Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Nel modello Irap 2007 le società di comodo

Previsto l'obbligo di dichiarare un valore minimo della produzione

_1514.jpg

Una delle principali novità che caratterizzano il modello Irap 2007 è rappresentata dall'inserimento di una apposita sezione riservata alle società non operative (legge n. 724 del 23 dicembre 1994).
La legge finanziaria (n. 296 del 27 dicembre 2006), con la lettera g) del comma 109, ha previsto che "fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 (dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi".

Considerato che la disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2007, nella modulistica Irap 2007 è stata inserita una apposita sezione per le società di comodo nel quadro IQ, relativo alle società di capitali e in quello degli enti non commerciali. Tali soggetti, infatti, possono essere caratterizzati da un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (ad esempio 1° ottobre 2006 - 30 settembre 2007) e dovranno, in tale ipotesi, presentare comunque la dichiarazione Unico 2007, in quanto, in base al comma 1 del Dpr n. 322 del 1998, "ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il 31 gennaio ... da utilizzare

  1. per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente
  2. ovvero,in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, ...[...]... per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell''anno precedente a quello di approvazione".

La sezione introdotta nel modello Irap 2007 "società di capitali" (e nel modello Irap "enti non commerciali", seppur con una diversa numerazione) si presenta nel modo che segue:



Tale sezione deve essere compilata, rispettivamente, dalle società e dagli enti non commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nell'ipotesi che ricorrano le seguenti condizioni:

  • presenza di un esercizio non coincidente con l'anno solare; la disposizione recata dalla lettera g) del comma 109 della legge finanziaria n. 296/2006 entra, infatti, in vigore il 1° gennaio 2007 e si rende applicabile ai soggetti con periodo d'imposta "a cavallo" tra il 2006 e il 2007
  • sussistenza delle condizioni di non operatività di cui all'articolo 30 della legge n. 724/1994, da verificare compilando l'apposito prospetto presente all'interno del quadro RF del modello Unico "società di capitali" e del quadro RS del modello Unico "enti non commerciali"; in particolare, si presume che un soggetto non sia operativo se è rispettata la seguente condizione:
  • determinazione del reddito minimo ai fini Ires, applicando al valore dei beni e delle immobilizzazioni, di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 724/1994, le percentuali indicate al successivo comma 3
  • assenza di una risposta favorevole a un interpello disapplicativo ai fini Ires, con effetti anche ai fini Irap; occorre, infatti, considerare che, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, introdotto dal Dl n. 223/2006, è prevista la possibilità di richiedere all'Agenzia delle entrate la disapplicazione della disciplina in esame, ex articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.

La sezione introdotta nel quadro IQ "valore minimo della produzione dei soggetti non operativi ex art. 30 L. n. 724/94", va compilata nel modo che segue:

  • nel rigo "reddito minimo" va riportato il reddito presunto determinato ai fini Ires e indicato nel rigo RF79, colonna 5, del quadro RF del modello Unico "società di capitali", o nel rigo RS50, colonna 5, del quadro RS del modello Unico "enti non commerciali"
  • nel rigo "retribuzioni, compensi ed altre somme" va indicato l'ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, l'ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, e l'ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, esclusi quelli a fronte dell'assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir
  • nel rigo "interessi passivi" va indicato l'ammontare degli interessi passivi di competenza del 2006 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria)
  • nel rigo "Valore della produzione" va indicata, in colonna 3, la somma dei componenti sopra indicati, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11 del Dlgs n. 446/1997, e dell'articolo 3 del Dl n. 269 del 2003.
    Si tratta, in particolare, delle seguenti deduzioni:
    • deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie (articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), Dlgs 446/97)
    • deduzione forfetaria di 5mila (o 10mila) euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato (articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), Dlgs 446/97)
    • deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali, relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (articolo 11, comma 1, lettera a), numero 4), Dlgs 446/97)
    • deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili, delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro e dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (articolo 11, comma 1, lettera a), numero 5), Dlgs 446/97)
    • deduzione forfetaria (per un massimo di 8mila euro) correlata alla base imponibile (non superiore a 180.999,91 euro - articolo 11, comma 4-bis, Dlgs 446/97)
    • deduzione di 2mila euro per ogni lavoratore dipendente, fino a un massimo di cinque dipendenti (articolo 11, comma 4 bis1, Dlgs 446/97)
    • deduzione per incremento della base occupazionale (articolo 11, comma 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies, Dlgs 446/97)
    • deduzione dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati, corrisposti ai ricercatori residenti all'estero che rientrano in Italia (articolo 3 del Dl 269/2003, convertito nella legge 326/2003).

In colonna 1 e in colonna 2 del rigo "valore della produzione" vanno specificate le quote del valore complessivo di cui alla colonna 3 assoggettabili rispettivamente all'aliquota del 1,9 per cento (o le eventuali altre aliquote previste da leggi regionali), prevista nell'ipotesi di svolgimento di attività agricole), e all'aliquota ordinaria del 4,25 per cento (o le eventuali altre aliquote previste da leggi regionali), applicabile nel caso di svolgimento di attività commerciali. La ripartizione del valore della produzione (che, di fatto, interessa i soggetti che svolgono una attività agricola e una attività commerciale, oppure una attività agricola ma oltre i limiti previsti all'articolo 32 del Tuir) va operata sulla base dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola svolta nei limiti del citato articolo 32, rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell'Irap.

Nella colonna 2 "valore della produzione" della sezione "Ripartizione della base imponibile e dell'imposta" va riportato il maggiore importo tra:

  • il valore della produzione netta "effettivo" (rigo IQ46 del quadro IQ degli enti non commerciali, e rigo IQ74 del quadro IQ delle società di capitali)
  • il valore minimo della produzione delle società di comodo (rigo IQ50 del quadro IQ degli enti non commerciali, e rigo IQ78 del quadro IQ delle società di capitali).

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/nel-modello-irap-2007-societa-comodo