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Attualità

Navigazione tranquilla verso la tonnage tax (2)

Eliminato dal Tuir il riferimento all'utilizzo dell'imbarcazione in traffico internazionale

nave di grande tonnellaggio
In relazione ai requisiti oggettivi delle "singole navi" per fruire del regime della tonnage tax, nella circolare 72/2007 era stato precisato che le stesse: devono essere iscritte nel Registro internazionale di cui al decreto legge 457/1997; devono essere utilizzate in traffico internazionale; devono possedere un tonnellaggio superiore a cento tonnellate di stazza netta.
A questi requisiti si affiancano:
  • la destinazione a determinate attività di trasporto
  • la circostanza che le navi siano armate direttamente o noleggiate (con tonnellaggio non superiore al 50% di quello complessivamente utilizzato).

I primi tre requisiti, come detto, sono riferiti a "singole navi"; ciò implica, secondo l'Amministrazione, che, qualora l'unità navale perda anche solo uno di essi, la stessa nave non potrà considerarsi in tonnage tax. Non si determina, tuttavia, anche la decadenza "generale" dal regime che, pertanto, continuerà ad applicarsi al resto della flotta.

Viaggi di cabotaggio
Con riferimento al requisito sub 2., nella circolare 72/2007 era stato affermato che esso risultava comunque soddisfatto anche se la nave era utilizzata per effettuare servizi di cabotaggio "nazionale", nei limiti ammessi dal Dl 457/1997 (sei viaggi mensili inferiori a 100 miglia ovvero viaggi illimitati di distanza superiore a 100 miglia) e sempre che, nel corso del periodo d'imposta, l'utilizzo in traffico internazionale fosse "prevalente" (ad esempio, con 100 giorni di utilizzo in traffico internazionale, 65 giorni di utilizzo in traffico nazionale e 200 giorni di mancato utilizzo, l'intero reddito della nave può essere determinato in via forfetaria).

Nell'ottica della "non esclusività" dell'utilizzo in traffico internazionale, si segnala anche l'intervento della Finanziaria 2008 che - all'articolo 2, comma 216 - ha eliminato dal testo dell'articolo 155 del Tuir, il riferimento "all'utilizzo in traffico internazionale delle navi", che, di fatto, appare confermare l'orientamento interpretativo assunto dall'Agenzia delle entrate. La soluzione "legislativa" prende atto dell'evoluzione della normativa del settore e dell'eliminazione della cosiddetta "riserva di cabotaggio". Da un lato, infatti, l'articolo 9 della legge 522/1999 ha consentito alle navi iscritte nel Registro internazionale di effettuare, per ragioni di carattere operativo, un certo numero di viaggi tra porti nazionali e, dall'altro, la legge 326/2003 ha ammesso la possibilità che le navi che forniscono servizi di cabotaggio marittimo in Italia con percorrenza superiore alle 100 miglia, possano iscriversi al Registro internazionale, a prescindere dal numero di viaggi effettuato durante il mese.

Rapporti con altre agevolazioni
Ancora con riferimento ai viaggi di cabotaggio, la circolare 72/2007 (paragrafo 9.5) ha chiarito, altresì, i rapporti del regime della tonnage tax con altre agevolazioni. In particolare, non è abrogato l'articolo 4 del Dl 457/1997. E', pertanto, applicabile l'abbattimento dell'80% del reddito derivante dall'utilizzazione della flotta.

In merito all'esclusione dall'Irap del valore della produzione riferibile alle navi previsto dall'articolo 12, comma 3, del Dlgs 446/1997, il documento di prassi non ha preso posizione. Si deve, tuttavia, ritenere che, in assenza di modifiche esplicite alla disposizione agevolativa contenuta nel decreto Irap e applicando per analogia la medesima ratio interpretativa adottata dalla circolare 72/2007, la stessa sia tuttora applicabile.

Infine, ai soggetti che utilizzano navi iscritte nel Registro internazionale, spetta il credito d'imposta pari all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo (da valersi sulle ritenute alla fonte).
I benefici in parola competono:

  • ai soggetti che non hanno esercitato l'opzione per la tonnage tax
  • a coloro che sono decaduti dall'agevolazione
  • per le navi prese a noleggio il cui tonnellaggio netto supera il 50% di quello complessivamente utilizzato.

Al riguardo, si ritiene che tale elencazione formulata dalla circolare non debba avere carattere "tassativo". Diversamente, infatti, resterebbero escluse dalla fruizione dei benefici di cui al Dl 457/1997 le attività eventualmente svolte dall'armatore diverse da quelle che possono beneficiare del regime della tonnage tax.
Naturalmente, anche questo dubbio, al pari di quello di cui al punto precedente riguardante l'esclusione Irap, dovrà eventualmente essere confermato in via ufficiale.

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