C'è tempo, quindi, fino alla fine dell'anno per la compilazione e l'invio telematico del modello con il quale gli enti associativi devono comunicare all'agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. Si tratta di elementi utili per poter continuare a fruire della non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva di quote, contributi e corrispettivi (articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr 633/1972).
La nuova scadenza, che accoglie la richiesta avanzata dal Forum del Terzo settore, prosegue nel percorso virtuoso di confronto continuo messo in atto, a partire dallo scorso settembre, tra Amministrazione finanziaria e mondo del non profit.
In tale ambito, l'Agenzia ribadisce che i propri uffici locali sono a disposizione degli interessati per assicurare assistenza sia nella compilazione sia nella trasmissione del modello.
Si ricorda che sono esonerati dall'adempimento:
- le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo ex legge 398/1991
- gli enti associativi dilettantistici in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni che non svolgono attività commerciale
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 266/1991, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto ministeriale del 25 maggio 1995
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'Anagrafe delle Onlus
- gli enti che non hanno natura associativa, come, ad esempio, le fondazioni
- gli enti di diritto pubblico
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (ad esempio, i fondi pensione) che non si avvalgono della disciplina fiscale recata dagli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr 633/1972.
Per altri soggetti, invece, è prevista la possibilità di presentare una versione ridotta del modello. Si tratta delle associazioni i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche. In particolare:
- le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni diverse da quelle esonerate
- le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri (legge 383/2000)
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 266/1991, diverse da quelle esonerate
- le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e quindi sono iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome (Dpr 361/2000)
- le associazioni religiose riconosciute dal ministero dell'Interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, e le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
- i movimenti e i partiti politici presenti nelle ultime elezioni nazionali o europee
- le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel e quelle per le quali la funzione di tutela e rappresentanza risulta da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale
- le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica, individuate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri
- le associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'apposito albo tenuto dal ministero della Difesa
- le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni
possono assolvere l'adempimento compilando il primo riquadro del modello con i dati identificativi dell'ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Le associazioni e società sportive dilettantistiche devono compilare anche il rigo 20), mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella "sì" del rigo 3).