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Attualità

Le novità del modello 770 semplificato (4)

La comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Ritenuta del 20% anche sulle indennità per cessazione dei rapporti di agenzia erogate a società di persone

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La comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Ritenuta del 20% anche sulle indennità per cessazione dei rapporti di agenzia erogate a società di persone
Nella presente Comunicazione, il sostituto d'imposta attesta le ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, nonché su taluni redditi diversi ai sensi degli articoli 25 e 25-bis del Dpr 600/73 e dell'articolo 33, comma 4, del Dpr 42/88.
Tra le tipologie di compensi da assoggettare a ritenuta d'acconto del 20 per cento, rientrano anche le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia erogate in favore di società di persone.
Infatti, l'articolo 56, comma 3, lettera a), del Tuir, come riformulato dall'articolo 1 del Dlgs 344/2003, estende alle indennità erogate a società di persone per la cessazione dei rapporti di agenzia l'esclusione dalla formazione del reddito d'impresa già prevista per le indennità corrisposte allo stesso titolo a persone fisiche.
Tali indennità, pertanto, non confluiscono più nel reddito d'impresa per competenza, ma divengono imponibili al momento della percezione in capo ai soci come reddito di lavoro autonomo (articolo 53, comma 2, lettera e), del Tuir).
Ne consegue che, ai sensi dell'articolo 25, primo comma, del Dpr 600/73, le indennità per cessazione di rapporti di agenzia devono essere assoggettate a ritenuta indipendentemente dalla natura del soggetto percipiente (persona fisica o società di persone).
L'Agenzia delle entrate ha tuttavia precisato, nella risoluzione 105/2005, che, se le indennità erogate nel 2005 hanno già concorso alla formazione del reddito d'impresa in quanto maturate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 344/2003 (1° gennaio 2004), dette somme verranno escluse dall'applicazione della ritenuta alla fonte in argomento.
Sarà cura del sostituto d'imposta, prima di procedere alla corresponsione delle indennità, di richiedere alla società di persone interessata il rilascio di apposita dichiarazione dalla quale risulti che le stesse sono state già effettivamente computate per competenza ai fini del calcolo del reddito d'impresa.

Altra tipologia di compensi da assoggettare a ritenuta per il periodo d'imposta 2005 è quella inerente a rapporti di co.co.co. resi in favore di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici. Ciò, per effetto della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 253, della legge 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), che ne ha disposto l'assimilazione ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir).
Tale assimilazione comporta, sul piano fiscale, un regime di tassazione, in sede di erogazione del compenso al percipiente ad opera del sostituto d'imposta, caratterizzato dalle seguenti modalità:
  • i primi 7.500 euro complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito. Sono altresì esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale (articolo 69, comma 2, del Tuir)
  • sugli ulteriori 20.658,28 euro le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 13 del Tuir (23 per cento), maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tali somme concorrono alla formazione del reddito complessivo, solamente al fine di individuare le aliquote per scaglioni di reddito da applicare in sede di dichiarazione dei redditi (articolo 25, comma 1, legge 133/99)
  • sulle somme eccedenti l'importo complessivo di 28.158,28 euro, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo d'acconto con la medesima aliquota (23 per cento) maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 25, comma 1, legge 133/99).
    La circolare 21/2003 ha precisato inoltre che la deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (articolo 11 del Tuir) opera esclusivamente su tali compensi.

 

Nella Comunicazione dati certificazioni redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i compensi erogati e le ritenute/trattenute effettuate dovranno trovare esposizione con le seguenti modalità:
  • punto 16 "Causale"
    va indicato, con riguardo alla causale di pagamento, il codice N
  • punto 19 "Ammontare lordo corrisposto"
    va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto. Devono essere ricomprese nell'importo anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito di cui al successivo punto 21
  • punto 21 "Altre somme non soggette a ritenuta"
    vanno indicate le somme che non concorrono alla formazione del reddito. Si tratta, nella fattispecie, dei primi 7.500 euro complessivamente percepiti nel periodo d'imposta. Non vanno indicati nel presente punto i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale
  • punto 22 "Imponibile"
    va indicato l'imponibile determinato dalla differenza tra l'ammontare lordo di cui al punto 19 e le somme non soggette a ritenute indicate nel punto 21
  • punti 23 e 24 "Ritenute a titolo d'acconto" e "Ritenute a titolo d'imposta"
    devono essere indicate, rispettivamente, le ritenute a titolo d'imposta (23 per cento) operate sull'imponibile di cui al precedente punto 22 considerato fino all'importo di 20.658,28 euro e le ritenute a titolo d'acconto operate sulla parte di imponibile che eccede il predetto importo
  • punti 26 e 27 "Addizionale regionale a titolo d'acconto" e "Addizionale regionale a titolo d'imposta"
    devono essere indicate, rispettivamente, le trattenute di addizionale regionale a titolo d'imposta effettuate sull'imponibile di cui al precedente punto 22 considerato fino all'importo di 20.658,28 euro e le trattenute di addizionale regionale a titolo d'acconto effettuate sulla parte di imponibile che eccede il predetto importo.

