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Attualità

Le novità del Cud 2005

Imposte pagate all'estero, credito o detrazione?

cud 2005
Le norme che disciplinano il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero, riconosciuto ai soggetti residenti al fine di evitare una doppia tassazione (in Italia e all'estero) delle somme percepite, non consentono una interpretazione univoca.
Infatti, da un lato l'art. 165 del Tuir stabilisce che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse "in detrazione" dall'imposta netta. La norma sembrerebbe, dunque, configurare il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero come un credito limitato che, una volta calcolato con le modalità previste dalla citata disposizione, non potrebbe comunque eccedere l'imposta netta risultante dalla dichiarazione in cui il credito si fa valere: ciò vuol dire che assume la natura sostanziale di una detrazione d'imposta.

In realtà, tale interpretazione non trova conforto nella previsione dell'articolo 12, comma 3, del Tuir, secondo cui, qualora l'ammontare del suddetto credito risulti superiore all'imposta netta, l'eccedenza potrà essere portata dal contribuente in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo, ovvero richiesta a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Questa facoltà riconosciuta al contribuente viene confermata dal successivo articolo 22, comma 2.

L'apparente antinomia tra le norme sopra citate può essere superata se si considera che:
  1. nella maggior parte dei casi si verifica un distacco temporale tra l'anno di percezione del reddito estero (ad esempio, 2000) e l'anno in cui, divenuta definitiva l'imposta estera pagata su quel reddito, il credito può essere fatto valere nella dichiarazione dei redditi (ad esempio, 2004)
  2. il credito per i redditi prodotti all'estero va ancorato all'imposta netta dovuta dal contribuente nell'anno in cui quei redditi sono stati prodotti.

Le istruzioni alla nuova certificazione dei redditi di lavoro dipendente (Cud 2005) confermano oggi questa tesi laddove prevedono che il sostituto d'imposta debba dare distinta indicazione di tutti gli elementi che sono risultati utili ai fini del calcolo del credito riconosciuto in occasione delle operazioni di conguaglio nelle annotazioni (codice 12, tabella B).
Tra tali elementi, viene, infatti, specificamente richiesta anche l'imposta netta dell'anno d'imposta in cui è stato percepito il reddito all'estero.

Pertanto, qualora le imposte pagate all'estero si rendano definitive in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello di percezione dei redditi esteri e costringano il contribuente a richiedere il credito in una successiva dichiarazione, tale credito potrà eccedere la relativa imposta netta (dell'anno di dichiarazione) ma pur sempre nel rispetto dei limiti indicati (imposta netta dell'anno di percezione).

Viceversa, qualora le imposte pagate all'estero si rendano definitive nello stesso anno di percezione dei redditi esteri, tale credito dovrà essere contenuto nei limiti dell'imposta netta risultante dalla dichiarazione coincidendo essa con l'imposta netta dell'anno di percezione, comportandosi come una vera e propria detrazione.

In definitiva, si può dire che il credito per le imposte pagate all'estero assume natura mista, configurandosi come una sostanziale detrazione o un credito "strictu sensu" in funzione dell'anno in cui diviene esigibile.

Esempio 1
Anno 2002
reddito estero = 1.000,00; reddito complessivo = 5.000,00; imposta lorda = 900,00; imposta netta = 120,00

Anno 2004
imposta estera definitiva = 150,00; imposta netta = 100,00
Calcolo del credito
1.000/5.000 x 900 = 180,00

Poiché, tuttavia, il credito non può essere superiore né all'imposta pagata all'estero (150), né all'imposta netta dell'anno 2002 di percezione del reddito (120), il credito effettivamente spettante è pari a 120 euro.
Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2004 il credito potrà essere richiesto nell'importo indicato, e l'eccedenza rispetto all'imposta netta di tale dichiarazione (120-100=20) computata in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo ovvero chiesta a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

Esempio 2
Anno 2004
reddito estero = 1.000,00; reddito complessivo = 5.000,00; imposta lorda = 900,00; imposta netta = 120,00; imposta estera definitiva = 150,00

Calcolo del credito
1.000/5.000 x 900 = 180,00

Poiché, tuttavia, il credito non può essere superiore né all'imposta pagata all'estero (150), né all'imposta netta dell'anno 2004 di percezione del reddito (120), il credito effettivamente spettante è pari a 120 euro e si comporta come una detrazione non potendo eccedere l'imposta netta risultante dalla dichiarazione.
 

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