Il meccanismo è stato introdotto con il decreto legislativo 109/1998, al quale si accompagna apposito regolamento (Dpcm 221/1999).
La valutazione della capacità economica
- indicatore del reddito. Vengono considerati tutti i redditi (redditi dichiarati ai fini Irpef come risulta dall’ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti previdenziali) di tutti i componenti il nucleo familiare, più i redditi derivanti dalle attività finanziarie calcolate applicando il tasso d’interesse del 4,52% al patrimonio mobiliare posseduto (al 31 dicembre dell’anno precedente): titoli di stato, conti bancari e postali, azioni e fondi d’investimento eccetera. Da tale somma si detrae la spesa per l’eventuale affitto della casa nella quale si abita, fino a un massimo di 5.164,57 euro (in questo caso, il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato)
- indicatore del patrimonio immobiliare. Si deve considerare il 20% del valore degli immobili posseduti (al 31 dicembre dell’anno precedente), calcolato con gli stessi criteri dell’Ici, con la detrazione fino a un massimo di 51.645,69 euro, nel caso in cui la famiglia risieda in un’abitazione di sua proprietà. Ai fini Ici, il valore di un’abitazione è uguale a rendita catastale aumentata del 5%, moltiplicata per 100; di un negozio a rendita catastale aumentata del 5%, moltiplicata per 34; di un ufficio o studio (categoria A/10) a rendita catastale aumentata del 5%, moltiplicata per 50
- indicatore del patrimonio mobiliare. Anche in questo caso, si considera il 20% del patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente: dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare (titoli di Stato, conti bancari e postali, azioni, fondi d’investimento eccetera) - arrotondata per difetto alle decine di milioni (ad esempio, per 9,9 milioni indicare zero; per 27 milioni indicare 20 milioni) - deve essere detratta, fino a concorrenza, la franchigia di 30 milioni di lire. In ragione dell’entrata in vigore dell’euro, occorre rapportarsi al valore di 5.164,57 euro e suoi multipli (il precedente esempio è così attualizzato con la moneta di conto dell’Ue: per valori inferiori a 5.164,57 euro, indicare zero; per valori pari o superiori a 10.329,14 euro ma inferiori a 15.493,71 euro, indicare 10.329,14 euro). La franchigia che deve essere detratta, fino a concorrenza, è di 15.493,71 euro.
Componenti Nucleo Familiare
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Parametro
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1
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1,00
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2
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1,57
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3
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2,04
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4
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2,46
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5
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2,85
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Sono previste alcune maggiorazioni del parametro:
- di 0,35 per ogni ulteriore componente
- di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore
- di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente (articolo 3, comma 3, della legge 104/1992) o di invalidità superiore al 66%
- di 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.
Le modalità di accesso alle tariffe agevolate
Vediamo ora gli aspetti più significativi del recente intervento normativo. La legge 183/2010, lasciando immutati i soggetti a cui è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva unica (Comuni, Caf, enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate e Inps), consente una nuova modalità di presentazione della dichiarazione da parte del soggetto richiedente la prestazione sociale agevolata.
- acquisizione per il cittadino che assume il ruolo di dichiarante. Questi deve compilare i pannelli che vengono presentati con le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali sulla persona e sui componenti il nucleo familiare
- rettifica delle informazioni già presenti nella banca dati Isee, a seguito di una acquisizione nella quale si sia riscontrato un errore. Tale rettifica è di fatto una nuova acquisizione, anche se facilitata dalla presentazione di pagine contenenti i dati della dichiarazione precedentemente inseriti che potranno essere corretti
- consultazione delle dichiarazioni e delle attestazioni Isee già presenti nella banca dati. Le dichiarazioni e attestazioni consultabili sono quelle nelle quali il cittadino è presente nella veste di dichiarante e anche quelle nelle quali risulta quale componente del nucleo familiare. Si rimarca che le dichiarazioni consultabili sono esclusivamente quelle che il cittadino ha acquisito in via telematica. E’ prevista anche la consultazione della lista delle dichiarazioni nelle quali il cittadino, che ha effettuato l’accesso con il proprio pin, risulta essere uno dei componenti della dichiarazione.
In caso di presentazione della Dsu all’Inps in via telematica, l’attestazione nel riquadro “timbro dell’ente e firma dell’addetto che consegna l’attestazione” contiene, in sostituzione degli stessi, la dizione “dichiarazione sostitutiva unica trasmessa all’INPS in via telematica”.
I controlli sui dati autocertificati
Spetta, poi, all’Agenzia delle Entrate, nel caso di difformità od omissioni relative alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori finanziari di cui all’articolo 7, comma 6, del Dpr 605/1973, effettuare, attraverso criteri selettivi, richieste di informazioni ai suddetti operatori avvalendosi delle relative procedure automatizzate (articolo 4, comma 9).
- presentare una nuova Dsu, che tenga conto dei rilievi formulati
- richiedere ugualmente la prestazione tramite l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione di cui al precedente punto 2, infatti, è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
Il legislatore ha previsto, al fine di dare attuazione all’articolo 4, la stipula di una convenzione tra l’Inps e l’Agenzia delle Entrate per disciplinare, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, le modalità attuative e le specifiche tecniche di scambio delle informazioni (comma 12). In tal senso, è stata sottoscritta apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate.
Il comma 10 dell’articolo 4 riserva una quota delle verifiche della Guardia di finanza al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazione, secondo criteri selettivi.
Quali sono i redditi da dichiarare ai fini Ise/Isee
Ad esempio, con riferimento al modello Unico PF 2010 per la dichiarazione dei redditi del 2009:
- se il soggetto si è avvalso del regime dei contribuenti minimi e ha pertanto compilato il quadro CM, va indicato l’importo del rigo CM10. Nel caso in cui il soggetto sia imprenditore di impresa familiare, va riportato l’importo del rigo CM10 al netto delle quote imputate ai collaboratori (colonna 3 dei righi RS6 e RS7), mentre se il soggetto è un collaboratore dell’impresa familiare va riportata la quota imputatagli dall’imprenditore (colonna 3 dei righi RS6 e RS7)
- se il soggetto si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/2000) e ha pertanto compilato il quadro RE, va indicato l’importo del rigo RE21 colonna 2, soltanto se positivo e se nel rigo RE22 colonna 1 è presente il codice 1
- se il soggetto si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative imprenditoriali (articolo 13 della legge 388/2000) e ha pertanto compilato il quadro RG, va indicato l’importo del rigo RG29, soltanto se positivo e se nel rigo RG30 colonna 1 è presente il codice 1.