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Attualità

Le novità del modello 770 semplificato (2)

La comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale. Ridisegnate le modalità di esposizione dei dati attinenti al Tfr e alle altre indennità soggette a tassazione separata

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Tante novità, anche quest'anno, nella Comunicazione attestante le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del Dpr 600/73.

Per i redditi a tassazione ordinaria, non sono più richieste le informazioni corrispondenti ai punti 5, 33, 34 e 35 del precedente 770/2005 Semplificato, relativo al periodo d'imposta 2004.
Per i "Redditi derivanti dall'emersione del sommerso" (punto 5 del 770/2005 semplificato), il versamento dell'imposta sostitutiva agevolata (6 per cento per il primo anno, 8 per cento per il secondo anno, 10 per cento per il terzo anno) sui redditi di lavoro emersi, con tassazione ordinaria dell'eccedenza certificata, ha avuto termine con l'anno d'imposta 2004 (cfr. articolo 1, comma 2, legge 383/2001 e circolare 56/2002, paragrafo 4.2.1): esso non ha, pertanto, ripercussioni sulla Comunicazione relativa al periodo d'imposta 2005.

Per le "Detrazioni per lavoro dipendente o pensione" (punto 33 del 770/2005 Semplificato), l'articolo 1, comma 349, lettera b, della legge 311/2004 (Finanziaria 2005), ha disposto, nell'ambito dell'attuazione del secondo modulo di riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'abrogazione dell'articolo 14 del Tuir "Altre detrazioni" e la soppressione delle "Detrazioni per coniuge e familiari a carico" (punto 34 del 770/2005 Semplificato), sostituite con deduzioni dal reddito complessivo.
Il venir meno delle detrazioni per lavoro dipendente e di quelle per familiari a carico ha reso superflua l'esposizione nella Comunicazione del dato complessivo del "Totale detrazioni" (punto 35 del 770/2005 Semplificato), coincidendo quest'ultimo con l'unica detrazione superstite ovvero la detrazione per oneri di cui all'articolo 15 del Tuir.
Bisogna peraltro ricordare che, nella precedente Comunicazione, il campo "totale detrazioni" poteva assumere un duplice significato: le istruzioni prevedevano infatti che, qualora il sostituto d'imposta non fosse riuscito ad attribuire totalmente le detrazioni teoricamente spettanti (per lavoro dipendente, per coniuge e familiari a carico, per oneri), a causa dell'incapienza dell'imposta lorda, avrebbe dovuto evidenziare nel campo "Totale detrazioni", anziché la somma algebrica delle detrazioni spettanti, il minor importo concretamente riconosciuto nei limiti dell'imposta lorda.
Con la soppressione della casella, non sarà più possibile dare evidenza nella comunicazione delle detrazioni effettivamente riconosciute (fino a capienza dell'imposta lorda).
Quest'ultimo dato risulterà comunque di immediata e intuitiva percezione, poiché l'informativa relativa all'importo delle detrazioni per oneri teoricamente spettanti risulta collocata, nella nuova Comunicazione, immediatamente dopo l'imposta lorda.
In questo modo, tra l'altro, la logica di compilazione risulta uniformata a quella del modello Unico - Persone fisiche, dove il contribuente è chiamato a esporre le sole detrazioni richieste e non anche quelle concretamente spettanti nei limiti dell'imposta lorda.
Così, ad esempio, nel caso di una imposta lorda pari a 1.000 euro e di detrazioni d'imposta pari a 1.200 euro, il sostituto d'imposta riconoscerà le detrazioni nei limiti dell'imposta lorda, evidenziando poi nella comunicazione i seguenti dati:
Imposta lorda (punto 20) = 1.000 euro
Detrazione per oneri (punto 21) = 1.200 euro
Detrazioni riconosciute = 1.000 euro.

