Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Modello Redditi e Irap, vicinissima
ultima data utile per trasmettere

Disponibili, sul sito dell’Agenzia delle entrate, modelli, software di compilazione, di controllo e le specifiche tecniche, tutto aggiornato alla luce delle ultime modifiche normative

avviso di scadenza

Lo slittamento al 30 novembre del termine di presentazione online del modello Redditi e della dichiarazione Irap, previsto dal “decreto crescita” (Dl n. 134/2019), si allunga, quest’anno, di ulteriori due giorni. La nuova scadenza ordinaria, infatti, nel 2019 cade di sabato, quindi, l’ultimo giorno utile per l’adempimento diventa il primo successivo feriale: ovvero il 2 dicembre.
Il differimento di due mesi, dunque, grazie al nuovo articolo 2 del Dpr n. 322/1998, diventa a regime e non limitato all’anno in corso.
 
Redditi 2019 online
Di seguito, nel dettaglio, i nuovi appuntamenti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi diverse dal 730:

  • data unica e “fissa” per le persone fisiche e le società di persone, che devono inviare, rispettivamente, i modelli Redditi Pf (disponibile, ricordiamo, anche precompilato) e Redditi Sp entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura dell’imposta
  • le società di capitali e gli enti non commerciali, invece, devono trasmettere, ordinariamente, la loro dichiarazione dei redditi entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del loro periodo d’imposta (e non più entro il nono). Di conseguenza, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, anche per loro il termine da mettere in agenda è il 30 novembre. In questo caso i modelli da utilizzare sono, rispettivamente, Redditi Sc e Redditi Enc

Inutile rimarcare che per il 2019 l’appuntamento è rimandato al 2 dicembre.
 
Il differimento della scadenza fa scivolare in avanti anche il termine dei novanta giorni entro i quali, pagando una sanzione minima (25 euro), la dichiarazione è considerata trasmessa tardivamente, ma non ommessa. In particolare, quest’anno, facendo i conti e partendo dal 2 dicembre, l’ultima data utile sarà il 2 marzo 2020, mentre in via ordinaria il giorno da ricordare è il 28 febbraio.
 
Nulla di nuovo, invece, per l’agenda delle dichiarazioni relative alle operazioni straordinarie, come liquidazioni, trasformazioni, fusioni e scissioni (articoli 5 e 5-bis, Dpr n. 322/1998).
 
Rimanendo in tema di dichiarazione dei redditi, per completezza è utile ricordare che, sempre entro il prossimo 2 dicembre, accedendo alla speciale sezione del portale dedicato dalle Entrate alla precompilata, è ancora possibile correggere o completare, tramite i modelli Redditi correttivo e Redditi aggiuntivo i dati già comunicati con il 730/2019, per rimediare a errori od omissioni.
 
Irap
Anche il calendario della dichiarazione Irap, a seguito del “decreto crescita”, sposta la sua scadenza dal 30 settembre al 30 novembre (e quest’anno, si ribadisce, al 2 dicembre 2019) dell’anno successivo al periodo d’imposta cui si riferisce.
In particolare, il termine riguarda le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e le società e associazioni a esse equiparate. Stessa scadenza per i contribuenti Ires e le amministrazioni pubbliche con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare; in caso di non coincidenza, invece, come per le imposte sui redditi, gli stessi soggetti dovranno inviare la dichiarazione Irap entro undici mesi (e non più nove) dalla chiusura del periodo d’imposta.
 
Il modello deve essere inviato esclusivamente per via telematica ed è disponibile, insieme alle relative istruzioni, ai software di compilazione e controllo (aggiornati al 18 novembre 2019) e alle specifiche tecniche (aggiornate al 15 novembre 2019), sul sito dell’Agenzia delle entrate.
C’è da precisare che in caso di periodo d’imposta chiuso prima del 31 dicembre 2018 il modello da utilizzare è Irap 2018 e se in esso non è possibile indicare dati richiesti nella dichiarazione 2019, le stesse informazioni dovranno essere comunicate soltanto a richiesta dell’Amministrazione finanziaria.
Tra gli esonerati dalla dichiarazione dell’imposta regionale, gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, Dl n. 98/2011) o al regime forfetario agevolato (articolo 1, commi da 54 a 89 legge n. 190/2014), nonché gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta e coloro che svolgono unicamente attività agricole per le quali è prevista l’esclusione.
 
La presentazione della dichiarazione, inoltre, rappresenta anche il momento entro il quale le società di persone e le imprese individuali a contabilità ordinaria potranno decidere, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2 del Dlgs n. 446/1997, se, fatto il confronto, è per loro più conveniente determinare il valore della produzione netta Irap secondo le regole di bilancio adottate dalle “sorelle più grandi”, le società di capitali e gli enti commerciali. La scelta va esercitata barrando la casella “opzione” del rigo IS35 del modello, sezione VII, ha durata triennale con partenza dal periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione (2019), è vincolante e irrevocabile per tale periodo e si intende tacitamente rinnovata allo scadere dei tre anni.
Per chi ha iniziato l’attività nel 2019, l’opzione può essere esercitata tramite il modello “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap”, barrando la casella CR11.
 
Modalità di trasmissione
Le dichiarazioni possono essere inviate esclusivamente online, attraverso i servizi telematici Fisconline o Entratel dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal contribuente, dagli intermediari abilitati oppure, nel caso di gruppi societari, da una delle società della compagine.
Sul sito dell’Agenzia sono disponibili i modelli con le relative istruzioni, i software di compilazione e di controllo e le specifiche tecniche.
Il decreto crescita, con riferimento all’articolo 3 del Dpr n. 322/1998,  precisa che è ritenuta “grave irregolarità l’omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti incaricati hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere”. Resta ferma la revoca dell’abilitazione in presenza di gravi o ripetute irregolarità nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni e l’obbligo per i soggetti incaricati di rilasciare al contribuente l’impegno cumulativo a trasmettere all'Agenzia delle entrate in via telematica i dati contenuti nelle dichiarazioni o nelle comunicazioni.
Infine, in relazione alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, vengono considerate nei termini le dichiarazioni inviate entro la scadenza ma scartate dal servizio telematico purché il contribuente provveda alla ritrasmissione del file scartato entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione delle Entrate che attesa il motivo dello scarto.
 
Per quanto riguarda gli acconti d’imposta dovuti alla stessa scadenza si rinvia all’articolo “Versamento acconti d’imposta 2019: la partita si chiude il 2 dicembre”.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/modello-redditi-e-irap-vicinissima-ultima-data-utile-trasmettere