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Attualità

Maxi vantaggi fiscali per... micro Paesi

Nel diritto internazionale figurano enti sovrani con una piccola popolazione e/o una estensione territoriale ridotta

Si tratta di entità alle quali, con la pretestuosa attribuzione della personalità giuridica, sono riconosciute quelle immunità proprie degli Stati stranieri. Si pensi a quella dalla giurisdizione penale, civile e non ultima fiscale per le imposte dirette e personali. È il caso dell'Ordine di Malta, della Citta del Vaticano e del minicomune di Campione d’Italia. Secondo Frank Vincent Zappa, noto musicista, chitarrista, compositore e polistrumentista statunitense "non puoi essere un vero Stato se non hai una birra e una compagnia aerea; una squadra di calcio o qualche bomba nucleare non guastano, ma l’essenziale è una birra". Sotto il profilo tributario, però, uno Stato può imporre un prelievo fiscale (imposte, tasse e contributi) soltanto quando lo stesso ente racchiude in sè tutti gli elementi o caratteri costitutivi di un ordinamento giuridico a fini generali e cioè un elemento personale (popolo), uno spaziale (territorio) e uno organizzativo (sovranità). Tutti questi requisiti, unitamente al riconoscimento e alla capacità dello Stato di intrattenere relazioni con gli altri Stati, devono necessariamente coesistere affinché si possa parlare di Stato nella propria accezione giuridica. Poiché, nella pratica, esistono molte situazioni fluide questi elementi possono, tuttavia, presentare differenti dilemmi. Ad esempio, il riconoscimento da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite non rappresenta una retta garanzia dell’effettiva esistenza di uno Stato: basti pensare che, per diversi anni, l’Onu non ha riconosciuto la Repubblica popolare cinese e Cipro (quest’ultima, di fatto, divisa in due Stati, ma riconosciuto da sempre come Stato unico); oppure si pensi a quei contesti bellici come i territori afgani o iracheni in cui l’occupazione militare straniera nella pratica ha fatto venir meno ai relativi governi l’elemento essenziale della sovranità propria di uno Stato che guida i suoi cittadini su un determinato spazio.

Microstati e micronazioni…
Ciò premesso, si indica con il termine microstato quell’ente sovrano che presenta una piccola popolazione e/o una estensione territoriale ridotta. Diversamente, si definiscono micronazioni quelle entità generalmente formate da un piccolo gruppo di persone con una propria cultura ed una propria identità che ambiscono al riconoscimento della sovranità.

…ma anche micropretesti
Generalmente, il "pretesto" più frequente che spinge determinati soggetti (persone fisiche) a creare una micronazione (persona giuridica) si rinviene, quando, nella prassi, si dimentica di menzionare una determinata località in qualche trattato internazionale (è questo ad esempio il caso del Principato di Seborga, comune di 321 abitanti in provincia di Imperia che, mai annesso al Regno d’Italia né alla Repubblica Italiana e la cui indipendenza fu, invece, riconosciuta da Benito Mussolini, viene ancora oggi considerato, da alcuni cittadini del Paese, la prima monarchia costituzionale al mondo). Altre volte si creano delle trovate per gioco o per scherzo (come nel caso drammatico delle giovani amiche Pauline Parker e Juliette Hulme che, inventata la nazione di Borovnia, una volta separate dai genitori, preoccupati per il loro eccessivo coinvolgimento nell’impresa, uccisero la madre della Parker). Ulteriori (e più frequenti) ipotesi, infine, si annoverano come protesta "folkloristica" di qualche movimento politico verso lo Stato d’appartenenza o come più spesso accade per ragioni di carattere fiscale.