Per quanto concerne i campi presenti nella nuova Comunicazione relativi alla tassazione ordinaria, una prima novità è legata alla ridefinizione della base imponibile delle "Addizionali regionale e comunale all'Irpef" (punti 6 e 7 del 770/2006 Semplificato). Ciò, in considerazione del fatto che, come chiarito con circolare 31/2005, la deduzione per oneri familiari (a differenza della no tax area) è rilevante, per i residenti, ai fini della determinazione della base imponibile dell'addizionale regionale e deve essere pertanto dedotta dai compensi erogati e certificati prima dell'applicazione della relativa aliquota. Quando infatti il legislatore ha inteso escludere la rilevanza delle deduzioni ai fini della determinazione della base imponibile dell'addizionale regionale - argomenta la circolare - lo ha fatto in maniera puntuale (cfr. articolo 2, comma 4, della legge 289/2002 per la deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui all'articolo 11 del Tuir).
La no family area non abbatte, tuttavia, il reddito certificato per i soggetti non residenti: se, difatti, ai sensi dell'articolo 24 del Tuir, le detrazioni per oneri di famiglia disciplinate dal previgente articolo 13 del Testo unico non erano riconosciute in riduzione dell'imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti, analogamente le nuove deduzioni non devono operare in riduzione del reddito da assoggettare a tassazione nel territorio dello Stato (circolare 31/2005).
In sintesi, la base imponibile dell'addizionale risulterà dalla somma algebrica dei seguenti campi:
  • soggetti residenti: punto 1 + punto 2 - punto 18
  • soggetti non residenti: punto 1 + punto 2.

 

E' stato soppresso, pertanto, dall'intestazione delle caselle, il riferimento alla determinazione dell'imposta dovuta sulla somma dei redditi esposti nei punti 1 e 2 della comunicazione (= imponibile).
La base imponibile Irpef (punto 19) sarà invece la seguente:
  • soggetti residenti: punto 1 + punto 2 - punto 17 - punto 18
  • soggetti non residenti: punto 1 + punto 2 - punto 17.

 

L'altra importante novità nella comunicazione è il debutto delle "Deduzioni per coniuge e familiari a carico" (punto 18 del 770/2006 Semplificato).
Si tratta di una casella di nuova introduzione legata alla trasformazione operata dalla legge finanziaria per il 2005 delle vecchie detrazioni per familiari a carico in deduzioni dal reddito complessivo.
L'attuale articolo 12 del Tuir prevede, in generale, due species di deduzioni per oneri di famiglia:
  • la deduzione per familiari a carico (commi 1 e 2), il cui importo teorico varia in funzione della natura soggettiva del familiare a carico (coniuge, figlio, altri familiari di cui all'articolo 433 c.c.), e, per i figli a carico, in particolare, risulta incrementato in presenza di particolari condizioni personali (età inferiore a tre anni, assenza dell'altro genitore, condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92). Dall'importo teorico si perviene all'importo effettivamente spettante sulla base di un meccanismo di calcolo (articolo 12, comma 4-ter, del Tuir) modulato su quello previsto per il riconoscimento della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta (no tax area) di cui all'articolo 11 del medesimo Testo unico
  • la deduzione per le spese di assistenza personale dei soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana (comma 4-bis). Tali spese sono deducibili dal contribuente se sostenute nell'interesse proprio o delle persone indicate nell'articolo 433 c.c. ancorché prive del requisito per essere considerate a carico o non conviventi con il soggetto che sostiene l'onere. Lo stato di non autosufficienza può consistere, ad esempio, nell'incapacità ad assumere alimenti, a espletare funzioni fisiologiche, a provvedere all'igiene personale, e deve risultare da certificazione medica. Anche le spese, ai fini della deduzione, devono risultare da idonea documentazione (ad esempio, la ricevuta firmata dal soggetto che presta l'assistenza).

 

L'articolo 23, comma 2, lettera a), del Dpr 600/73, prevede tuttavia che il sostituto d'imposta è tenuto al riconoscimento della deduzione per familiari a carico (ove il percipiente dichiari di avervi diritto, indichi le condizioni di spettanza e si impegni a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni), ma non al riconoscimento della deduzione per gli addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti. Quest'ultima deduzione dovrà essere fatta valere dall'interessato in sede di dichiarazione dei redditi.

