Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Noleggio intracomunitario di autovetture

Una prassi in crescente diffusione, soprattutto nelle aree del Nord Est

_323.jpg

La fiscalità Iva delle autovetture rappresenta un tema sempre attuale. In questo ambito, in particolare, si registra una crescente diffusione del noleggio intracomunitario del bene in questione, prassi piuttosto diffusa nelle aree del Nord Est. E' utile quindi fare il punto della situazione, alla luce della normativa vigente, per tracciare dapprima i confini di correttezza del noleggio intracomunitario di autovetture, poi per ribadire la natura della normativa sulle limitazioni alla detrazione dell'Iva.

Perché tanto interesse per l'auto?
Alla radice delle problematiche tributarie relative all'auto vi è la natura stessa del bene in questione. La mobilità non è infatti solo un'esigenza di tipo professionale. Ci si sposta per lavoro, ma ci si sposta anche per divertimento. L'auto accomuna tutte queste esigenze, ma solo un suo uso connesso ad attività economiche può consentire il suo concorso alla formazione del reddito o all'effettuazione di operazioni imponibili Iva. L'interesse che il legislatore fiscale ha mostrato rispetto a questo bene, pertanto, non dipende solo dalle politiche di gettito: l'auto si presta a soddisfare sia bisogni professionali (interessati dallo studio della fiscalità) che bisogni non professionali (esclusi da tale studio).

Un settore ad elevata competizione
Pochi settori manifestano livelli competitivi così elevati come quello dell'automobile. Competizione sul prodotto, ma competizione anche sulle tecniche di vendita. Negli ultimi anni, infatti, si è diffusa enormemente la ricerca di titoli di utilizzo alternativi all'acquisto, e tra questi sembrano aver prevalso full leasing e noleggio a lungo termine (si veda in "parole chiave"). Vi è peraltro una accesa concorrenza anche tra venditori ufficiali e venditori "paralleli", questi ultimi sempre alla ricerca di offerte con cui incentivare la clientela a migrare dalla rete tradizionale.

"Parole chiave"

Noleggio a libro aperto: il canone di noleggio viene determinato in una misura massima sulla durata del contratto, con l'intesa che alla relativa scadenza, dietro presentazione del conto consuntivo, venga regolato il saldo (conviene per usi a scarsa manutenzione)

Fleet Management: la proprietà dei veicoli rimane dell'azienda che li utilizza, ma la gestione (che comprende bolli, assicurazione, manutenzione, eccetera) viene affidata a imprese specializzate (conviene per veicoli a basso deprezzamento)

Full leasing: è un leasing comprensivo degli oneri di manutenzione ordinaria, spese varie (bolli, assicurazione, manutenzione, eccetera), costo riparazione per incidenti e, talvolta, anche delle multe (conviene per usi a elevato costo di manutenzione)

Noleggio a lungo termine: il cliente, dietro pagamento di un canone (senza possibilità di riscatto), sceglie e usa i veicoli, che vengono acquistati e gestiti da società specializzate (possibilità di personalizzare il veicolo in funzione della figura rivestita dall'utilizzatore)



Il noleggio intracomunitario
Una delle tecniche più diffuse per aggirare i divieti posti dall'articolo 19-bis1, lettera c), Dpr 633/1972 è quella del noleggio intracomunitario, a cui si accennava in apertura.
L'operazione si struttura come segue: un soggetto Iva italiano prende a noleggio il bene da un soggetto residente, supponiamo, in Germania, privo di stabile organizzazione in Italia. Il noleggio viene eseguito secondo la formula del lungo termine, con facoltà di riscatto finale del bene. Il pagamento del canone viene eseguito, a scelta del cliente italiano, in via periodica ovvero per intero in unica soluzione, in questo caso figurando il prezzo come una sorta di "maxi canone".
Trattandosi di una prestazione di servizi - tale infatti è il noleggio - l'operazione non è interessata dalla normativa intracomunitaria di cui al decreto legge 331/1993, convertito dalla legge 427/1993. L'operazione di noleggio descritta, inoltre, non è territorialmente rilevante in Italia in base alle norme del Dpr 633/1972. L'articolo 7, comma 4, lettera d), del decreto Iva, infatti, esclude le prestazioni riguardanti il noleggio di mezzi di trasporto da quelle per le quali prevale il criterio di localizzazione impostato sul luogo di esecuzione dei medesimi.
La successiva lettera f) della accennata disposizione, nondimeno, esclude dette prestazioni da quelle per le quali il rilievo territoriale si desume in base al luogo di utilizzo.

