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Attualità

Le novità del 730/2007 (3)

Come va compilata la sezione III del quadro E che accoglie le spese per le ristrutturazioni edilizie

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La Finanziaria 2006 aveva prorogato la detrazione Irpef relativa alle spese di recupero del patrimonio edilizio, innalzando la percentuale detraibile al 41 per cento e confermando le modalità di utilizzo, già applicate nel 2005, vale a dire:

  • importo massimo di spesa agevolabile fissato a 48mila euro, nel calcolo del quale si tiene conto, nel caso di prosecuzione dei lavori, anche delle spese sostenute negli anni precedenti
  • ripartizione della detrazione in dieci rate, con la possibilità per i contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni di optare rispettivamente per cinque o tre rate.

A luglio 2006 è intervenuto il Dl 223/2006, che ha introdotto le seguenti rilevanti novità:

  • le fatture emesse dal 4 luglio 2006 devono indicare distintamente il costo per la manodopera
  • la detrazione scende dal 41 al 36 per cento a decorrere dalle spese sostenute dal 1° ottobre 2006
  • sempre dal 1° ottobre il limite di spesa su cui calcolare la detrazione viene fissato in 48mila euro per ogni singola abitazione (e non più come avveniva in passato per ogni soggetto); quindi, in caso di comproprietà bisognerà dividere la spesa tra gli aventi diritto.

Come indicare la detrazione del 36 o 41 per cento nel modello 730
Per fruire dell'agevolazione, le persone fisiche che, nel 2006 o in anni precedenti, hanno effettuato interventi di recupero sugli immobili, devono indicare le spese sostenute nel quadro E - sezione III - del modello 730.

I campi da compilare
Tutti i contribuenti, per fruire della detrazione devono compilare la prima, l'ottava e la nona colonna.



Le altre colonne sono riservate a chi si trova in situazioni particolari:

  • la colonna 2 deve essere compilata da chi ha sostenuto le spese nell'anno 2006, riportando il codice "1" se la spesa è relativa a una fattura emessa dall'1/1/2006 al 30/9/2006 (in questo caso, compete la detrazione del 41 per cento), oppure il codice "2" se la spesa si riferisce a fatture emesse dall'1/10/2006 o a fatture emesse in data antecedente all'1/1/2006 (in questo caso compete la detrazione al 36 per cento)
  • nella colonna 3 occorre indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la comunicazione di inizio lavori (ad esempio, il codice fiscale del condominio nel caso di lavori effettuati sulle parti comuni)
  • la colonna 4 deve essere compilata da chi ha sostenuto spese dal 2002 al 2006 per lavori iniziati in anni precedenti e ancora in corso in tale anno. In questo caso occorrerà indicare il codice "1" e tenere conto, nella determinazione dell'importo massimo agevolabile, delle spese sostenute in precedenza per lo stesso intervento. Il calcolo della detrazione va effettuato sulla quota di spesa residua, ovvero non utilizzata, pari alla differenza tra il limite massimo di 48mila euro e l'ammontare delle spese sostenute in precedenza, relativamente al medesimo intervento
  • le colonne 5, 6 e 7 sono riservate ai contribuenti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile, di età non inferiore a 75 e 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute negli anni precedenti, intendono ridurre il periodo di fruizione rispettivamente in cinque o tre rate. Devono compilare queste colonne anche i contribuenti che hanno ereditato, ricevuto in donazione o acquistato un immobile, da soggetti che, raggiunto il requisito dell'età, avevano scelto in anni precedenti di rideterminare il numero delle rate.

I costi di recupero edilizio rimborsati
Sono detraibili le spese effettivamente rimaste a carico; pertanto, eventuali contributi o sovvenzioni percepite devono essere sottratte prima di effettuare il calcolo della detrazione spettante. Se il contributo viene erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui si è iniziato a fruire della detrazione, occorre assoggettare a tassazione separata la quota di rimborso relativa alle rate già detratte, mentre le restanti rate devono essere indicate al netto del rimborso.

Le imposte e gli oneri rimborsati nel 2006 e gli altri redditi da assoggettare a tassazione separata devono essere indicati nel rigo D6.



La documentazione da presentare
Al soggetto che presta assistenza fiscale devono essere esibiti:

  • la ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa la comunicazione di inizio lavori al competente ufficio
  • le ricevute dei bonifici bancari o postali
  • la documentazione relativa alle spese il cui pagamento non è stato possibile eseguire con bonifico bancario (ad esempio, le quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione)
  • l'attestazione della quota di pertinenza in caso di spese condominiali.

Per gli interventi sulle parti comuni, è possibile, in alternativa, presentare una certificazione dell'amministratore che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti a fini dell'agevolazione e la somma di cui il condomino può tener conto a fini della detrazione.
Questa documentazione, insieme a ogni altra prevista (fatture o ricevute fiscale idonee a comprovare il sostenimento della spesa, copia dell'avvenuta preventiva comunicazione all'Asl, titolo abilitativo comunale eccetera) deve essere conservata, fino al 31/12/2011, ed esibita a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle entrate.

3 - fine. La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 11, la seconda giovedì 12

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