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Attualità

NOTIZIE BREVI (N. 13) DALLA TRINCEA 'CALL CENTER'

Sanatorie fiscali ex legge n. 289/2002

call center
D. Un soggetto Irpeg nel corso degli anni 1999 e 2002 ha eseguito dei versamenti di acconto Irap e dell'imposta di maggiorazione di conguaglio ai fini Irpeg per l'affrancamento delle riserve con il modello F24, procedendo alla compensazione orizzontale utilizzando un credito Irpeg e Iva. In questi due anni la somma dei crediti Irpeg e Iva utilizzati in compensazione ha superato l'importo dei crediti spettanti.
Si vorrebbe procedere alla regolarizzazione delle posizione usufruendo della possibilità concessa dall'articolo 9-bis della legge n. 289/2002.
Le imposte risultano tutte esposte nelle dichiarazioni dei redditi; pertanto, è soddisfatta una prima condizione prevista dal comma 1 dell'articolo citato.
Il versamento dell'imposta verrebbe eseguito nel rispetto di quanto precisato nelle circolari n. 101 del 19/5/2000 e n. 48 del 7/6/2002, che prevedono il versamento dell'ammontare dell'imposta originaria utilizzata in eccesso, mantenendo validi i versamenti dei diversi tributi.
Ritengo possa essere ammessa la possibilità di accedere alla domanda di condono a seguito di una lettura coordinata dell'articolo 9-bis della legge n. 289/2002 e delle citate circolari.
R. Le indebite compensazioni effettuate dal contribuente mediante presentazione del modello F24, relative all'utilizzazione di un credito superiore a quello spettante, rientrano nel campo di applicazione della sanatoria di cui all'articolo 9-bis della legge n. 289/2002. Ciò in quanto l'indebita compensazione è di fatto assimilabile all'omesso versamento di imposte (circolare n. 18 del 25/3/2003, risposta n. 13).
Per sanare la situazione descritta si dovrà effettuare il versamento delle somme a debito, corrispondenti ai crediti erroneamente utilizzati in compensazione, maggiorato degli interessi del 3 per cento annuo.

D. Per l'anno 2002 è stato presentato entro il 31/10/2003 modello Unico senza l'invio della dichiarazione Irap. Per sanare l'omessa presentazione della dichiarazione Irap posso usufruire di una delle sanatorie previste dal condono? Quale?
Premetto che per gli anni precedenti non ho usufruito di nessuna sanatoria. Se non posso adoperare nessun tipo di sanatoria, in che modo posso sanare l'omessa presentazione della dichiarazione Irap?
R. L'articolo 2, comma 44, della legge n. 350/2003 stabilisce che per sanare l'anno d'imposta 2002 è necessario aver presentato la relativa dichiarazione entro il 31 ottobre 2003. La circolare n. 7 del 18/2/2004, paragrafo 3.2.2, precisa ulteriormente che il periodo d'imposta 2002 non può essere integrato o definito qualora la relativa dichiarazione sia stata omessa ovvero presentata tardivamente, sia pure entro i novanta giorni previsti dall'articolo 2, comma 7, Dpr n. 322/1998.
Dunque, la fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2002 è esclusa da ogni tipo di sanatoria di cui alla legge n. 289/2002.
Non è possibile fruire nemmeno del ravvedimento, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), Dlgs n. 472/1997, poiché sono decorsi novanta giorni dalla scadenza prevista per la presentazione.
La dichiarazione, presentata oltre i novanta giorni, pur essendo considerata omessa costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte da essa derivanti.

D. Chiedo cortesemente la soluzione al seguente quesito che riguarda il condono tombale ex articolo 9, legge n. 289/2002:
- società che si è costituita nel 2001 e che ha iniziato l'attività nel 2002
- nel 2001 era esclusa dall'applicazione degli studi di settore per inizio attività, in quanto, ai fini fiscali, l'attività e iniziata nel 2001
- nel 2002 la società è soggetta agli studi di settore, ma, non avendo conseguito ricavi, lo studio di settore risulta "non calcolabile". Consultato il call center dell'Agenzia delle Entrate, questi affermava che gli studi di settore andavano comunque presentati, perché non c'è nessuna causa di esclusione o inapplicabilità: lo studio di settore è stato predisposto e inviato unitamente all'Unico 2003 - Società di persone. E' corretto, in applicazione del condono tombale ex articolo 9, legge n. 289/2002 e successive modificazioni, determinare, con riguardo sia all'anno 2001 che all'anno 2002, le maggiori imposte dovute applicando le relative percentuali dell' 8 per cento e del 6 per cento sull'imposta lorda originaria?
R. La definizione automatica si perfeziona con il versamento, per ciascun periodo d'imposta, della somma risultante dall'applicazione delle percentuali previste dall'articolo 9, comma 2, legge n. 289/2002, fermi restando i versamenti minimi stabiliti dal citato articolo 9, comma 3, lettera b) e comma 6.

