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Attualità

Nell'acconto del bollo virtuale anche gli aggiornamenti dell'imposta

Lo scomputo di quanto versato entro il 30 novembre può avvenire dal successivo mese di febbraio

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Con la circolare n. 49/E del 21 novembre 2005, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni in ordine alle regole da seguire ai fini del pagamento degli acconti dell'imposta virtuale di bollo e dell'imposta sulle assicurazioni, che i soggetti passivi di tali imposte sono obbligati a versare entro il prossimo 30 novembre.

Imposta virtuale di bollo
La disciplina vigente in materia di liquidazione e pagamento dell'imposta di bollo da assolvere in maniera virtuale, contenuta nel Dpr n. 642/1972, stabilisce, all'articolo 15, che i soggetti che hanno ricevuto l'autorizzazione per effettuare il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, entro il mese di gennaio di ciascun periodo d'imposta, una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, affinché l'Amministrazione finanziaria possa procedere alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per il periodo precedente.
Tale liquidazione, eventualmente corretta dall'ufficio nei casi di modifiche nella disciplina o nella misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la determinazione dell'imposta dovuta per l'anno in corso (l'imposta definitivamente determinata dall'ufficio per il 2004, ad esempio, costituisce l'imposta provvisoria del 2005).

L'articolo 15-bis del medesimo Dpr 642/72 (inserito dall'articolo 4 del decreto legge n. 282/2004) ha introdotto l'obbligo di corrispondere, a titolo di acconto dell'imposta di bollo da assolvere in maniera virtuale nell'anno successivo, una somma pari al 70 per cento dell'imposta liquidata in via provvisoria dall'Agenzia delle Entrate per l'anno in corso.
Tale adempimento - che va eseguito entro il 30 novembre di ciascun anno - grava sui soggetti indicati nella medesima norma, rappresentati dalle banche, dagli uffici postali e dagli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del Dlgs n. 87/1992, ovvero:

  • società aventi per oggetto la gestione dei fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari (Sgr)
  • società capogruppo dei gruppi bancari
  • società di intermediazione mobiliare
  • intermediari finanziari, iscritti nell'elenco speciale tenuto dall'Ufficio italiano cambi, che esercitano nei confronti del pubblico attività di assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento e intermediazione in cambi
  • società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo unico in materia bancaria e creditizia.

Nella circolare n. 49/E dello scorso 21 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che, per l'anno 2005, l'acconto da versare entro il 30 novembre deve essere calcolato tenendo conto non solo dell'imposta provvisoria relativa all'anno 2005, calcolata in base alla liquidazione definitiva dell'anno 2004, ma anche dell'imposta riliquidata provvisoriamente a seguito degli aggiornamenti dell'imposta di bollo disposti con il decreto ministeriale del 24 maggio 2005.

In altre parole, ipotizzando una situazione tale per cui:

  • sia pari a 5.000 euro l'imposta di bollo provvisoria per il 2005 (coincidente con l'imposta definitiva per il 2004), determinata dall'ufficio sulla base della dichiarazione presentata entro il mese di gennaio 2005
  • sia stata riliquidata nella misura di euro 5.500 l'imposta provvisoria per il 2005, sulla base delle modifiche che hanno interessato l'imposta in commento, disposte dal decreto ministeriale del 24/5/2005,

l'importo da versare a titolo di acconto per l'anno 2006 sarà pari al 70 per cento di 5.500, ovvero pari a 3.850 euro.

La circolare fornisce, inoltre, chiarimenti in merito alla disposizione, parimenti contenuta nell'articolo 15-bis del Dpr n. 642/1972, in base alla quale l'acconto corrisposto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal mese di febbraio successivo, precisando che l'acconto può essere utilizzato a riduzione di tutti i versamenti da eseguire (a titolo di imposta di bollo virtuale) a decorrere dal mese di febbraio; lo scomputo, inoltre, non deve obbligatoriamente essere effettuato nel suddetto mese di febbraio, ma anche in tempi successivi.

Imposta sulle assicurazioni
In materia di imposta sulle assicurazioni, l'articolo 9 della legge n. 1216/1961 prevede che entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi e accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto. Sulla base di tale denuncia, l'ufficio procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente.

Il comma 1-bis dell'articolo 9 della legge 1216 del 1961 (introdotto dall'articolo 6 del decreto legge n. 282/2004) dispone a carico degli assicuratori l'obbligo di versare - entro il 30 novembre di ciascun anno - a titolo di acconto, una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta liquidata per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Analogamente a quanto avviene con riferimento all'imposta virtuale di bollo, l'acconto può essere scomputato dai versamenti da eseguite a partire dal successivo mese di febbraio.

In merito a tale adempimento, la circolare 49/E del 21 novembre ha precisato che nella base di calcolo per l'acconto del 12,5 per cento deve essere incluso il contributo per l'alimentazione del Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, determinato sui premi assicurativi raccolti nei rami "incendio", "responsabilità civile diversi", "auto rischi diversi" e "furto".

Relativamente allo scomputo dell'acconto corrisposto dai versamenti da eseguire a partire dal mese di febbraio successivo, nel documento viene chiarito che lo scomputo dell'acconto, che deve essere operato avendo riguardo ai soli versamenti da eseguire utilizzando il codice tributo 527T (imposta sulle assicurazioni - Erario), non deve obbligatoriamente essere effettuato nel mese di febbraio, ma, analogamente a quanto previsto in materia di imposta virtuale di bollo, anche in tempi successivi.

Il versamento dell'acconto, precisa, infine, l'Agenzia delle Entrate, riguarda anche le imprese assicuratrici aventi sede legale in un altro Paese membro dell'Unione europea che operano nel territorio dello Stato; in tal caso, l'adempimento va eseguito da parte del rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 89 del Dlgs n. 175/1995.

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