il verificatore darà atto nel verbale di avere manifestato specifica raccomandazione
  5. il riscontro di tutti i riversamenti per i quali scadeva il termine di effettuazione nell'ultimo quadrimestre nonché, a scandaglio ma in misura adeguata, di quelli dell'arco ottomestrale precedente, con una selezione operata in sede di pianificazione dell'intervento. Per ogni settimana contabile controllata, si richiederanno l'estratto conto e la ricevuta del riversamento, al fine naturalmente di rilevare possibili giorni di ritardo. Altre situazioni suscettibili di approfondimento sono rappresentate dalle discrasie tra gli incassi e le liste dei riversamenti nella disponibilità dell'organo accertatore (ufficio Rapporti con gli enti esterni).

Il rispetto del contraddittorio impone che all'agente della riscossione venga concesso un congruo termine per la trasmissione o l'esibizione di eventuale documentazione richiesta dall'auditor in sede di accesso, che le violazioni al regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 25/1/1999, n. 11, siano immediatamente rilevate in sede di processo verbale di operazioni compiute, le quali dovranno svolgersi con modalità tali da arrecare la minor turbativa possibile(63).

Il processo verbale
L'avvenuta ispezione deve essere oggetto di documentazione in apposito processo verbale delle operazioni compiute, redatto secondo una traccia mutuata da quella delle verifiche fiscali. La trasparenza amministrativa e il già citato principio del contraddittorio (in merito alle operazioni eseguite e ai rilievi evidenziati, la parte è invitata a formalizzare proprie dichiarazioni) impongono di dare conto, oltre naturalmente dei controlli effettuati, delle irregolarità eventualmente accertate e delle norme violate, degli estremi della nota con la quale è stato conferito l'incarico al funzionario. Questi dovrà far prendere visione del contenuto della nota ed esibire il proprio documento di riconoscimento, richiamando nel contempo le norme che legittimano il controllo. A tal proposito, resta impregiudicata la facoltà dell'Agenzia delle Entrate di compiere ogni altro controllo utile all'attività di vigilanza e di formulare, eventualmente, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, ulteriori rilievi.


4 - continua. La quinta e ultima puntata su FISCOoggi di giovedì 22; le prime tre sono state pubblicate nei giorni 12, 14 e 16 dicembre


NOTE:
56) Pubblicato nella G.U. del 22 settembre 1999, n. 223.

57) Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, Pubblicata nella G.U. 21 agosto 1991, n. 195.

58) N. 106/E del 22 maggio 2000 della direzione centrale Riscossione.

59) "Per la repressione delle violazioni alle norme del presente Testo unico si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4".

60) Ente cooperativo mutuo di assistenza di assistenza e previdenza tra i tabaccai e i gestori di depositi fiscali locali.

61) Cooperativa di servizi per tabaccai e ricevitori.

62) Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1957, n. 9.

63) In linea col dettato dell'articolo 12, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, anche se, nel caso di specie, il tabaccaio o soggetto autorizzato non opera nella veste di contribuente.

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