Analogamente a quanto avviene per la no tax area:
  • la deduzione per familiari a carico spetta nei limiti del reddito complessivo (redditi certificati a tassazione ordinaria): le istruzioni dispongono, in particolare, che nel punto 18 dovrà essere esposto l'importo determinato secondo le disposizioni di cui al comma 4-ter dell'articolo 12 del Tuir e concretamente riconosciuto (fino a capienza dei redditi certificati a tassazione ordinaria al netto della deduzione per la progressività dell'imposta)
  • il dato non è utile per la compilazione della dichiarazione. In presenza di altri redditi (o oneri deducibili non riconosciuti dal datore), il contribuente dovrà infatti procedere a rideterminare la deduzione in funzione del maggiore reddito complessivo (o dei maggiori oneri)
  • al fine di consentire che la tassazione operata a titolo di acconto nel corso dell'anno si discosti il meno possibile rispetto a quella che verrà operata in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi, il dipendente può comunicare al proprio sostituto, ai soli fini del calcolo della deduzione, l'ammontare presunto del reddito complessivo (redditi di lavoro dipendente + altri redditi non certificabili); in tal caso, il sostituto dovrà dare evidenza di tali redditi (punto 40) con distinta indicazione del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (punto 41). Tale importo, infatti, se ricompreso nell'ammontare comunicato, deve essere scorporato risultando neutro per il calcolo della deduzione
  • il contribuente che in precedenti periodi d'imposta abbia dichiarato di aver diritto alle detrazioni per coniuge e familiare a carico, indicando le condizioni di spettanza, può chiedere altresì al proprio datore di non riconoscergli alcuna deduzione nell'ipotesi in cui, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, presume di avere diritto a deduzioni inferiori rispetto a quelle che gli sarebbero riconosciute dal sostituto
  • in caso di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno, il sostituito può chiedere al sostituto di riconoscergli le nuove deduzioni per oneri di famiglia, in relazione all'intero periodo d'imposta.

 

Emerge, poi, dalla comunicazione un riposizionamento di taluni campi secondo la seguente impostazione:
  • le informazioni relative a "Credito per le imposte pagate all'estero" (punto 22), "Applicazione maggiore ritenuta" (punto 35), "Richiesta di non applicazione della deduzione di cui all'art. 11 del TUIR" (punto 36), risultano spostate nella sezione altri dati della parte B - Dati fiscali della Comunicazione, in quanto non rilevanti ai fini della eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi
  • nella sezione "Altri dati", le informazioni risultano organizzate dando priorità all'esposizione dei risultati della liquidazione dell'imposta in sede di conguaglio (punti 17-22). Nella terza riga, sono invece raggruppate le informazioni relative alla previdenza complementare (punti 28-31).

 

I campi relativi ai redditi erogati da altri soggetti (punti 45 - 56), già compresi nei punti 1 e/o 2 della Comunicazione, devono essere compilati anche nell'ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e successiva riassunzione da parte del datore di lavoro che rilascia la certificazione.

Per quanto concerne i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, soggetti al regime di tassazione separata, le istruzioni dispongono, per gli arretrati (punti 57 - 67) e il trattamento di fine rapporto (punti 68 - 72), di dare evidenza anche delle somme erogate da terzi limitatamente alle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti con o senza estinzione del precedente sostituto d'imposta.
Nel caso di erogazione, dopo il saldo, di ulteriori somme a tassazione separata, si dovranno osservare le ordinarie regole di compilazione esponendo nei punti 68 e 70 le somme erogate nell'anno e nei punti 69 e 71 quelle precedentemente erogate a saldo.
Da quest'anno, nel caso di prestazioni in forma di capitale, nel punto 70, relativo alle ritenute operate nell'anno, l'importo da esporre dovrà essere nettizzato della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento sui rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000.

