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Attualità

Medici "autonomi". I nuovi obblighi per le cliniche

Strutture sanitarie private chiamate a incassare il compenso in nome e per conto del professionista e a registrarlo nelle proprie scritture contabili obbligatorie. Sanzionata l'inadempienza

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Con la circolare n. 13/E del 15 marzo 2007, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla procedura introdotta dall'articolo 1, commi da 38 a 42, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), concernente la riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche, svolte nell'ambito di strutture sanitarie private.
In particolare, il documento di prassi illustra l'ambito soggettivo e oggettivo della nuova procedura, nonché gli adempimenti che dal 1° marzo 2007 le strutture sanitarie private devono osservare.

Normativa
La Finanziaria 2007, al fine dotare l'Amministrazione finanziaria di strumenti adeguati per perseguire l'evasione e l'elusione fiscale, ha introdotto un sistema di riscossione accentrata dei corrispettivi spettanti ai medici e paramedici che operano, privatamente, presso le medesime strutture sanitarie private. Le norme, in particolare, stabiliscono che le strutture sanitarie private provvedono a:

  • incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo
  • registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura
  • comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.

Ambito soggettivo
Gli obblighi introdotti sono posti a carico delle strutture sanitarie private, intendendo per esse "le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel settore dei servizi sanitari o veterinari".
Si tratta dei soggetti privati che operano nel settore della sanità, ossia esercitano le tipiche attività dei servizi sanitari e veterinari. Tali attività, a titolo esemplificativo, si ritiene possano essere individuate nella tabella di classificazione delle attività economiche "Atecofin 2004".

E' notoriamente diffusa la prassi commerciale che vede le strutture sanitarie private ospitare e mettere a disposizione di singoli professionisti le strumentazioni, talvolta costose, della struttura aziendale, ovvero concedere in affitto agli stessi professionisti i locali della medesima struttura per l'esercizio dell'attività professionale medica e/o paramedica.
In tali ipotesi, la struttura sanitaria, pur essendo estranea al rapporto professionale medico-paziente, è obbligata, a decorrere dal 1° marzo 2007, ad assicurare la tracciabilità e la trasparenza dei compensi spettanti ai professionisti.

Ambito oggettivo
L'Agenzia delle entrate ha precisato che nell'ambito oggettivo di applicazione delle norme della Finanziaria 2007 rientrano i compensi spettanti agli esercenti attività di lavoro autonomo medica e paramedica.
Si tratta degli esercenti professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Rd 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del ministro della Salute, che svolgono attività che dà luogo a reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 53 del Tuir.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la riscossione accentrata riguarda i "compensi correlati alle prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente".
Tale interpretazione è coerente con la finalità antielusiva perseguita delle disposizioni in commento, volte ad assicurare il monitoraggio dei compensi derivanti dall'attività libero-professionale prestata a favore dei pazienti nei locali delle strutture sanitarie private terze.

Va da sé che le menzionate esigenze di monitoraggio non sussistono nelle ipotesi in cui il professionista medico o paramedico esegue la prestazione a favore del paziente, ma nell'ambito di un rapporto contrattuale intrattenuto con la struttura sanitaria.
In tali ipotesi, l'attività medica e paramedica, infatti, è resa al paziente dalla struttura sanitaria che presenta "la dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, essendo obbligata ad effettuare la ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 6000, nei confronti del professionista cui corrisponde, a titolo di corrispettivo delle prestazioni fruite, il compenso di lavoro autonomo". Parimenti, secondo il documento di prassi, sono escluse dal sistema di riscossione accentrata le prestazioni rese dai medici ospedalieri in regime di "intramoenia", giacché in tali ipotesi il sanitario agisce nel quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente.

Adempimenti della struttura sanitaria
Le novità introdotte dall'articolo 1, commi da 38 a 42, della Finanziaria 2007 hanno carattere procedurale e non modificano il trattamento fiscale e gli adempimenti in capo ai professionisti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva.
Al riguardo, la circolare n. 13/E del 15 marzo 2007 chiarisce che "le somme riscosse dalla struttura sanitaria privata rilevano, ai fini impositivi, nei confronti del prestatore di lavoro autonomo, mentre la struttura sanitaria che ne cura la riscossione, funge da tramite tra il prestatore di lavoro autonomo ed il paziente". E' il professionista che ha eseguito la prestazione, pertanto, il soggetto obbligato a emettere fattura nei confronti del paziente.

