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Attualità

Le novità del modello 770/2005 semplificato (1): il frontespizio

Prevista la possibilità per consulenti del lavoro e professionisti di inviare separatamente le Comunicazioni di lavoro dipendente e di lavoro autonomo con i relativi prospetti ST e SX.

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Con provvedimento del 13 gennaio 2005, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata approvata la nuova dichiarazione dei sostituti d'imposta, modello 770/2005 semplificato, attestante le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del Dpr 600/73. Tante le novità, sia a livello di istruzioni che di modulistica che investono il mondo dei sostituti d'imposta.

Per quanto riguarda il frontespizio, la prima facciata presenta, da quest'anno, la sola informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs n. 196 del 2003, risultando i dati identificativi del dichiarante riposizionati nella seconda facciata, nel riquadro "Dati relativi al sostituto".
Tale modifica mira a scoraggiare la prassi delle banche convenzionate e degli uffici postali di accettare, con rilascio della prevista ricevuta, dichiarazioni in forma cartacea a esse erroneamente consegnate dal dichiarante. Poiché, infatti, attraverso la finestra della busta presentata non risulteranno più visibili sulla prima facciata i dati identificativi del contribuente, banche e uffici postali non potranno accettare la dichiarazione.

Si ricorda, in proposito, che la dichiarazione dei sostituti d'imposta, modello 770/2005 semplificato, può essere presentata esclusivamente per via telematica entro il 30 settembre 2005, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-bis, del Dpr 322/98, come modificato dall'articolo 5 del Dpr 16 aprile 2003, n. 126.
Ciò comporta, da un lato, che non è possibile presentare tale dichiarazione all'interno della dichiarazione unificata annuale modello Unico 2005 stante il diverso termine di presentazione di quest'ultima (31 ottobre 2005), dall'altro, che non è possibile consegnare la dichiarazione modello 770/2005 semplificato in forma cartacea a banche convenzionate o uffici postali.

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 54 del 19/06/2002 ha chiarito che alla dichiarazione resa secondo modalità diversa da quella prescritta per la categoria di appartenenza del contribuente (nel caso in esame, la dichiarazione presentata tramite banca o posta in luogo di quella da presentare obbligatoriamente in via telematica) è da ritenersi applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in quanto la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato.

La vera novità, presente nella seconda facciata, riguarda, peraltro, le modalità di invio telematico della dichiarazione.

Trasmissione integrale del modello 770 semplificato
Le precedenti istruzioni prevedevano, in presenza di un modello 770 ordinario, l'obbligo per il sostituto d'imposta di produrre il modello 770 semplificato senza i prospetti ST e SX, in quanto i dati in essi contenuti dovevano essere evidenziati nei quadri ST e SX del modello 770 ordinario.
Le attuali istruzioni, pur confermando la precedente impostazione, prevedono la facoltà, per il sostituto d'imposta che sia tenuto a presentare anche il modello 770 ordinario, di produrre il modello 770/2005 semplificato comprensivo dei prospetti ST e SX qualora egli non abbia operato compensazioni "interne" ai sensi dell'articolo 1 del Dpr n. 445 del 10 novembre 1997 tra i versamenti attinenti al modello 770 semplificato e quelli relativi al modello 770 ordinario. In altri termini, deve realizzarsi la condizione negativa che eccedenze di versamento di ritenute operate su redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo non siano state utilizzate a scomputo di versamenti di ritenute operate su redditi di capitale e viceversa.

Trasmissione del modello 770 semplificato in due parti
Le precedenti istruzioni consentivano di suddividere il modello 770 semplificato, inviando telematicamente in tempi diversi le Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente e le Comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, escludendo, tuttavia, la possibilità di suddividere anche i prospetti ST e SX, dovendo essi tener conto dei versamenti e delle compensazioni complessivamente effettuati.
In particolare, in assenza di modello 770 ordinario, l'obbligo di inviare i prospetti era posto a carico del soggetto tenuto alla trasmissione delle Comunicazioni dati certificazioni di lavoro dipendente.
Tale scelta finiva tuttavia per non soddisfare le esigenze di autonomia delle categorie interessate alla trasmissione delle rispettive comunicazioni, dovendo consulenti del lavoro e professionisti pur sempre comunicarsi i dati attinenti ai versamenti e alle compensazioni da ciascuno effettuati.

