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Attualità

NOTIZIE BREVI (N. 10) DALLA 'TRINCEA' CALL CENTER

Quesiti su problematiche riguardanti le dichiarazioni telematiche

call center
D. Il programma Gerico 2003, per il codice attività 72200, non prevede la compilazione del quadro RE proponendo la seguente dicitura: "Il modello dichiarazione non è congruente con lo studio". Come ci si deve comportare?
R. Il problema, presente anche l'anno scorso, era stato affrontato dalla circolare n. 58/E del 27 giugno 2002 che al paragrafo 9.1 spiegava: "...se non c'è corrispondenza tra gli elementi contabili richiesti nel modello per gli studi di settore e quelli indicati dal contribuente nei quadri RE, RF o RG della dichiarazione Unico, a causa della diversa qualificazione reddituale effettuata dal contribuente, non si applicano né gli studi di settore né i parametri". Si conferma anche per Gerico 2003 quanto previsto dalla citata circolare 58: quando lo studio di settore relativo al codice attività 72200 verrà approvato per il reddito da lavoro autonomo, il prodotto Gerico sarà adeguato anche per la compilazione del quadro RE.

D. Software di compilazione dell'istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento occupazionale: con la nuova versione viene consentita la compilazione della sola sezione II del quadro A con dati relativi al gennaio 2004. In relazione a ciò, si chiede se per mese di riferimento "degli occupati alla fine del mese" da indicare nel rigo 1 della sez. II del quadro A, s'intende proprio gennaio 2004 (come sembra). Se la risposta è positiva, si chiede se tale numero di occupati si fonda su un dato previsionale; se la risposta è negativa, si chiede quale mese bisogna prendere in considerazione ai fini del computo degli occupati da indicare in tale rigo.
R. Per la compilazione della sola sezione II del quadro A, i "vecchi datori di lavoro", che per il 2003 fruiscono del credito d'imposta in via automatica, devono indicare il mese di gennaio 2004 in corrispondenza della voce "determinazione dell'incremento rilevante". Il numero dei lavoratori occupati a fine mese, da indicare al rigo 1, deve essere determinato con riferimento alla fine del mese precedente a quello di invio dell'istanza (per le istanze che verranno presentate nel corrente mese di luglio, il calcolo sarà effettuato con riferimento alla fine del mese di giugno 2003). Il dato è previsionale per tutti i datori di lavoro che prenotano il credito anche per l'anno 2004 e successivi. Ovviamente il credito compete sempre che sia mantenuto l'incremento occupazionale. Tale possibilità è stata prevista, come chiarito al punto 4 della circolare n. 11/E del 13 febbraio 2003, per consentire ai predetti datori di lavoro di prenotare il credito per gli anni dal 2004 al 2006. Tali soggetti, infatti, dispongono dell'informazione relativa alla nuova media storica 1 agosto 2001 - 31 luglio 2002, con la quale fare il raffronto per la determinazione dell'incremento rilevante. Si precisa, inoltre, che l'istanza è preventiva rispetto alla fruizione del credito ma deve essere successiva all'assunzione dei dipendenti per i quali si intende fruire del credito stesso.

D. Istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per i nuovi investimenti in agricoltura: il comma 1-ter dell'articolo 8, legge n. 388/2000, stabilisce che "...L'Agenzia delle entrate comunica in via telematica, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, il diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate". Le istruzioni per la compilazione dell'istanza di attribuzione (modello Its), a pagina 1, indicano che "Il contributo comunque può essere fruito, in relazione all'investimento realizzato, successivamente all'atto di assenso espressamente adottato dall'Agenzia delle entrate".
Come comportarsi nell'ipotesi in cui decorsi i 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, il contribuente non abbia ricevuto né la comunicazione di diniego (comma 1-ter, articolo 8) né l'atto di assenso così come chiarito nelle predette istruzioni per la compilazione del modello?
Considerando le fonti del diritto, è corretto indirizzare il contribuente a ritenere prevalente la norma (articolo 8, comma 1-ter) rispetto a quanto specificato nelle istruzioni per la compilazione del modello Its?
R. Nelle istruzioni alla compilazione del modello Its come, peraltro, in altri modelli di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta con le medesime modalità di riconoscimento, proprio al fine di evitare incertezze nei contribuenti, è stata inserita l'avvertenza che il credito può essere fruito successivamente all'atto di assenso espressamente adottato dall'Agenzia delle Entrate in quanto l'Agenzia delle Entrate emette comunque il provvedimento di assenso o di diniego e il sistema telematico garantisce con la massima certezza l'invio del provvedimento nel termine prescritto, per cui l'ipotesi in cui il contribuente non abbia ricevuto o non riceva il provvedimento non può dipendere in nessun caso dal mancato invio dell'atto stesso. Tale indicazione contenuta nelle istruzioni non appare, pertanto, in contrasto con la disposizione dell'articolo 8, comma 1-ter, legge n. 388/2000 che, ovviamente, costituisce norma di rango superiore.
L'interpretazione formulata nel quesito potrebbe trarre in inganno i contribuenti che, non essendo venuti a conoscenza per qualsiasi motivo non dipendente dall'attività dell'Agenzia delle Entrate di un eventuale atto di diniego (l'Agenzia infatti invia il provvedimento all'intermediario che ha trasmesso l'istanza, perché il più delle volte il contribuente si rivolge a un intermediario per la trasmissione telematica dell'istanza), potrebbero essere indotti a utilizzare indebitamente il credito d'imposta. Pertanto, sarà necessario segnalare all'Agenzia delle Entrate i casi di mancato ricevimento del provvedimento per la successiva comunicazione, ai contribuenti interessati, dell'esito dell'istanza.

D. E' possibile conoscere il contenuto di una dichiarazione che deve essere inviata telematicamente?
R. Il programma File internet consente al contribuente di utilizzare una funzione per visualizzare il file predisposto; aprendo il programma scegliere "Applicazioni - Visualizza file". In particolare, questa funzione permette di visualizzare la struttura del file da inviare che si trova nella cartella Arc e quindi controllare i dati contenuti nella dichiarazione (ad esempio, il campo 18 riporta il valore 1 in presenza degli studi di settore allegati).

D. Ho letto sul giornale che ora si può accedere direttamente alla propria posizione fiscale tramite una password e un pin, ma non sono riuscito a trovare la maschera per iscrivermi. Potete aiutarmi?
R. Il nuovo servizio del "cassetto fiscale" permette ai contribuenti in possesso del pin di consultare la propria posizione fiscale dal computer di casa. E' accessibile dal sito dell'Agenzia delle Entrate, cliccando sul link "Servizi telematici - Cassetto fiscale - Accedi al servizio". Da questa posizione è possibile richiedere il pin e, una volta autorizzati, consultare i propri dati in possesso dell'amministrazione finanziaria.
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