La prestazione di noleggio come illustrata sopra, pertanto, non dà luogo a una operazione rilevante ai fini dell'Iva in Italia, in quanto carente del requisito della territorialità. Conseguentemente, il soggetto Iva (impresa o professionista) che prende a noleggio l'automobile in Germania, rimanendo al caso tedesco, soggiace alla normativa ivi vigente. Questa prevede l'applicazione dell'imposta con l'aliquota del 16 per cento, ma dispone il diritto alla parziale (50 per cento) o integrale detraibilità dell'imposta. La facoltà di esercizio integrale del diritto alla detrazione, in particolare, compete qualora sia dimostrabile che nell'utilizzo complessivo del veicolo, la quota parte riferita all'uso privato non ecceda il 5 per cento. Diversamente, il beneficio viene limitato al 50 per cento dell'imposta gravata sull'acquisto. In altri termini, essendo l'aliquota fissata al 16 per cento, in caso di utilizzo privato eccedente la misura del 5 per cento, l'imposta sarà materialmente assolta nell'8 per cento.
Questo quadro è la risultante delle misure di bilancio per il triennio 1999-2001 ("Steuerentlastungsgeseztz 1999, 2000, 2001"), adottate dalla Germania con effetto dal 1° aprile 1999.
La prassi del noleggio a lungo termine descritta è formalmente inattaccabile, poiché risultante da una puntuale applicazione della normativa nazionale e intracomunitaria vigente.

L'impianto vigente delle limitazioni alla detraibilità
L'indetraibilità dell'Iva è disciplinata dall'articolo 19-bis1, Dpr 633/1972. Va segnalato, peraltro, che la sesta direttiva comunitaria in materia di Iva (77/388/Cee del 17 maggio 1977) dava facoltà agli Stati membri di inibire il diritto alla detrazione in riferimento all'Iva degli autoveicoli. Di tale facoltà l'Italia si è regolarmente avvalsa in più occasioni, l'ultima delle quali è stata prevista dall'articolo 1, comma 503, Finanziaria 2005 (legge 311/2004), dove si ha la parziale conferma (riferita al 90 per cento del relativo importo) dell'indetraibilità dell'Iva.
L'indetraibilità oggettiva dell'imposta dispone di una disciplina specifica e dettagliata che si struttura dalla combinazione di due aspetti fondamentali: la tipologia del veicolo e l'uso che ne viene fatto. Muovendosi lungo questi "assi", le situazioni di detraibilità dell'imposta sull'acquisto o sull'importazione dell'auto o del veicolo in senso più ampio (comprendendo quindi anche, ad esempio, motoveicoli e ciclomotori) appaiono marginali se tali beni non costituiscono oggetto dell'attività propria dell'impresa, ipotesi che si realizza principalmente in capo ai commercianti di auto o ai concessionari alla vendita, è sempre e comunque esclusa per i professionisti ed è riferita ad alcune tipologie di veicoli per gli agenti o rappresentanti di commercio (si veda nel quadro di riferimento). A questo ultimo riguardo, infine, si segnala che la direzione regionale della Lombardia, con la risoluzione 34 del 13 febbraio 2003, ha affermato che l'iscrizione al ruolo è condizione necessaria per la detrazione.

La "storia" dell'indetraibilità dell'Iva delle auto
L'indetraibilità oggettiva venne introdotta per la prima volta, a valere sino al 31 dicembre 1983, con l'articolo 6 del Dpr 897/1980. Successivamente, tale termine venne prorogato varie volte, e in particolare fino al 31 dicembre 1985, dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge 953/1982, convertito con legge 53/1983; fino al 31 dicembre 1987 dall'articolo 4 del decreto legge 2/1986, convertito con legge 60/1986; fino al 31 dicembre 1990 dall'articolo 8, comma 32, della legge 67/1988; fino al 31 dicembre 1993 dall'articolo 6, comma 6, della legge 405/1990; fino al 31 dicembre 1996 dall'articolo 14, comma 9, della legge 537/1993; fino al 31 dicembre 1999, dall'articolo 2, comma 4, del decreto legge 669/1996, convertito con legge 30/1997; fino al 31 dicembre 2000, dall'articolo 7, comma 3, legge 488/1999; fino al 31 dicembre 2001 dall'articolo 30, comma 4, legge 388/2000; fino al 31 dicembre 2002 dall'articolo 9, comma 4, legge 448/2001; fino al 31 dicembre 2003 dall'articolo 2, comma 13, legge 289/2002 e fino al 31 dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 17, della legge 350/2003.

TIPOLOGIA VEICOLO

USO

ProfessionistiUso pubblicoOggetto attività propria dell'impresa Agenti e rappresentanti di commercioEsclusivamente strumentali all'attività
CiclomotoriIva indetraibileIva detraibileIva detraibileIva detraibileIva indetraibile
Motocicli fino a 350 c.c.Iva indetraibileIva detraibileIva detraibileIva detraibileIva indetraibile
Motocicli sup. a 350 c.c.Iva indetraibileIva indetraibileIva detraibileIva indetraibileIva indetraibile
Autovetture fino a 2.000 o 2.500 c.c. (diesel)Iva indetraibileIva detraibileIva detraibileIva detraibileIva indetraibile
Autovetture di cilindrata sup. a sopraIva detraibileIva indetraibileIva detraibileIva detraibileIva indetraibile
Autoveicolo per trasp. di pers. e cose di massa fino a 3,5 tIva indetraibileIva detraibileIva detraibileIva detraibileIva indetraibile
Autoveicolo per trasp. di pers. e cose sup. a 2.000 o 2.500 c.c. (diesel)Iva indetraibileIva indetraibileIva detraibileIva indetraibileIva detraibile

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/noleggio-intracomunitario-autovetture