Le agroimposizioni di Hutt River
È questo il caso del Principato di Hutt River che, situato ai confini dell’Australia dell’Ovest, copre una superficie di 75mila metri quadrati, maggiormente coltivati a grano. Organizzato con un proprio piccolo esercito, consta di oltre 30mila cittadini tra residenti e non di ogni parte del mondo e venne fondato il 21 aprile 1970 per volontà di Leonard George Casley (ora Sua Altezza Reale Leonard I) quando, in seguito ad una disputa sulle aliquote fiscali sul frumento, dichiarò l’indipendenza della sua proprietà privata. In particolare, conseguentemente alla decisione presa dal governo australiano di imporre delle quote fisse per il grano (così come accade anche per l’Unione europea) vedendosi ridurre nella misura del 25 per cento la propria produzione (e quindi prevedendo la sua rovina economica) l’agricoltore australiano si appellò alla Regina Elisabetta. Il ricorso si concluse con un nulla di fatto, quando, inaspettatamente, arrivò da parte del Governatore generale dell’Australia una "svista" giuridica che aprì una breccia nelle leggi locali che permise a Leonard di richiamare le norme di diritto internazionale e di auto-proclamare la sua fattoria uno Stato indipendente (da quella data l’autonomia del Principato è andata consolidandosi, anche grazie alla nascita di numerose ambasciate presso diversi Paesi europei, statunitensi e asiatici).

La Repubblica di KugelMugel
Un caso del tutto singolare desta la sfera (di 8 metri di diametro) costruita nel Prater di Vienna per volere di un artista austriaco: Edwin Lipburger. Questi, sempre per ragioni di carattere fiscale (si rifiutava, infatti, di pagare le tasse alla Repubblica d’Austria) ci si rinchiuse dentro e proclamò la "casa" Repubblica indipendente di KugelMugel (la micronazione rilasciò anche passaporti e cittadinanze; bloccato dalla polizia, l’artista, in seguito, ottenne la grazia da parte del Presidente austriaco mentre l’opera venne esposta nel parco naturale viennese).

La piattaforma di Sealand
È con ogni evidenza, legata a ragioni tributarie, anche il caso del Principato di Sealand. Nato il 2 settembre 1967, un anno dopo che Paddy Roy Bates e la sua famiglia avevano occupato una piattaforma artificiale, di appena 5.600 metri quadrati, situata a sole 7 miglia dal Porto di Harwich non lontano da Londra, utilizzata dal Regno Unito durante la seconda guerra mondiale proprio per difendere la capitale da eventuali bombardamenti e in seguito abbandonata (e poi adoperata da un gruppo di radioamatori pirati). I britannici tentarono di riprendersi la piattaforma ma furono respinti da colpi di cannone. In seguito un tribunale inglese stabilì che Sealand trovandosi in acque internazionali era fuori dalla giurisdizione inglese. Sua Maestà Roy Bates riuscì anche a riconquistare la piattaforma dopo un tentativo di golpe e fece del Principato un vero e proprio paradiso fiscale e legale per alcune società (tra cui la HavenCo) che operano su Internet (hosting off-shore). Per un certo periodo, Sealand produsse (in massa) passaporti e patenti di guida (ancora oggi il Principato, abitato da 2 sole persone, mantiene la sua indipendenza e ricerca il riconoscimento da parte delle autorità internazionali).

Il night dell’isola delle Rose
Esempio meno fortunato e famoso quello della Repubblica dell’Isola delle Rose. Nel 1964 l’ingegnere Giorgio Rosa progettò e costruì, per la Spic (una società industriale specializzata in iniezioni di cemento) una piattaforma artificiale di 400 metri quadrati situata in acque internazionali nel mar Adriatico al largo della città di Rimini. L’obiettivo principale della struttura era sperimentare un nuovo materiale per palafitte marine ma ben presto vi furono costruiti un ristorante, un negozio, un ufficio postale e un night club (che attirarono diversi visitatori e turisti italiani richiamati dalla libertà presente nella piattaforma). Il 24 giugno 1968, basandosi sulle norme di diritto pubblico internazionale, fu proclamato uno Stato indipendente e sovrano (questa micronazione dichiarò l’esperanto come lingua ufficiale, emise francobolli e concepì come moneta il mill). Nel corso dello stesso anno però un pattugliamento di motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, supponendo che l’isola fosse situata in acque territoriali italiane, vi approdò e ne prese il controllo (nel caso in esame le azioni di Rosa furono viste dal governo italiano come uno stratagemma per raccogliere i proventi turistici senza il pagamento delle relative imposte). Il governo dell’Isola delle Rose, in esilio, inviò un telegramma alla Repubblica italiana denunciando la violazione della relativa sovranità e i danni causati al turismo locale da questa occupazione militare ma il 17 luglio 1969 il Consiglio di Stato italiano decise di distruggere la piattaforma (che fu fatta esplodere il 23 luglio 1969). Giorgio Rosa, inizialmente, si appellò a un tribunale internazionale ma successivamente si arrese di fronte all’indifferenza dell’Onu.

