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Attualità

Nessun parere se c’è attività di controllo

La preclusione al procedimento di interpello discende dalla natura preventiva dell’istituto

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Il parere n. 9 fornisce uno spunto di riflessione importante sulla procedura prevista dal legislatore dell’articolo 21 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 e demandata ai regolamenti successivi, adottati con i decreti nn. 194 e 195 del 13 giugno 1997.
Oggetto del quesito è una operazione di scissione parziale proporzionale. Propone l’interpello una Snc che esercita attività artigiana di impiantistica civile e navale nonché di commercio al dettaglio di articoli per l’arredo del bagno, che è partecipata da quattro soci persone fisiche per una quota pari al 25 per cento. Nell’istanza viene precisato che l’attività di impiantistica è svolta presso un capannone artigianale (categoria C/3) di proprietà della società istante, mentre quella di commercio al dettaglio viene esercitata presso alcuni locali condotti in locazione, e che, oltre al suddetto immobile, la società istante è proprietaria di altri due capannoni attigui (categoria C/3), di un fondo (categoria C/2) e di un’altra unità immobiliare (categoria C/2) con relativo posto auto (categoria C/6).

La necessità di separare i tre rami aziendali (immobiliare, impiantistica, commercio al dettaglio) al fine di rendere più efficiente la gestione dei medesimi secondo logiche imprenditoriali proprie dei rispettivi settori di attività induce i soci a valutare l’opportunità di porre in essere un’operazione di scissione societaria parziale proporzionale con costituzione di due nuove società beneficiarie - aventi forma giuridica di società a responsabilità limitata, i cui soci (persone fisiche) saranno gli stessi della Snc, con le medesime percentuali di partecipazione al capitale sociale - nelle quali far confluire, rispettivamente, il ramo “artigianale” e quello “commerciale”, al fine di giungere a una migliore razionalizzazione dell’attività sociale e dei rami d’azienda in essa astrattamente individuabili (immobiliare, impiantistica, commercio al dettaglio).
La prospettata scissione consentirebbe, inoltre, ai soci “di reperire più agevolmente in futuro, ove ne venisse ravvisata la necessità, ulteriori capitali di rischio” (l’ingresso di nuovi soci sarebbe, infatti, reso meno oneroso dalla circostanza che gli attivi patrimoniali delle beneficiarie non conterrebbero più la voce relativa agli immobili). Gli immobili (ivi compreso il capannone presso il quale è svolta l’attività di impiantistica) e le correlate posizioni debitorie e creditorie, resteranno, invece, nel patrimonio della società scissa, che manterrà la forma giuridica di società in nome collettivo, svolgendo attività di gestione immobiliare. La scissione avverrà a valori contabili e con continuità di valori fiscali, senza emersione di plusvalenze o minusvalenze, e senza fuoriuscita degli elementi patrimoniali dal regime ordinario dei beni d’impresa.

L’istante afferma che non è prevista la cessione a terzi delle quote delle società risultanti dall’operazione di scissione e che, dopo l’operazione stessa, la società scissa concederà in locazione, a prezzi di mercato, alla società beneficiaria destinataria del ramo aziendale di impiantistica civile e navale l’immobile occorrente per lo svolgimento della propria attività.
Nel caso in esame, il dichiarato intento dei soci è quello di separare l’attività artigianale e quella commerciale da quella relativa alla gestione delle proprietà immobiliari, attività quest’ultima che continuerà ad essere svolta dalla società beneficiaria.

La disamina delle implicazioni elusive da valutare viene dal Comitato consultivo posposta al superamento di talune condizioni dirimenti la possibilità di giudizio, che attengono la verifica della ricorrenza dei requisiti di ammissibilità dell’istanza.
Sul punto sorprende che a un decennio dall’emanazione dei citati decreti sussistano ancora incertezze.
L’articolo 5, comma 2 , del decreto 194, e l’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto 195 indicano quali sono gli elementi descrittivi e documentali che la richiesta deve contenere a pena di inammissibilità.
L’elenco è tassativo e rispondente alla logica della necessaria identificazione dell’interlocutore-contribuente con cui si costituisce il rapporto giuridico tributario-consultivo nonché della comprensione della fattispecie prospettata al fine di maturare un convincimento non riduzionistico sulla qualificazione e sulla reale portata dell’operazione (in linea con la ratio normativa della fenomenologia dell’elusione che esclude che essa possa essere perimetrata nel singolo atto o fatto quanto, piuttosto, debba essere interpretata in una contestualità temporale di ampio raggio in cui il comportamento del contribuente non rappresenta una variabile indipendente e marginale).

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto n. 194, la richiesta deve infatti contenere:

  • i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante
  • la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto nonché della soluzione interpretativa prospettata
  • l’indicazione dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni
  • la documentazione necessaria per l’emissione del parere, corredata da relativo elenco
  • la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

La prima precondizione viene evidenziata come rilevante ai fini della disamina in diritto dell’interpello in rassegna e decretata in senso positivo per la società proponente, stante la valida legittimazione attiva alla proposizione dell’istanza da parte del professionista incaricato dalla Snc.
Il Comitato consultivo rileva in proposito che l’articolo 63, primo e secondo comma, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, puntualmente invocato nelle premesse dell’istanza di parere preventivo, indubbiamente costituisce un’idonea base legislativa del dichiarato potere procuratorio dal momento che le disposizioni richiamate (che recitano: (p)resso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale… e (l)a procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata … (q)uando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali … è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione), “stante la loro latitudine applicativa, possono reputarsi norme di carattere generale la cui osservanza è necessaria e sufficiente per l’instaurazione di valide interlocuzioni con l’amministrazione finanziaria, complessivamente intesa, laddove manchino, come nel caso della disciplina dell’interpello ex art. 21 della legge n. 413/1991, diverse previsioni di segno contrario”.

Nella fattispecie, il professionista delegato dalla società interpellata si è oltre tutto rigorosamente attenuto al precetto dell’articolo 63, corredando debitamente l’istanza del documento recante la procura speciale e indicando, nell’abbrivio della domanda d’interpello, gli estremi dell’iscrizione all’albo dei ragionieri commercialisti.
Alle condizioni di ammissibilità dettate dal legislatore regolamentare, la circolare n. 135/E/1998 dell’allora dipartimento delle Entrate ha aggiunto la previsione che la direzione regionale, nella lettera di trasmissione da inviarsi a mezzo del servizio di posta prioritaria, debba evidenziare:

  • eventuali cause di inammissibilità della richiesta previste dall’articolo 5, comma 2, del decreto 194
  • eventuali attività di accertamento già effettuate o in corso riguardanti la fattispecie oggetto dell’interpello
  • gli estremi di protocollo relativi alla trasmissione della preventiva richiesta di parere rivolta dal contribuente alla direzione centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle entrate.

Ciò in quanto, considerata la natura preventiva dell’istituto, il procedimento di interpello è precluso ove sia già intervenuto l’accertamento o, comunque, sia stata avviata l’attività di controllo, con l’effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna (quali verifiche, questionari e simili).
La circostanza che nella fattispecie la direzione regionale territorialmente competente non abbia comunicato al Comitato alcuna notizia relativa all’eventuale avvio, nei confronti della società istante, di attività di accertamento, viene reputata un profilo preclusivo del procedimento consultivo, al punto da condizionarne l’ulteriore corso e da legittimare l’esercizio della facoltà di cui all’articolo 5, comma 13, del decreto ministeriale 194/1997, di integrazione istruttoria, demandando al direttore preposto alla Dr l’adempimento alle disposizioni contenute nella circolare richiamata.

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