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Attualità

Non residenti: figli e moglie portano sconti per altri tre anni

A determinate condizioni, fruibili fino al 2009 le detrazioni per carichi di famiglia

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I commi da 1324 a 1327, articolo 1, della Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), sono dedicati alle detrazioni per carichi di famiglia per i soggetti non residenti.
Tali detrazioni sono disciplinate dall’articolo 12 del Tuir e sono riconosciute in presenza del coniuge, di figli, e degli altri soggetti di cui all’articolo 433 del Codice civile (genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle), che risultino a carico del contribuente, in quanto titolari di redditi propri non superiori a 2.840,51 euro.

Le detrazioni per i soggetti non residenti
In forza del comma 1324, le detrazioni per carichi di famiglia, di cui all'articolo 12 del Tuir, spettano ai soggetti non residenti, per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma in esame, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

Cittadini extracomunitari
Il comma 1325, per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta, sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, prevede che la documentazione può essere formata, in alternativa, da:

  1. documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio
  2. documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
  3. documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’origine dal consolato italiano del Paese d’origine.

La richiesta di detrazione per gli anni successivi
La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata, ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

La normativa abrogata
Il comma 1327 abroga il comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003.
Tale norma prevedeva che, ai fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è, in ogni caso, certificato, nei riguardi del sostituto di imposta, dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine.

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