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Attualità

Modello Eas: entro il 1° aprile
la comunicazione delle variazioni

L’invio è necessario per mantenere il diritto alle agevolazioni, se nel 2018 ci sono state modifiche in ordine ai dati rilevanti ai fini della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi

immagine di modello Eas

Scadenza in vista per le associazioni “no profit”. Entro il 1° aprile, infatti, vanno segnalate le variazioni di dati precedentemente comunicati, verificatesi l’anno scorso, trasmettendo nuovamente il modello Eas, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Il termine, quest’anno, slitta di un giorno, poiché la scadenza ordinaria del 31 marzo cade di domenica.
Gli enti associativi interessati potranno inviare le segnalazioni delle modifiche utilizzando i canali telematici messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate, Entratel o Fisconline.
La trasmissione del modello non è richiesta in caso di variazioni di dati non rilevanti (vedi Istruzioni per la compilazione, paragrafo “Termini e modalità di presentazione”).
 
Il modello Eas
La comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti “no profit” consente agli organismi di tipo associativo non commerciali di usufruire di un regime fiscale agevolato, vale a dire la non imponibilità dei corrispettivi, dei contributi e delle quote di cui all’articolo 148 del Tuir (ai fini delle imposte sui redditi) e dell’articolo 4 del Dpr 633/1972 (ai fini Iva). La sua presentazione, cui è subordinato il riconoscimento dei benefici, è finalizzata a tutelare le forme associazionistiche incentivate e, al contempo, a contrastare l’uso improprio degli sconti fiscali.
Presupposto per l’applicazione delle norme di favore è la qualificazione dell’associazione come ente non commerciale, motivo per cui nell’Eas vanno riportati i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, permettendo così la verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’esistenza dei requisiti necessari (circolare 12/2009, risoluzione 125/2010).
Il modello è disponibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia, anche in lingua tedesca e in lingua slovena.
 
Esoneri e semplificazioni
Non sono tenuti alla comunicazione di dati e notizie rilevanti ai fini fiscali:

  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciali
  • le associazioni pro-loco che optano per il regime speciale Iva e imposte dirette di cui alla legge 398/1991
  • le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Possono invece presentare il modello Eas con modalità semplificate:

  • le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge 383/2000
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991, diverse da quelle esonerate (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto)
  • le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000
  • le associazioni religiose riconosciute dal ministero dell’Interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
  • i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge 2/1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo
  • le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni, gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime
  • l’Anci, comprese le articolazioni territoriali
  • le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica, individuate con Dpcm
  • le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal ministero della Difesa
  • le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Modalità e termini per la comunicazione
Il modello Eas per la trasmissione dei dati, che deve essere inviato in via telematica – direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel oppure attraverso intermediari abilitati – entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti, va nuovamente presentato, con le stesse modalità, quando cambiano i dati precedentemente comunicati.
La scadenza, in questo caso, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, che quest’anno cade di domenica, facendo slittare il termine a lunedì 1° aprile.
Sul sito delle Entrate sono disponibili i software di compilazione e di controllo, che consentono di inserire i dati e di predisporre il file da inviare (il primo) e la verifica, ante trasmissione definitiva, della presenza di eventuali anomalie e incongruenze (il secondo).
 
Remissione in bonis
L’associazione, che non rispetta la scadenza del 1° aprile, potrà regolarizzare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata già contestata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali si abbia avuto formale conoscenza), presentando il modello Eas entro il termine della prima dichiarazione dei redditi utile, e versando, contestualmente, senza possibilità di compensazione, la sanzione di 250 euro (remissione in bonis).

Scaduto anche questo termine, è possibile comunque procedere all’invio, ma in questo caso le agevolazioni fiscali riguarderanno solo gli imponibili successivi alla trasmissione del modello Eas.

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