Il prospetto ST. Introdotti due nuovi codici per escludere apparenti tardività nei versamenti in caso di conguaglio di fine anno effettuato a gennaio o febbraio
Il prospetto ST del modello 770 Semplificato deve essere compilato da tutti i sostituti d'imposta individuati dall'articolo 23 del Dpr 600/73, mentre non sono tenuti alla sua compilazione le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che operano le ritenute ai sensi dell'articolo 29 del citato decreto presidenziale.
Nel prospetto, devono essere evidenziati i dati riguardanti le ritenute alla fonte operate, le trattenute di addizionali regionale e comunale all'Irpef e quelle per assistenza fiscale effettuate, nonché le imposte sostitutive prelevate sulle rivalutazioni del Tfr e sui redditi emersi.
Nel prospetto, devono altresì essere evidenziati, in assenza di compensazioni interne a saldo zero, tutti i versamenti delle suddette ritenute, trattenute e imposte sostitutive effettuati dal sostituto d'imposta tramite modello di pagamento F24 o in tesoreria.
A tale riguardo, si rammenta che, in caso di invio separato delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente e di quelle di lavoro autonomo, in ciascun prospetto ST dovranno essere evidenziati codici tributo "coerenti" con la natura della Comunicazione cui i versamenti si riferiscono.
Così ad esempio, nel caso di trasmissione delle sole Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, nel relativo prospetto ST non potranno trovare esposizione codici tributo attinenti a ritenute su redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati (ad esempio, 1001, 1004, 1012, 1712, 1713).
A partire dallo scorso anno, infatti, l'Amministrazione finanziaria ha introdotto nelle specifiche tecniche alcuni controlli bloccanti che individuano in maniera puntuale i codici tributo utilizzabili in caso di compilazione delle sezione 3 o 4 del frontespizio del modello (riquadro "redazione della dichiarazione").
L'evidenziazione nel prospetto ST di codici tributo diversi da quelli elencati nelle specifiche tecniche con riferimento a ciascuna delle sezioni indicate precluderà la trasmissione telematica della dichiarazione nella modalità di invio separato determinandosi, in virtù dei controlli bloccanti presenti nelle specifiche tecniche, lo scarto della dichiarazione.
Il sostituto d'imposta o l'intermediario che assume l'incarico di trasmettere la dichiarazione dovrà pertanto prestare particolare attenzione, una volta ricevuto il messaggio che conferma l'avvenuta trasmissione del file, alla successiva Comunicazione che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, poiché è quest'ultima comunicazione che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione e costituisce quindi prova dell'adempimento tributario.
Con riferimento al 770/2006, si evidenziano le seguenti novità:
- punto 5 "importo versato"
Le istruzioni precisano che in tale campo va evidenziato l'importo risultante dalla "colonna a debito" del modello di pagamento F24, indipendentemente dalla effettuazione di compensazioni esterne nella delega di pagamento. Così, ad esempio, nel caso in cui il sostituto d'imposta abbia operato nel mese di gennaio ritenute per 1.000 euro, presentando entro il 16 del mese successivo una delega di pagamento con saldo inferiore (ad esempio, 500 euro) per effetto dell'utilizzo in compensazione esterna di un credito di pari ammontare (500 euro), nel punto 5 del prospetto ST dovrà essere evidenziato l'importo di 1.000 euro.
Questa regola generale subisce una deroga soltanto nell'ipotesi di versamento cumulativo in F24 per ravvedimento operoso di ritenute relative a più mesi, dovendosi compilare un rigo del prospetto ST per ciascun periodo di riferimento con la quota dell'importo versato in F24 a esso riferibile.
Si supponga, ad esempio, che il sostituto d'imposta abbia effettuato il 16 agosto, tramite modello F24, un versamento cumulativo per ravvedimento operoso (3.030 euro) delle ritenute operate nei mesi di gennaio (1.000 euro) febbraio (1.000 euro) e marzo (1.000 euro) e dei relativi interessi (30 euro).
In tal caso, nel prospetto ST, il sostituto d'imposta dovrà compilare un rigo per ciascun periodo di riferimento, avendo cura di indicare nel punto 2 le ritenute operate, nel punto 5 l'importo versato relativo al proprio periodo di riferimento (non più corrispondente a quanto indicato nella colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24), al netto degli interessi da esporre nel successivo punto 6, nel punto 7 il codice "C" e nel punto 12 la data del versamento effettuato per ravvedimento operoso.
Si ricorda che non devono essere fornite indicazioni nel prospetto ST in ordine al versamento della sanzione (euro 180 con codice tributo 8906).
- punto 7 "note"
Un'importante novità, volta a semplificare la compilazione del prospetto ST, riguarda le modalità di esposizione delle trattenute di addizionali regionale e comunale effettuate dal sostituto.
Al riguardo le precedenti istruzioni al modello 770 Semplificato richiedevano di evidenziare nel punto 7 "Note" del prospetto ST il codice "Q" per riportare i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali regionale e comunale di competenza dell'anno di imposta precedente, trattenute e versate, sia con riferimento a lavoratori cessati che a lavoratori ancora in forza.
Dalle istruzioni al modello 770/2006 emerge il venir meno di tale adempimento dichiarativo conformemente al principio che l'utilizzo del campo note debba avvenire esclusivamente in situazioni particolari. Pertanto, da quest'anno, il versamento di addizionali regionale e comunale andrà segnalato con il solo codice S nell'ipotesi di versamento di addizionali riferibili a lavoratori cessati e relative al periodo d'imposta corrente (anno 2005).
Altra novità è la previsione dei codici D e E per gestire l'ipotesi di conguaglio di fine anno effettuato rispettivamente nei mesi di gennaio e febbraio.
In questi casi, le istruzioni prescrivono di indicare come "periodo di riferimento" (punto 1 del prospetto ST) quello convenzionale (12/2005), mentre il versamento delle ritenute operate a seguito delle operazioni di conguaglio dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2006 (per il conguaglio effettuato a gennaio) ovvero entro il 16 marzo (per il conguaglio effettuato a febbraio).
L'utilizzo dei codici D o E si rende pertanto necessario per non far emergere in sede di liquidazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr 600/73 tardività apparenti (versamenti delle ritenute oltre il 16 del mese successivo).
Per evidenziare che la mancata esposizione di un "importo versato" nel punto 5 del prospetto ST a fronte di una "data di versamento" presente nel punto 12 del medesimo prospetto è frutto della regola del troncamento, ovvero della presenza nella colonna "importi a debito versati" del modello di pagamento F24 di importi inferiori all'unità di euro che, per effetto del troncamento, non trovano esposizione nel punto 5 del prospetto ST, dovrà invece essere utilizzato, da quest'anno, il nuovo codice F (in luogo del precedente codice E).
5 - continua. La sesta puntata sarà pubblicata martedì 14; le prime quattro sono consultabili nella sezione "Riflettori su..."
Le novità del modello 770 semplificato (5)
Il prospetto ST. Introdotti due nuovi codici per escludere apparenti tardività nei versamenti in caso di conguaglio di fine anno effettuato a gennaio o febbraio
