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Attualità

Manifestazioni pirotecniche, l'Iva è al 20 per cento

Le esecuzioni sono escluse dall'aliquota ridotta, anche se accompagnate con musica preregistrata

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Le manifestazioni pirotecniche e quelle "piromusicali" (consistenti in esecuzioni pirotecniche accompagnate in modo sincronizzato con musica preregistrata) non rientrano tra gli spettacoli assoggettati a Iva con aliquota agevolata del 10%, elencati dal numero 123) della tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633 del 1972. Questo è, in sintesi, il principio espresso dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9/E del 9 gennaio.

L'Amministrazione ha richiamato, in primo luogo, la normativa di riferimento, procedendo all'esame della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 e, in particolare, dei numeri 119) e 123) della stessa.
Il numero 123) prevede l'applicazione dell'Iva nella misura del 10% per alcune specifiche tipologie di prestazioni spettacolistiche, tassativamente elencate dalla stessa disposizione, quali gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo (compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale e rivista), i concerti vocali e strumentali, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante e gli spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti.
In base al numero 119), sono soggetti a Iva al 10% i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al citato numero 123) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972(1).

La risoluzione 9/2008, richiamando la distinzione tra prestazioni spettacolistiche (relative al rapporto tra l'organizzatore degli spettacoli e gli spettatori) e prestazioni artistiche (rese da singoli artisti o gruppi di artisti nei confronti degli organizzatori degli spettacoli) ha evidenziato che il numero 123) si riferisce ai corrispettivi dovuti dagli spettatori per assistere alle prestazioni spettacolistiche nello stesso indicate, mentre il numero 119) concerne le prestazioni artistiche fornite agli organizzatori per la realizzazione degli spettacoli elencati nel citato numero 123).

Ciò posto, l'agenzia delle Entrate ha precisato che oggetto del quesito era il trattamento tributario ai fini Iva delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto tra gli organizzatori delle manifestazioni piromusicali e la società che esegue la predetta rappresentazione.
Il documento di prassi, al fine di stabilire se i corrispettivi percepiti dalla società che rende le prestazioni piromusicali dovessero o meno essere assoggettati a Iva con l'aliquota agevolata del 10%, ai sensi del numero 119) della tabella A, ha verificato se le manifestazioni in argomento potessero essere ricondotte tra gli spettacoli individuati dal numero 123).

Esclusa la configurabilità delle manifestazioni piromusicali quali "spettacoli teatrali di qualsiasi tipo", quali "attività circensi e dello spettacolo viaggiante"(2) nonché quali "spettacoli di burattini, marionette e maschere", l'Amministrazione finanziaria ha appuntato la propria attenzione sui "concerti vocali e strumentali".
Analizzando la tipologia di esecuzioni oggetto del quesito, è stato rilevato che le stesse si estrinsecano in rappresentazioni pirotecniche con accompagnamento degli spari in modo sincronizzato attraverso l'utilizzo di apparecchi e strumenti che trasmettono musica preregistrata.

Tale connotazione, secondo l'agenzia delle Entrate, esclude che le manifestazioni "piromusicali" possano configurarsi quali "concerti vocali e strumentali", atteso che questi ultimi si sostanziano in esecuzioni musicali dal vivo, da parte di singoli o gruppi di artisti.
Ciò posto, la stessa Amministrazione ha rilevato, peraltro, che la rappresentazione piromusicale si concretizza, sostanzialmente, in un evento pirotecnico nell'ambito del quale l'esecuzione di musica preregistrata si connota quale mero accompagnamento dei fuochi d'artificio e che le manifestazioni pirotecniche non sono espressamente riportate tra gli spettacoli tassativamente elencati al numero 123) della tabella A.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la risoluzione ha concluso nel senso che:

  • le manifestazioni pirotecniche, anche nell'ipotesi in cui siano caratterizzate dall'accompagnamento degli spari in modo sincronizzato con musica preregistrata (manifestazioni piromusicali), non rientrano tra le prestazioni spettacolistiche elencate dal numero 123) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972
  • gli accordi stipulati tra i soggetti che eseguono prestazioni pirotecniche o piromusicali e gli organizzatori delle relative manifestazioni non rientrano nell'ambito applicativo della disposizione recata dal numero 119) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 e sono, pertanto, assoggettati a Iva con l'aliquota ordinaria del 20 per cento.

NOTE
1. Le problematiche interpretative sorte in relazione al numero 119) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, sono state risolte con la norma di interpretazione autentica introdotta dall'articolo 1, comma 300, della legge 296/2006, la quale ha chiarito che i contratti di scrittura ai quali si riferisce il citato n. 119) sono quelli connessi a tutte le tipologie di spettacoli indicate al numero 123) della stessa Tabella. In merito all’interpretazione del numero 119) si veda anche la risoluzione 393/2007.

2. Le attività dello spettacolo viaggiante sono quelle indicate nell'apposito elenco previsto dall'articolo 4 della legge 337/1968.

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