L’Ordine di Malta
Un caso del tutto particolare (di micronazione) è rappresentato dal Sovrano Ordine Militare di Malta. A questo, infatti, è riconosciuta, da una parte della dottrina italiana, seguita dalla giurisprudenza del nostro Paese la qualità di soggetto internazionale (il Smom, ordine religioso dipendente dalla Santa Sede, in effetti, non è uno Stato ma un soggetto di diritto internazionale sovrano senza territorio, con le limitazioni oggettive di chi non ha un territorio). In particolare, l’Ordine ha come suo unico collegamento con la comunità internazionale il fatto di aver governato un tempo su Rodi e poi, fino alla fine del Settecento, su Malta. Nel 1834 (persa l’isola di Malta), si stabilì a Roma dove ha, garantite da extraterritorialità, le sue sedi: il Palazzo di Malta, in Via dei Condotti (dove risiede il Gran Maestro e si riuniscono gli Organi di Governo) e la Villa Malta sull’Aventino (presso cui hanno sede il Gran Priorato di Roma, l’ambasciata dell’Ordine presso la Santa Sede e l’ambasciata dell’Ordine presso lo Stato italiano). L’Ordine, secondo il diritto internazionale pubblico, intrattiene rapporti diplomatici bilaterali con 97 Paesi. È osservatore permanente presso le Nazioni Unite e la Commissione dell’Unione europea e presso altre 16 Organizzazioni internazionali come la Fao e l’Unesco (il Sovrano Ordine produce francobolli e monete come pure passaporti internazionalmente validi). Le relazioni diplomatiche consentono all’Ordine di intervenire, con rapidità ed efficacia, in caso di disastri naturali e conflitti armati. La sua neutralità, imparzialità e natura apolitica gli consentono di agire come mediatore tutte le volte in cui gli Stati gli si rivolgono per risolvere contrasti. Oggi, quindi, l’Ordine è dedito a opere assistenziali, funzione assai nobile ma non tale da giustificare il possesso della personalità giuridica (che normalmente viene escluso per la stessa Croce Rossa internazionale). L’attribuzione del requisito della personalità all’Ordine di Malta, in verità, sarebbe innocua se essa non fornisse, sempre in Italia, il pretesto per il riconoscimento di tutte le immunità diplomatiche (inviolabilità personale e domiciliare, immunità dalla giurisdizione penale e civile ed immunità fiscale per le imposte dirette e personali) che spettano agli Stati stranieri e ai loro organi. Soprattutto essa ha consentito all’Ordine di sottrarsi alla giurisdizione civile italiana per le controversie relative ai rapporti con i propri dipendenti, nonché al fisco, in relazione ai beni (ivi compresi i fondi agricoli) posseduti in Italia.

Il caso similare del Vaticano
A ben guardare, un caso analogo a quello del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta si è avuto nel periodo intercorrente tra il 1870 ed il 1929 per il Vaticano che si trovava nella impossibilità di governare per mancanza di un territorio (in quest’ultimo caso, però, c’è chi opina se tale soggetto sia stato riconosciuto dalla comunità internazionale tenuto conto che le ambasciate nel mondo, e i relativi privilegi di natura doganale, fiscale e giurisdizionale, sembrano riferirsi alla Santa Sede e non allo Stato Città del Vaticano; questa circostanza, per taluni, sembrerebbe avvalorata dal dato che all’epoca lo Stato italiano non gradiva che la nuova entità fosse accettata dalla Società delle Nazioni ritenendo l’accordo un "contratto" bilaterale idoneo a regolare esclusivamente e definitivamente la questione romana).

