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Attualità

Modelli Unico 2016: in vetrina
le bozze per le società e gli enti

Sono online gli stampati provvisori, con le relative istruzioni, che, secondo consuetudine, precedono la pubblicazione delle versioni definitive, attesa per fine gennaio

lavori in corso
Sul sito dell’Agenzia, sono disponibili da oggi le bozze dei modelli Unico 2016 per le società di persone (Sp), le società di capitali (Sc) e gli enti non commerciali (Enc), e del modello per il consolidato nazionale e mondiale (Cnm).
Tante le novità: dal patent box alle deducibilità dei costi black list, dalla disciplina Cfc all’interpello disapplicativo per le società di comodo, dalla deduzione Ace all’opzione per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle stabili organizzazioni all’estero, dai redditi dei soggetti controllati residenti in Stati con regime fiscale privilegiato alle stabili organizzazioni di società ed enti non residenti.
 
Unico 2016
I modelli Unico per l’anno d’imposta 2015 hanno in comune alcune innovazioni apportate in seguito alle più recenti modifiche normative.
Una di queste è il patent box, cioè l’agevolazione spettante, su opzione, ai titolari di reddito d’impresa, per i quali i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 50% (per gli anni 2015 e 2016, la misura è pari, rispettivamente, al 30 e al 40%). Per questo motivo, nei quadri RF e RG è stata introdotta l’indicazione della quota del reddito escluso da tassazione.
 
Da quest’anno, poi, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (“costi black list”) ovvero relative a prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati negli stessi Stati o territori sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale e, qualora si possa provare che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione, per l’intero importo. Spese e componenti negativi deducibili devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. A tale scopo, va indicata la quota eccedente il valore normale, qualora deducibile, nei quadri RF e RG.
 
Sempre da quest’anno, per effetto dell’abrogazione dell’articolo 168 del Tuir, la disciplina Cfc (controlled foreign companies) non si applica più alle imprese estere collegate residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. Per questo motivo, è stata eliminata la sezione del quadro FC, riservata alla determinazione del reddito delle imprese estere.
Inoltre, i soci residenti controllanti, che non applicano la disciplina delle cfc, in quanto ritengono sussistenti le esimenti di cui al comma 5 dell’articolo 167 del Tuir, ma che non hanno presentato istanza di interpello disapplicativo, oppure, pur avendola presentata, non hanno ottenuto risposta favorevole, sono tenuti a segnalare, nella dichiarazione dei redditi, la detenzione di partecipazioni in queste cfc. A tal fine, sono state inserite apposite caselle nel quadro FC.
 
Altra innovazione è per i contribuenti che ritengono sussistenti le condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo, ma non hanno presentato l’istanza di interpello oppure, avendola presentata, non hanno ricevuto risposta positiva: sono tenuti a darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi. A questo fine, nel prospetto “Verifica della operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo” del quadro RS, è stata inserita una casella per segnalare l’accoglimento dell’interpello disapplicativo, la mancata presentazione dell’istanza di interpello o la risposta negativa allo stesso.
 
I contribuenti che intendono disapplicare le disposizioni con finalità antielusiva specifica, ma non hanno presentato l’istanza di interpello prevista oppure, pur avendola presentata non hanno ricevuto risposta positiva, devono indicare – separatamente – nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi indicati dall’Agenzia delle Entrate. Conseguentemente è stato modificato il prospetto del quadro RS dedicato alla deduzione per il capitale investito, introdotta per favorire la crescita economica (Ace).
 
In caso di opzione per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle stabili organizzazioni all’estero (articolo 168-ter del Tuir), il soggetto residente nel territorio dello Stato deve escludere dal risultato di bilancio gli utili e le perdite realizzati, risultanti dall’apposito rendiconto economico e patrimoniale. A tal fine, Unico 2016 è stato innovato con l’inserimento di due nuovi codici, tra le variazioni in aumento e in diminuzione nel quadro RF, per indicare la somma algebrica degli utili e delle perdite risultanti dai predetti rendiconti.
Inoltre, è stata prevista l’indicazione analitica del reddito esente prodotto da ciascuna stabile organizzazione all’estero. Per questo, i quadri di determinazione del reddito d’impresa (RF, RG e RC) sono stati modificati per consentire di dichiarare tali redditi esenti (occorre compilare un modulo distinto per ciascuna stabile organizzazione).
Queste disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della norma (articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147).
 
Relativamente ai redditi dei soggetti controllati residenti in Paesi black list, i contribuenti, che esercitano l’opzione di cui all’articolo 168-ter del Tuir e, pertanto, applicano alle stabili organizzazioni localizzate in Paesi a regime fiscale privilegiato – se non ricorrono le esimenti previste nell’articolo 167 del medesimo testo unico – la disciplina delle cfc, devono barrare la nuova casella “Articolo 168-ter, comma 4” della sezione I del quadro FC.
 
Unico Sc 2016
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti, di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato (con esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva). Tali redditi vanno determinati secondo le disposizioni del titolo I del Tuir, con l’eccezione dei redditi d’impresa derivanti da attività esercitate in Italia mediante stabili organizzazioni, ai quali si applicano le disposizioni previste dall’articolo 152 del Tuir. A tal fine, per le società di capitali e gli enti commerciali non residenti, con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, è stato implementato il quadro RN e sono stati inseriti i quadri relativi alla determinazione dei redditi di terreni, fabbricati, capitale e diversi, e di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti.
 
Inoltre, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale 10/2015, è stata eliminata dal quadro RQ la sezione dedicata all’imposta addizionale per il settore petrolifero e dell’energia elettrica (robin tax).
 
Unico Enc 2016
Modifiche, infine, ai quadri RF e RS di Unico Enc per recepire le novità decorrenti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dlgs 147/2015: il reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti con stabile organizzazione in Italia, va determinato secondo le disposizioni del titolo I del Tuir, ad eccezione dei redditi d’impresa derivanti da attività esercitate in Italia mediante stabili organizzazioni, ai quali si applicano le stesse disposizioni previste per le società e gli enti commerciali non residenti (articolo 153 del Tuir).
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