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Attualità

Le modifiche al regime della trasparenza

Dai limiti all’utilizzo delle perdite pregresse dei soci alle correzioni della disciplina sulle Srl partecipate da sole persone fisiche

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Il decreto legge n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, ha apportato consistenti modifiche al regime della tassazione per trasparenza delle società di capitali, introdotto con la riforma istitutiva dell’Ires (decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344).
L’effetto di tale istituto è quello di tassare le società di capitali con le stesse modalità delle società di persone: il reddito prodotto viene determinato in testa alla società e imputato ai soci, indipendentemente dalla effettiva percezione e in proporzione alla percentuale di partecipazione agli utili.

I contribuenti che possono optare per il regime di tassazione per trasparenza sono le società di capitali i cui soci sono, a loro volta, società di capitali, residenti e non, e le società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria (cosiddetta “piccola trasparenza”).
Le novità introdotte in materia, dalla manovra correttiva, riguardano le perdite pregresse dei soci, i requisiti di accesso al regime della trasparenza per le società a responsabilità limitata partecipate da sole persone fisiche, e la tassazione dei proventi derivanti da partecipazioni.

Utilizzo delle perdite pregresse
In merito all’utilizzo delle perdite pregresse, l’articolo 36, comma 9, del decreto legge n. 223/2006, modifica il comma 3 dell’articolo 115 del Tuir, aggiungendo alla fine il seguente periodo: “le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate”.

Anteriormente a tale modifica, a differenza di quanto avviene nel consolidato fiscale, le società partecipanti, che avevano esercitato l’opzione per la trasparenza, potevano utilizzare le perdite pregresse per compensare sia i propri redditi che quelli imputati per trasparenza dalla società partecipata. Con l’introduzione della nuova disciplina, di fatto, i soci possono utilizzare le perdite pregresse solo per compensare redditi diversi da quelli che vengono loro imputati in regime di trasparenza.
Tale previsione normativa, al contrario, non è prevista per le partecipazioni in società di persone, da cui, sostanzialmente, trae origine il regime di trasparenza delle società di capitali.

La disciplina delle perdite pregresse della partecipata, invece, non ha subito variazioni, per cui quelle della partecipata non vengono imputate ai soci, ma restano in capo alla società stessa, che può utilizzarle per diminuire il reddito degli esercizi successivi.
La disposizione, a seguito del rinvio previsto dall’articolo 116, comma 2, del Tuir, si applica anche alla trasparenza delle società a responsabilità limitata partecipate da sole persone fisiche.

Le disposizioni in esame, ai sensi del comma 11 dell’articolo 36, hanno effetto dal periodo di imposta dei soci in corso alla data del 4 luglio 2006, ma solo con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi ai periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data.
In ipotesi di società partecipata, che chiude il periodo di imposta al 31 luglio 2006, e di soci con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la modifica normativa trova applicazione. Diversamente, nel caso in cui il periodo di imposta della partecipata chiuda al 30 giugno 2006, la nuova norma non trova applicazione” (circolare n. 28/E del 4 agosto 2006).

I requisiti di accesso in presenza di partecipazioni pex
Il possesso di partecipazioni con i requisiti della pex (participation exemption) non è più causa di preclusione per l’accesso al regime della trasparenza fiscale per le società a responsabilità limitata, partecipate esclusivamente da soci persone fisiche (piccola trasparenza).
Allo stesso modo, in presenza di acquisto o maturazione del periodo minimo di possesso previsto dalla disciplina pex, avvenuto successivamente all’opzione per il regime di trasparenza, non è più prevista la decadenza dal regime fiscale.

L’articolo 36, comma 16, del decreto legge n. 223/2006, alla lettera a), modifica sostanzialmente il primo comma dell’articolo 116 del Tuir, eliminando la specifica causa di inapplicabilità o di esclusione dal regime di tassazione per trasparenza, consistente nel possesso o acquisto di partecipazioni che si qualificano per la participation exemption.
Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria (circolare 28/E/2006), la predetta causa di inapplicabilità o di esclusione del regime aveva la funzione di evitare che soci persone fisiche fruissero del regime agevolato di tassazione delle plusvalenze da partecipazione, riservato alle sole società di capitali.

Anche tale modifica decorre dal periodo di imposta al 4 luglio 2006. Le società che non hanno ancora optato per il regime della trasparenza fiscale, in quanto titolari di partecipazioni parzialmente esenti, possono farlo entro il 31 dicembre 2006. Le società, che hanno già optato per il regime della trasparenza e che maturano il requisito temporale (tre anni) per la parziale esenzione delle partecipazioni in data anteriore al 4 luglio 2006, non risultano decadute dal regime della trasparenza.

Tassazione dei proventi pex in regime di “piccola trasparenza”
I dividendi, percepiti ai sensi dell’articolo 89 del Tuir, e le plusvalenze che derivano da partecipazioni che beneficiano della participation exemption, di cui all’articolo 87 del Testo unico, concorrono alla formazione del reddito della partecipata nella misura del 40 per cento prevista per i soggetti Irpef, ai sensi dell’articolo 58, comma 2, e dell’articolo 59 del Tuir. L’intervento normativo si è reso necessario, da un parte, per correggere l’anomalia che consisteva nel fatto che i dividendi fossero tassati in capo ai soci secondo la disciplina Ires, dall’altra, per evitare che una persona fisica beneficiasse della esenzione parziale delle plusvalenze riservata alle sole società di capitali.

Di fatto, in ottemperanza alla normativa previgente, i proventi della società trasparente derivanti da dividendi percepiti erano esenti per il 95 per cento e, pertanto, il reddito imponibile, pari al 5 per cento, veniva imputato a ciascun socio, che lo tassava secondo la propria aliquota marginale Irpef.
Con la riforma introdotta dalla manovra correttiva, il reddito imponibile, nella misura del 40 per cento dei proventi, viene tassato con l’aliquota marginale Irpef di ciascun socio. Detti proventi, quindi, concorrono alla formazione del reddito come se le partecipazioni fossero possedute direttamente dalla persona fisica.

Anche in questo caso, la modifica decorre dal periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006: i proventi incassati dalla partecipata con esercizio coincidente con l’anno solare prima di tale data - per esempio nel mese di marzo 2006 - concorrono alla formazione del reddito dei singoli soci nella misura del 40 per cento.


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