Il microstato di San Marino
Rappresenta un microstato (che presenta notevoli agevolazioni fiscali), invece, la Serenissima Repubblica di San Marino. Con i suoi 45mila abitanti ed i suoi 60mila metri quadrati di territorio, l’enclave di San Marino è, anzi, considerata la più antica Repubblica del mondo (che vanta uno dei più bassi tassi di disoccupazione d’Europa). Oltre al favorevole regime tributario (domestico) che concede ai circa 5mila lavoratori frontalieri provenienti dall’Emilia Romagna e dalle Marche una franchigia esente da imposte, il sistema tributario locale consente l’abbattimento dell’imposta sui redditi societari nella misura del 19 per cento (in luogo del 33 per cento prevista dalla "confinante" Ires italiana) garantendo, alle imprese, un meccanismo agevolativo decisamente più favorevole rispetto a quello delle aziende italiane (sull’argomento fa da sfondo anche la circostanza che tra la Repubblica italiana e quella di San Marino, il 21 marzo del 2002, è stata firmata una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali che, tuttavia, nessuno dei due Paesi ha mai ratificato).

Il minicomune di Campione d’Italia
Non rappresenta un microstato né una micronazione l’altra particolare condizione (nostrana) di Campione d’Italia. Campione è una piccola exclave italiana (un microcomune di 1.700 metri quadrati con circa 3.000 abitanti, di cui un terzo stranieri, situata in territorio svizzero e separata dal resto dell’Italia dal Lago di Lugano e dalle montagne) che soggiace alla provincia di Como. Il Comune presenta speciali privilegi fiscali tanto che alcuni considerano lo stesso un vero e proprio autonomo ministato (dotato di una singolare disciplina tributaria). In particolare, esso gode di un regime doganale svizzero, moneta e francobolli svizzeri (molti possiedono la doppia cittadinanza, tenuto conto che diversi abitanti nascono in territorio straniero, presso l’ospedale extracomunitario di Lugano). Campione rappresenta l’unico Paese italiano dove vige la non imponibilità dell’Iva per determinate transazioni (per tali ragioni molte società vi hanno stabilito la propria sede d’affari). Con il Canton Ticino forma un unico territorio tant’è che si applicano le normative elvetiche in materia di transazioni import-export da e verso Campione d’Italia. Questa peculiarità permette di sfruttare le leggi elvetiche su un piccolo territorio italiano che, a sua volta, potrà così estenderle verso il resto d’Italia. Ne conseguono notevoli vantaggi d’ordine fiscale per chi opera da o attraverso il microcomune italiano. Sotto il profilo previdenziale dispone di determinati facilitazioni in materia di pagamento degli oneri sociali (finanche la materia stradale appare speciale; è possibile disporre della patente di guida elvetica, che non è vincolata alla regola dei punti ed è possibile immatricolare auto e motoveicoli con targa svizzera e quindi sottoporli al pagamento del bollo e dell’assicurazione a tariffe molto convenienti). Accanto alle agevolazioni di natura fiscali per i residenti di Campione (e per i frontalieri) per i quali è stato, altresì, creato un apposito assegno di exclave per allineare il livello dei redditi degli abitanti a quello dei cittadini svizzeri esistono indubbie facilitazioni fiscali per le società di persone (ditte individuali, Sas, Snc) registrate a Campione (si stima che le suddette agevolazioni portano ad un risparmio fiscale nella misura del 36 per cento rispetto al resto del territorio italiano).



Fonti:
- B. Conforti, diritto internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli.
- miralux.ch/campione_it.htm



 
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