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Attualità

Nel 730 le novità normative del 2005

Da quest'anno ci si potrà rivolgere anche a dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro

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E' consultabile sul sito dell'Agenzia delle entrate la bozza del modello 730/2006, relativo ai redditi 2005, da presentare entro il 2 maggio al sostituto d'imposta oppure entro il 15 giugno se si richiede l'assistenza fiscale di un Caf o di un professionista abilitato.

In sintesi, le principali novità:

  • la possibilità per il contribuente di presentare il modello 730, oltre che al sostituto d'imposta o al Caf, anche a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale)
  • l'introduzione, per effetto del "decreto per la competitività" (decreto legge n. 35 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni), di nuove deduzioni per liberalità effettuate a favore di:
    • Onlus
    • associazioni di promozione sociale
    • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
    • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate con Dpcm.
    La deduzione verrà riconosciuta nei limiti del 10 per cento del reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70mila euro (più specificatamente, l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti). Senza alcun limite di deducibilità è possibile, invece, dedurre le liberalità effettuate a favore delle università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, enti di ricerca privati vigilati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro) nonché degli Enti parco regionali e nazionali. Per fruire dell'agevolazione è necessario che le erogazioni liberali in denaro siano effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Queste nuove agevolazioni non possono cumularsi con le altre agevolazioni fiscali, come la detrazione d'imposta del 19 per cento per le liberalità a favore di Onlus e associazioni di promozione sociale, da riportare con i codici 16 e 19 nei righi da E15 a E17. A seguito delle suddette nuove deduzioni sono stati quindi introdotti i codici 3 e 4 da indicare nel rigo E24 del quadro E
  • l'introduzione di una detrazione d'imposta per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio. Dette spese, per le quali sarà possibile usufruire della detrazione d'imposta del 19 per cento, sono da riportare, con il nuovo codice 28, nei righi da E15 a E17
  • l'eliminazione nell'ambito degli oneri deducibili della possibilità di dedurre dal reddito complessivo le spese sostenute dai genitori per la partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro
  • la possibilità di dedurre dal reddito complessivo le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti (compresi anche i familiari non fiscalmente a carico) al compimento degli atti della vita quotidiana. A tal fine, nel quadro "E", sezione IV, è stato introdotto il nuovo rigo E33 dove indicare dette spese, fino all'importo massimo di 1.820 euro, che, unitamente alle deduzioni per familiari a carico, verranno prese in considerazione da chi presta l'assistenza fiscale per la determinazione della nuova deduzione per oneri di famiglia introdotta a partire dal 2005
  • per quanto riguarda la detrazione Irpef del 36 per cento sulle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, il contribuente di età non inferiore a 75 anni che ha rideterminato o ridetermina il numero delle rate (o il contribuente che ha ereditato o acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che ha già rideterminato il numero delle rate) dovrà compilare la nuova colonna 5 della sezione III del quadro E per indicarvi l'anno in cui è stata fatta la scelta di rideterminare il numero delle rate
  • per i contribuenti nei confronti dei quali opera una sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria in quanto colpiti da un evento eccezionale, è stata introdotta nel rigo F6, relativo alle ritenute e agli acconti sospesi per eventi eccezionali, una nuova colonna per indicarvi il codice identificativo dell'evento
  • nel rigo F8, relativo ai crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, è stata introdotta la nuova colonna 9 da compilare quando, con riferimento a un reddito prodotto in uno Stato estero in un anno precedente al 2005, l'imposta pagata in detto Stato estero si è resa definitiva in due anni diversi e, pertanto, si è usufruito del relativo credito d'imposta in una dichiarazione relativa a un anno d'imposta precedente
  • l'imposta dovrà essere determinata da chi presta l'assistenza fiscale applicando la normativa più favorevole al contribuente tra quelle in vigore al 31 dicembre 2005, al 31 dicembre 2004 e al 31 dicembre 2002 (doppia clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 352, della legge n. 311 del 2004). Nel caso in cui l'imposta sia stata determinata applicando la normativa in vigore nel 2004 o nel 2002, nel prospetto di liquidazione (mod. 730-3) risulterà indicato nella casella "Applicazione della clausola di salvaguardia" l'anno della normativa applicata per il dichiarante e/o per il coniuge
  • nel prospetto di liquidazione modello 730-3 è stato inserito il rigo per l'indicazione della nuova deduzione per oneri di famiglia che viene determinata da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto, come previsto dall'articolo 12, comma 4-ter, del Tuir, oltre che dei familiari a carico anche del reddito complessivo, degli altri oneri deducibili indicati nella sezione II del quadro E e delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti al compimento degli atti della vita quotidiana indicate nel nuovo rigo E33 del quadro E. Detta deduzione, che sostituisce le detrazioni per familiari a carico, non verrà riconosciuta nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e cioè nei casi in cui l'Irpef viene determinata da chi presta l'assistenza fiscale in base alla normativa in vigore nel 2002 o nel 2004 perché risultata più favorevole. In tal caso verranno, invece, riconosciute, se spettanti, le vecchie detrazioni per carichi di famiglia
  • l'imposta verrà determinata da chi presta l'assistenza fiscale applicando al reddito imponibile le nuove aliquote per scaglioni di reddito previste dall'articolo 13 del Tuir e riportate nella tabella 1 dell'Appendice alle istruzioni del modello. Nel caso in cui l'Irpef verrà determinata da chi presta l'assistenza fiscale in base alla normativa in vigore nel 2002 o nel 2004, perché risulterà più favorevole, le aliquote e gli scaglioni applicati saranno, invece, quelli previsti dalla normativa di riferimento (tabella 8 dell'Appendice nel caso di applicazione della normativa in vigore al 31/12/2002, tabella 3 della stessa Appendice nel caso di applicazione della normativa in vigore al 31/12/2004)
  • le detrazioni per redditi di lavoro dipendente verranno riconosciute, se spettanti, solo nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia e non, quindi, nel caso in cui l'imposta viene determinata a normativa vigente. L'articolo 1, comma 349, lettera d), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), ha disposto, infatti, l'abrogazione dell'articolo 14 del Tuir che prevedeva dette detrazioni
  • a decorrere dal 1° gennaio 2006, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non viene eseguito il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro (articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n.266)
  • da quest'anno il contribuente potrà chiedere, barrando la nuova casella inserita nel modello prima dello spazio riservato alla firma della dichiarazione, di essere informato direttamente dal soggetto che presta l'assistenza fiscale di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle entrate relative ad irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. In tal caso, il soggetto che presta l'assistenza, non essendo obbligato a impegnarsi per tale servizio, informerà della decisione il contribuente, barrando una delle due caselle introdotte nel modello 730-2 che gli rilascerà al momento della presentazione della dichiarazione. Nel caso in cui la richiesta venisse accettata e, quindi, risulterà barrata la casella relativa all'impegno assunto, dovrà risultare barrata nel modello 730-3 (prospetto di liquidazione) anche la nuova casella "Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione".


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