D. Si chiede come deve essere compilata la dichiarazione per l'integrazione e definizione per gli anni pregressi (condono tombale ex articolo 9, legge n. 289/2002) del socio di una società in nome collettivo la quale ha definito gli anni 1996-1997-1998-1999-2001-2002 ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis (soggetto congruo e coerente) versando l'importo di 500,00 euro per annualità e l'anno 2000 con l'applicazione delle percentuali previste dall'articolo 9 sulle imposte liquidate, volendo il socio "tombalizzare" tutte le annualità, tenendo conto che possiede solo redditi di partecipazione e che, secondo le interpretazioni ministeriali, il condono tombale della società ex articolo 9, comma 3-bis copre anche la posizione dei soci.
Il socio, pertanto, invierebbe il condono calcolando l'importo dovuto con applicazione delle percentuali previste dall'articolo 9 sulle imposte liquidate della sola annualità 2000.
R. Il socio che intenda definire automaticamente la propria posizione ai sensi dell'articolo 9, legge n. 289/2002 dovrà: 1) inserire nella dichiarazione integrativa tutte le annualità definibili, comprese quelle nelle quali la società risulta congrua e coerente; 2) versare una somma pari all'importo che si ottiene mediante applicazione all'imposta lorda (risultante dalla dichiarazione originaria) delle percentuali indicate nell'articolo 9 citato, comma 2.
Per l'anno d'imposta 2000, poiché la società non ha definito ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, tale somma non potrà essere inferiore agli importi minimi di cui al comma 4, che variano in funzione dei ricavi dichiarati dalla società e della quota di partecipazione agli utili. In nessun caso, tale importo potrà risultare inferiore a 200 euro.
Agli altri anni d'imposta, per i quali la società "congrua" ha effettuato la definizione ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, si applicano i minimi previsti dal comma 3. Per ciascuno di tali anni, il socio perfezionerà la definizione con un versamento almeno pari a 100 euro (circolare n. 23/E del 29/4/2003).

D. La società X nel 2000 si è trasformata da Snc in Srl. La stessa ha fruito del condono ex articolo 9, legge n. 289/2002 per i seguenti esercizi: come Snc, 1997, 1998, 1999 e 2000 per il primo periodo d'imposta; come Srl, 2000 per il secondo periodo d'imposta e 2001.
La stessa intende definire anche l'anno d'imposta 2002 ex articolo 2, comma 44, legge n. 350/2003. Meccanicamente come si deve agire sul modello ministeriale, nel campo C 135 (totale dovuto relativo al quadro C della precedente dichiarazione)? Si deve inserire l'importo dovuto dalla dichiarazione della Srl (secondo periodo d'imposta 2000 e il 2001) oppure bisogna inserire l'importo totale della definizione (1997-2001) dato dalla somma delle due dichiarazioni, visto che le istruzioni non riportano nulla in merito?
R. Trattandosi di trasformazione cosiddetta disomogenea, relativamente agli anni d'imposta dal 1997 al 2001 la società deve aver presentato due distinte dichiarazioni integrative ex articolo 9, legge n. 289/2002: una per la Snc fino al momento della trasformazione e una per la Srl per il periodo 2000 residuo e per il 2001. Volendo integrare anche l'annualità 2002, la società deve barrare nel frontespizio la casella "2002" e completare solo la parte del quadro "C" relativa al 2002, avendo cura di compilare anche i righi da C135 a C138. In questa sezione, devono essere indicati gli importi dovuti e versati per effetto della definizione della Srl per gli anni 2000/2001. Si precisa che gli importi indicati dal rigo C135 al rigo C138 rilevano solo ai fini del calcolo dell'importo minimo da versare entro il 16 aprile 2004. Ad esempio, se la società ha già versato con la precedente dichiarazione integrativa più di 6mila euro, entro il 14 aprile 2004 può versare solo il 10 per cento (con un minimo di 200 euro) di quanto dovuto con l'ultima dichiarazione, e rateizzare l'importo residuo. Diversamente, l'importo minimo da versare entro il 16 aprile 2004, aggiunto all'importo già versato con la precedente integrazione, non può essere inferiore a 6mila euro a meno che la somma dei versamenti dovuti nelle due dichiarazioni non sia inferiore a 6mila euro; in tal caso, l'importo dovuto per la dichiarazione prodotta per l'anno 2002 deve essere versato per intero entro il 16 aprile 2004.
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