La struttura sanitaria ospitante il medico deve, invece, curare la riscossione del corrispettivo della prestazione professionale. In particolare, gli importi riscossi in contanti, ovvero i documenti ritirati o emessi - per pagamenti alternativi al contante - devono essere, contestualmente o successivamente, rispettivamente riversati o consegnati, da parte della struttura, al professionista interessato.
In proposito, l'Agenzia delle entrate ha chiarito la portata delle disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2007, ammettendo che "...previo consenso del professionista, la riscossione accentrata…possa effettuarsi anche mediante i servizi di carte di credito e bancomat appoggiati sul conto bancario della struttura sanitaria che, successivamente, avrà cura di accreditare il relativo importo sul conto bancario del professionista".

a) quietanza
All'atto del pagamento del compenso, la struttura sanitaria rilascia al paziente quietanza attestante l'avvenuto pagamento del compenso incassato o gestito in nome e per conto del professionista. In particolare, la struttura è tenuta ad annotare in calce alla fattura emessa dal professionista l'avvenuto pagamento da parte del paziente, le modalità e gli estremi identificativi del pagamento, apponendo la marca da bollo da 1, 81 euro, dovuta per importi superiori a 77, 47 euro.
Anche la struttura sanitaria che provvede alla riscossione accentrata dovrà, inoltre, tener conto delle disposizioni introdotte dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che limitano l'uso del denaro contante nel pagamento dei compensi spettanti agli esercenti arti e professioni. In particolare, la riscossione potrà essere effettuata in contanti "solo per importi non superiori a 1.000 euro fino al 30 giugno 2008, ovvero non superiori a 500 euro fino al 30 giugno 2009; a decorrere dal 1° luglio 2009, infine, il compenso in contanti potrà essere riscosso solo per importi non superiori a 100 euro" (cfr articolo 35, commi 12 e 12-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; vedi anche articolo 1, comma 69, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

b) registrazione nelle scritture contabili
La struttura sanitaria deve provvedere alla registrazione del compenso incassato o gestito per conto del professionista annotando, in particolare, nelle proprie scritture contabili, ovvero in apposito registro istituito:

  • data del pagamento ed estremi della fattura emessa dal professionista
  • generalità e codice fiscale del professionista destinatario del compenso
  • ammontare del corrispettivo riscosso
  • modalità di pagamento (contante, tipo ed estremi del documento emesso/ricevuto per pagamenti alternativi al contante).

Resta fermo l'obbligo del professionista di registrare nelle proprie scritture contabili il compenso percepito. In proposito, la circolare in commento richiama l'articolo 1, comma 42, della Finanziaria 2007, secondo cui "restano fermi in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dell'attività".

c) comunicazione telematica
Ulteriore adempimento posto a carico delle strutture sanitarie è quello di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate "l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente".
La predetta comunicazione dovrà essere effettuata solo dopo l'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definirà i termini e le modalità di trasmissione dei dati.
Resta fermo che già dal 1° marzo 2007, invece, la struttura sanitaria è tenuta ad assolvere gli obblighi di incasso e registrazione introdotti dall'articolo 1, comma 38, della legge finanziaria 2007, "posto che le disposizioni hanno immediato valore precettivo".

Sanzioni
Sotto il profilo sanzionatorio, la circolare n. 13/E illustra le specifiche sanzioni introdotte dal comma 42 dell'articolo unico della Finanziaria 2007, per le violazioni degli obblighi posti a carico delle strutture sanitarie.
In particolare, il documento di prassi precisa che "indipendentemente dalle sanzioni applicabili nei confronti dei professionisti nell'ipotesi di omessa fatturazione e di omessa registrazione dei compensi", in caso di violazione degli obblighi di incasso e registrazione dei compensi, la struttura sanitaria è assoggettata alla sanzione amministrativa da 1.033 a 7.747 euro, prevista dall'articolo 9 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, per le violazioni degli obblighi relativi alla contabilità.

Una volta emanato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che stabilirà i termini di comunicazione telematica dei compensi incassati in nome e per conto del professionista, nell'ipotesi di omessa, incompleta o non veritiera comunicazione dei dati, nei confronti della struttura sanitaria torna applicabile la sanzione amministrativa da 258 a 2.066 euro, prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 471 del 1997, per la violazione degli obblighi di comunicazione prescritti dalla legge tributaria.

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