La sezione relativa all'esposizione degli elementi di calcolo delle ritenute operate sulle indennità e somme soggette a tassazione separata diverse dagli arretrati (Tfr, indennità equipollenti, altre indennità e somme, indennità per la cessazione dei rapporti di co.co.co., prestazioni in forma di capitale), risulta da quest'anno fortemente implementata.
Emerge, da un lato, uno sforzo chiarificatore dell'Agenzia, che si è tradotto in istruzioni più ampie, corredate da sistematici esempi di compilazione e riferimenti normativi; dall'altro, esigenze di controllo attinenti alla corretta liquidazione delle dichiarazioni (articolo 36-bis del Dpr 600/73) hanno portato alla richiesta di maggiori informazioni attraverso la previsione di ben ventidue nuovi campi rispetto alla precedente Comunicazione.
Le principali novità possono essere così evidenziate:
  • per quanto riguarda il periodo di commisurazione, il periodo convenzionale nonché le somme erogate in anni precedenti, non è più richiesto il dato complessivo (punti 78, 79, 117 e 118 del 770/2005 Semplificato); le informazioni relative dovranno essere "spaccate" con riferimento all'indennità maturata al 31/12/2000 (punti 91, 92, 98, 104, 107, 125, 128) nonché all'indennità maturata dal 1/1/2001 (punti 109, 110, 116, 121, 124, 137), atteso il loro diverso regime di tassazione. Per il Tfr maturato dall'1/1/2001, infatti, l'ufficio finanziario riliquida l'imposta in base all'aliquota media di tassazione del quinquennio precedente alla maturazione del diritto (articolo 19, comma 1, terzo periodo, del Tuir). Per il Tfr maturato al 31.12.2000, l'ufficio ridetermina il reddito di riferimento considerando al numeratore esclusivamente il Tfr maturato al 31.12.2000 e al denominatore il periodo di commisurazione calcolato alla medesima data (31.12.2000)
  • è presente da quest'anno un nuovo campo "Anno di ultima erogazione" (punti 85, 89, 99, 105, 117, 122, 129, 138), nel quale il sostituto d'imposta dovrà evidenziare l'anno di ultima erogazione dell'indennità a tassazione separata erogata in anni precedenti. Ciò consentirà all'ufficio finanziario, in sede di liquidazione delle somme erogate nell'anno, di scomputare dall'imposta dovuta (sulle somme erogate nell'anno e in anni precedenti oggetto di conguaglio) quella eventualmente già iscritta a ruolo con riferimento ad anticipazioni di anni precedenti.
    Esempio:
    • anticipazione erogata nel 2003:
      ritenute operate dal sostituto d'imposta 1.000
      ritenute calcolate dall'ufficio finanziario 1.200
      iscrizione a ruolo 200
    • saldo erogato nel 2005 (con conguaglio della precedente anticipazione):
      ritenute operate dal sostituto d'imposta 500 (= 1.500 - 1.000)
      ritenute calcolate dall'ufficio finanziario 800 (= 1.800 - 1.000)
      iscrizione a ruolo 100 (= 800 - 500 - 200).
    Naturalmente, qualora in anni precedenti sia stato disposto un rimborso per minori imposte risultanti dalla liquidazione, l'ufficio finanziario effettuerà una variazione in aumento dell'imposta da iscrivere a ruolo.
    Esempio:
    • anticipazione erogata nel 2003:
      ritenute operate dal sostituto d'imposta 1.000
      ritenute calcolate dall'ufficio finanziario 800
      rimborso 200
    • saldo erogato nel 2005 (con conguaglio della precedente anticipazione):
      ritenute operate dal sostituto d'imposta 500 (= 1.500 - 1.000)
      ritenute calcolate dall'ufficio finanziario 800 (= 1.800 - 1.000)
      iscrizione a ruolo 500 (= 800 - 500 + 200).
  • nella sezione relativa alle altre indennità e somme/incentivo all'esodo riferibili al maturato al 31/12/2000 è stato introdotto il campo "Codice fiscale del sostituto" (punti 90, 108, 130), nel quale dovrà essere inserito il codice fiscale del sostituto d'imposta che ha erogato l'indennità principale se diverso dal sostituto d'imposta che eroga le altre indennità e somme. Le altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro devono infatti essere tassate con l'aliquota applicata all'indennità principale. L'esposizione del codice fiscale del sostituto d'imposta che ha erogato l'indennità principale (se diverso) permetterà in questo modo di effettuare un riscontro sull'aliquota applicata. Analoga considerazione va fatta per le prestazioni in forma di capitale riferibili al maturato al 31/12/2000 erogate a "vecchi iscritti a vecchi fondi" (tassate con l'aliquota del Tfr), mentre per i nuovi iscritti l'indicazione del codice fiscale del sostituto d'imposta che ha erogato il Tfr è utile ai fini del riconoscimento delle riduzioni (in percentuale della quota di TFR destinato al fondo).

 


2 - continua. La terza puntata sarà pubblicata lunedì 6; la prima è su FISCOoggi di giovedì 3
 
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