Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

NOTIZIE BREVI (N. 12) DALLA TRINCEA 'CALL CENTER'

Versamenti periodici Iva omessi e liquidazione annuale a credito. Dichiarazione dei redditi per il coniuge deceduto. Spese per l'asilo nido. Agevolazioni per l'acquisto della prima casa e interessi passivi

call center
D. Devo compilare la dichiarazione Iva: nel corso dell'anno 2003 non ho effettuato versamenti periodici mensili per circa 25mila euro; nel mese di dicembre 2003, la mia liquidazione Iva era a credito di 1.700 euro. In sostanza, l'Iva dovuta per l'anno 2003 è pari a 23mila300 euro. Vi chiedo: quando uscirà la cartella esattoriale sarà di 25mila o 23mila300 euro? Se fosse di 25mila euro, pari ai versamenti periodici omessi, avrei diritto al credito, ma come lo recupero?
R. Il credito relativo all'ultimo periodo 2003 deve essere considerato ai fini della determinazione dell'imposta complessiva per l'anno 2003, quindi, nel suo caso dell'Iva a saldo. Ne consegue che se lei ometterà anche il pagamento dell'Iva a saldo, l'imposta che verrà iscritta a ruolo sarà pari a 23mila300 euro. Verranno comunque sanzionati anche gli omessi versamenti periodici come previsto dall'articolo 13 del Dlgs. n. 471/1997.
E' possibile sanare l'omissione dei versamenti periodici tramite l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2003.
In alternativa, è possibile definire senza sanzioni gli omessi versamenti tramite la sanatoria di cui all'articolo 9-bis della legge n. 289/2002, così come disposto dall'articolo 2, comma 45, della legge n. 350/2003 (circolare n. 7/E del 2004, par. 4), effettuando il versamento dell'imposta e degli interessi legali entro il 16 aprile 2004 e presentando la dichiarazione integrativa entro il 31 maggio 2004.

D. Ho omesso un versamento periodico Iva 2003 (terzo trimestre, codice tributo 6033); la liquidazione annuale Iva 2003 si conclude a credito. Per sanare l'omissione vorrei utilizzare il ravvedimento operoso versando soltanto la sanzione e gli interessi, dato che sono a credito nei confronti dell'erario. E' corretto il mio comportamento?
R. Il debito infrannuale relativo al terzo trimestre 2003 non versato, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del Dlgs n. 471/1997. La violazione può essere regolarizzata con l'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997) versando, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo 2003, imposta, sanzione ridotta e interessi. Poiché il ravvedimento si perfeziona quando siano state eseguite tutte le incombenze richieste dalla legge, il versamento della sola sanzione e degli interessi non sana l'inadempimento.
Nel caso prospettato, nel modello di pagamento F24, si dovrà indicare anche l'imposta a debito codice tributo 6033, ma si potrà utilizzare in compensazione il credito annuale Iva, codice tributo 6099.

D. Nel caso di morte del coniuge nel 2004, quale tipo di denuncia dei redditi va fatta? E' ancora possibile presentare il modello 730?
R. Non è possibile utilizzare il modello 730 per dichiarare i redditi dei contribuenti deceduti, così come riportato nelle istruzioni del modello stesso a pagina 3.
Dovrà essere compilato il modello Unico, indicando nel frontespizio il codice fiscale del contribuente deceduto e nell'apposito riquadro della seconda pagina i dati dell'erede.
Per i contribuenti deceduti nel 2003 o entro marzo 2004 la dichiarazione dovrà essere presentata nei termini ordinari, dal 3 maggio al 2 agosto 2004; per i soggetti deceduti successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi.

D. Sto compilando il modello 730 per i redditi 2003; vorrei sapere se è possibile detrarre le spese della retta che sostengo mensilmente per l'asilo nido privato di mio figlio.
R. Le spese sostenute mensilmente per l'asilo nido privato del figlio non rientrano tra quelle detraibili previste dal testo unico delle imposte sui redditi.
La deducibilità di questo genere di spesa è prevista esclusivamente con riferimento a quella sostenuta dai genitori per la partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 70 della legge n. 448/2001, per un importo complessivo non superiore a 2mila euro per ogni figlio ospitato negli stessi.

D. Siamo una giovane coppia in regime di comunione di beni, proprietari al 50 per cento della prima casa. Vorremmo acquistare un'altra casa per i nostri due figli e vorremmo sapere qual è la soluzione migliore per l'intestazione dell'immobile al fine di godere delle agevolazioni fiscali; in particolare se è possibile il ricorso all'usufrutto, fruire di un mutuo prima casa (per la casa già di nostra abitazione non è stato acceso nessun mutuo) e delle aliquote agevolate dell'imposta di registro e dell' Iva.
R. Per l'applicazione delle aliquote agevolate del 4 per cento e del 3 per cento, ai fini rispettivamente Iva e imposta di registro, agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, devono ricorrere contemporaneamente le seguenti condizioni: a) l'immobile deve essere ubicato nel comune dove l'acquirente ha o stabilirà la propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività; b) l'acquirente non deve essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà,usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile; c) l'acquirente non deve essere inoltre titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale dei diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni in questione.
Per quanto riguarda gli interessi passivi su mutui ipotecari, la detrazione spetta se il mutuo è finalizzato all'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale del contribuente stesso o di un suo familiare. L'immobile deve divenire dimora abituale entro un anno dall'acquisto e quest'ultimo deve avvenire nei 12 mesi successivi o antecedenti alla data di stipula del mutuo. La detrazione degli interessi passivi non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare.
Pertanto, se risultano soddisfatte le condizioni sopra elencate, previste per l'applicazione delle aliquote agevolate, potete acquistare voi l'immobile e poi contrarre il mutuo per abitazione principale (che, per la detrazione dei relativi interessi, deve risultare dimora abituale dei familiari), altrimenti, per usufruire dell'agevolazione "prima casa", l'immobile deve essere acquistato dai figli, ma in questo caso non sarà possibile detrarre gli interessi del mutuo.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/notizie-brevi-n-12-dalla-trincea-call-center