 

A decorrere dal 26 luglio 2005 sono assoggettati a ritenuta d'imposta del 30 per cento, ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, del Dpr 600/73, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Dlgs 143/2005:
  1. i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi di impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (beni immateriali) corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione contrassegnati nel punto 16 della Comunicazione con il codice alfabetico L
  2. i canoni per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato (beni materiali) corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione. Tali compensi dovranno essere contrassegnati nel punto 16 della Comunicazione con il codice alfabetico P di nuova istituzione. Sono esenti da ogni imposta i canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 26-quater del decreto 600/73, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Dlgs 143/2005.

 

L'articolo 3, comma 1, del Dlgs 143/2005 ha disposto, peraltro, il carattere retroattivo dell'esenzione per i compensi sub a., dovendosi essa applicare ai canoni maturati a decorrere dal 1° gennaio 2004. Ciò ha comportato l'introduzione nella Comunicazione del nuovo punto 34 "Ritenute rimborsate", nel quale il sostituto d'imposta dovrà evidenziare, per ciascun soggetto beneficiario, l'importo delle ritenute rimborsate ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 143/2005. In tal caso, nel punto 16 "Causale", dovrà essere evidenziata la natura dei canoni oggetto di rimborso utilizzando:
  • il codice X per i canoni sub a. corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'articolo 26-quater, comma 1, lettere a) e b), del Dpr 600/73, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro stato membro dell'Unione europea in presenza dei requisiti di cui al citato articolo 26-quater, per i quali è stato effettuato il rimborso della ritenuta ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 143/2005
  • il codice Y per i canoni sub a. corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 (data di entrata in vigore del decreto 143 che ha introdotto l'esenzione) da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'articolo 26-quater, comma 1, lettere a) e b), del Dpr 600/73, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro stato membro dell'Unione europea in presenza dei requisiti di cui al citato articolo 26-quater, per i quali è stato effettuato il rimborso della ritenuta ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 143/2005.

 

Nella Comunicazione dati è presente, infine, il nuovo punto 33 "Spese rimborsate", legato alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi occasionali. Nel suddetto punto, dovranno essere esposte le spese rimborsate dal committente sui compensi erogati ai lavoratori autonomi occasionali. Ciò, in considerazione della diversità tra l'imponibile fiscale e quello previdenziale.
Si ricorda, infatti, che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono obbligatoriamente iscritti alla gestione separata Inps, qualora i redditi annui risultino superiori a 5mila euro (articolo 44, comma 1, decreto legge 269/2003). La contribuzione previdenziale deve tuttavia essere applicata sul compenso lordo erogato al lavoratore (punto 19), dedotte le spese poste a carico del committente (punto 33) e risultanti dalla fattura (circolare Inps 103/2004).
Esempio
compenso di lavoro autonomo occasionale, 4.500 euro
rimborso spese, 600 euro
punto 19, 5.100 euro
punto 21, 5.100 euro (imponibile fiscale)
punto 33, 600 euro.

Sono obbligatoriamente iscritti alla gestione separata Inps, con conseguente compilazione dei campi 31 e 32 della Comunicazione, anche:
  • gli associati in partecipazione (articolo 43, comma 1, decreto legge 269/2003). A tale riguardo, le istruzioni precisano che per i contributi versati entro il 16 settembre 2005 in relazione agli utili corrisposti nell'anno 2004, il sostituto avrà cura di compilare una distinta Comunicazione o di avvalersi del multirigo, esponendo, nel punto 16, il codice C, nel punto 17, l'anno 2004, e, nei punti 31 e 32, l'importo dei contributi versati nel 2005 entro i termini previsti dalla circolare Inps 90/2005 (16 settembre 2005)
  • gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del Dlgs 114/98 (articolo 44, comma 2, decreto legge 269/2003), qualora il reddito annuo derivante da detta attività sia superiore a 5mila euro.

 

4 - continua. La quinta puntata sarà pubblicata lunedì 13; le prime tre sono consultabili nella sezione "Riflettori su..."
 
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