Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

NOTIZIE BREVI (N. 7) DALLA 'TRINCEA' CALL CENTER

Le risposte fornite a quesiti in materia di sanatorie fiscali

call center
D. Una società per azioni con fatturato annualmente inferiore ai 10 miliardi di Lire e con codice attività 7484B, attivato nell'anno 2000, essendo tale attività non soggetta sia ai parametri sia agli studi di settore, nell'anno 2000 ha presentato il modello Unico 2001 compilando il modello dei parametri relativi al codice attività precedente: 51423. Si chiede se ai fini del condono tombale si possa applicare la procedura prevista dal comma 3-bis dell'articolo 9 oppure la procedura con il versamento di un importo pari all'8 - 6 - 4 per cento delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione presentata?
R. Nel caso in esame non si ritiene applicabile la definizione speciale di cui all'articolo 9, comma 3-bis perché il modello dei parametri compilato, relativo al codice attività 51423, non è coerente con l'attività esercitata, individuata dal codice 7484B. La definizione automatica si perfeziona col versamento delle somme calcolate con le modalità ordinarie indicate nel comma 2.

D. Una società trasformata nell'anno 1997 da Sas in Srl compila due condoni tombali per l'anno 1997, uno a nome della Sas con codice soggetto estinto, l'altro per la Srl. E' corretta la procedura?
R. Nell'ipotesi prospettata la trasformazione comporta che i soggetti indicati siano sottoposti a un distinto regime fiscale. Pertanto la società interessata, ai fini della definizione agevolata, è tenuta a presentare due distinte dichiarazioni integrative, una per la società trasformata, l'altra per la società risultante dalla trasformazione. Si precisa che per il settore Iva, invece, sussiste sempre continuità ai fini dell'assolvimento degli obblighi contabili e di quelli dichiarativi (circolare n. 12/2003, paragrafo 2.1.5).

D. Un nostro cliente, professionista, desidera accedere al condono ex articolo 9, comma 3-bis. Egli risulta congruo e coerente con gli studi di settore. Possiede anche dei redditi di partecipazione in una società che nell'anno di inizio attività ha segnalato in dichiarazione dei redditi l'esclusione dall'applicazione degli studi essendo stato quello, appunto, il primo anno di attività. Per quell'anno il professionista, socio nella società, può accedere al condono ex articolo 9 comma 3-bis anche se la società non può dirsi congrua, ma solo per il fatto che essa non può applicare per quell'anno gli studi?
R. Nel caso in esame, la posizione di congruità deve essere valutata nel suo complesso, anche con riferimento al reddito di partecipazione in società non congrua, senza distinzione se si tratti di primo esercizio o altra annualità (circolare n. 22/2003, risposta 6.19).
In tale situazione, pertanto, il professionista non può avvalersi della definizione speciale di cui all'articolo 9, comma 3-bis (circolare n. 12/2003, paragrafo 3.6.10 e circolare n. 19/2003, risposta n. 19).

D. Per un contribuente in regime Iva forfetario (contribuente minimo) quale importo si deve prendere in considerazione per il calcolo del condono tombale (articolo 9) ai fini Iva? L'importo dell'imposta determinata forfetariamente e su questo calcolare il 2 per cento oppure gli importi effettivi dell'Iva sulle cessioni e sugli acquisti, anche se non indicati in dichiarazione Iva?
R. Per i contribuenti minimi, la definizione di cui all'articolo 9 della legge n. 289/2002, ai fini Iva, si perfeziona col versamento del 2 per cento dell'imposta determinata su base forfetaria, così come indicato anche nelle istruzioni per la compilazione del quadro C del modello di sanatoria (pagina 21, sezione Iva).

D. Una Srl in liquidazione dall'1-6-1998, cessata in data 30/11/2000, può accedere al condono tombale definendo gli anni 1997 - 1998 (per il periodo 01/31/05) e 2000 considerando che i periodi intermedi non sono definibili in quanto provvisori, mentre l'ultimo periodo è considerato definitivo oppure la Srl in questione non può effettuare il condono tombale?
R. Nel caso prospettato, la liquidazione si è protratta oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, senza superare i tre esercizi; pertanto, la società è tenuta a presentare la dichiarazione definitiva relativamente all'intero periodo di liquidazione che, secondo il disposto dell'articolo 124 del Tuir, costituisce un unico periodo d'imposta. La definizione ex articolo 9 della legge n. 289/2002 avrà a oggetto i periodi d'imposta 1997, 1998 (frazione dal 1° gennaio al 31 maggio 1998) e quello unico di liquidazione, da indicare nel modello in corrispondenza dell'anno 2000 (circolare n. 28 del 12 maggio 2003, paragrafo 3.5).

D. Un contribuente è titolare nell'esercizio '99 di redditi di lavoro dipendente e redditi di partecipazione in una società di persone. Per l'esercizio in questione sono stati presentati separatamente il Cud e il modello Unico 2000 - Persone fisiche. Le imposte risultanti dal modello Unico 2000 non sono state versate. Si chiede: è possibile rideterminare le imposte esatte considerando il cumulo tra redditi di lavoro dipendente e redditi di partecipazione e versarle usufruendo dell'articolo 9-bis, oppure si debbono versare con l'agevolazione del predetto articolo solo le imposte non versate risultanti dal modello Unico 2000 e la differenza risultante dal cumulo dei due redditi sarà recuperata d'ufficio?
R. La definizione di cui all'articolo 9-bis della legge n. 289/2002 è consentita esclusivamente per le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate. Tale modalità potrà essere utilizzata esclusivamente per il versamento delle imposte risultanti dal modello Unico 2000 già presentato. E' possibile, inoltre, presentare dichiarazione integrativa ex articolo 8 della legge n. 289 citata per definire la maggiore imposta derivante dal cumulo dei redditi di partecipazione e di lavoro dipendente.

D. Il 26 febbraio 2003 mi è stato notificato un accertamento ai sensi dell'articolo 41-bis per dei dividendi non dichiarati nell'anno 1998. Se faccio un'integrativa semplice per metà dell'importo in contestazione, posso chiedere l'annullamento dell'accertamento?
R. Secondo il disposto dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 289/2002, il perfezionamento della procedura prevista da tale articolo preclude ogni accertamento tributario e contributivo per ciascuna delle annualità oggetto di integrazione, limitatamente ai maggiori imponibili risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento. In considerazione del fatto che l'accertamento 41-bis è stato notificato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 289 citata, la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 8 con l'indicazione di un maggiore imponibile limitato alla metà di quello contestato precluderà l'accertamento limitatamente a questo importo aumentato del 100 per cento.
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/notizie-brevi-n-7-dalla-trincea-call-center