Le nuove istruzioni, nell'ottica dell'accentuazione della autonomia delle diverse categorie interessate, prevedono, qualora si opti per la trasmissione separata delle Comunicazioni, la possibilità di inviare unitamente a ciascuna comunicazione anche i relativi prospetti ST e SX, sempreché risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

  • che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati certificazioni di lavoro dipendente e assimilati, sia Comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
  • che non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli attinenti ai redditi di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

 

Pertanto, il consulente del lavoro incaricato dell'invio separato della Comunicazione dati certificazioni di lavoro dipendente trasmetterà, unitamente al frontespizio e alla suddetta comunicazione, un prospetto ST contenente l'esposizione dei soli versamenti attinenti a redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati.
Ciò implicherà l'impossibilità di "targare" nel punto 9 del prospetto ST le ritenute operate con codici tributo attinenti ai redditi di lavoro autonomo (ad esempio, 1040, 1041), risultando diversamente preclusa la possibilità di invio telematico della dichiarazione nella modalità separata.
Occorrerà poi che le compensazioni ai sensi dell'articolo 1 del Dpr 445/1997 siano state effettuate solo all'interno del mondo delle ritenute di lavoro dipendente (ad esempio, eccedenza di versamento di ritenute di lavoro dipendente utilizzata a scomputo di versamenti di altre ritenute su redditi di lavoro dipendente o assimilati).

Le novità accennate hanno determinato nella modulistica relativa alla seconda facciata del frontespizio l'introduzione di una nuovo riquadro "Redazione della dichiarazione", composto da quattro sezioni che devono essere alternativamente utilizzate a seconda della modalità di presentazione prescelta:

- Sezione I - trasmissione integrale modello 770 semplificato
Tale sezione è riservata ai sostituti d'imposta che intendano procedere alla trasmissione integrale del modello 770/2005 semplificato (Comunicazioni dati lavoro dipendente e assimilati e/o Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, Prospetti ST e SX). In particolare, tale sezione dovrà essere compilata:

  • dal sostituto che sia tenuto a presentare esclusivamente il modello 770 semplificato. In tal caso, occorrerà indicare il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione e barrare le caselle ST e SX qualora siano state operate ritenute ed effettuate compensazioni
  • dal sostituto che, essendo tenuto alla presentazione anche del modello 770 ordinario e, non avendo effettuato compensazioni "interne" ai sensi dell'articolo 1 del Dpr 445/1997 tra i versamenti attinenti al modello 770 semplificato (ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) e quelli relativi al modello 770 ordinario (redditi di capitale), abbia optato per l'invio integrale del modello 770 semplificato (comprensivo dei prospetti ST e SX). In tal caso, occorrerà indicare il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione, barrare le caselle ST e SX qualora siano state operate ritenute ed effettuate compensazioni, nonché la casella "Presenza di modello 770 ordinario 2005".

 

- Sezione II - trasmissione modello 770 semplificato con successivo invio dei prospetti ST e SX nel modello 770 ordinario
Tale sezione deve essere compilata dai sostituti d'imposta che procedono alla trasmissione del modello 770 semplificato, con successivo inoltro dei prospetti ST e SX nell'ambito del modello 770 ordinario.
Il sostituto è obbligato a tale modalità di invio qualora abbia effettuato compensazioni "interne" ai sensi dell'articolo 1 del Dpr 445/1997 tra i versamenti attinenti al modello 770 semplificato (ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) e quelli relativi al modello 770 ordinario (redditi di capitale).
In assenza delle suddette compensazioni, il sostituto è tenuto a compilare la presente sezione qualora non abbia optato per l'invio integrale del modello 770 semplificato (comprensivo dei prospetti ST e SX).
Nel compilare la sezione va sempre indicato il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione.

- Sezione III - trasmissione modello 770 semplificato per le sole Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente
Tale sezione deve essere compilata dai sostituti d'imposta che intendano separare il modello 770 semplificato e inviare le sole Comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente e assimilati con i relativi prospetti ST e SX. Il sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

  • devono essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente e assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
  • non sono state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

 

In questo caso, il sostituto dovrà indicare il numero delle comunicazioni trasmesse relative a certificazioni lavoro dipendente e assimilati, barrare le caselle ST e SX qualora siano stati effettuati versamenti ed eseguite compensazioni, specificando, nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione.
Nel caso di successivo invio del modello 770 ordinario, il sostituto dovrà barrare, altresì, la casella "Presenza di modello 770 ordinario 2005".

- Sezione IV - trasmissione modello 770 semplificato per le sole Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo
La sezione in questione deve essere compilata dai sostituti d'imposta che intendano separare il modello 770 semplificato e inviare le sole comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi con i relativi prospetti ST e SX. Il sostituto può avvalersi di tale facoltà qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

  • devono essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente e assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
  • non sono state effettuate compensazioni "interne" tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

 

In questo caso, il sostituto dovrà indicare il numero delle comunicazioni trasmesse relative a certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, barrare le caselle ST e SX qualora siano stati effettuati versamenti ed eseguite compensazioni, specificando, nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione.
Nel caso di successivo invio del modello 770 ordinario, il sostituto dovrà barrare, altresì, la casella "Presenza di modello 770 ordinario 2005".
Qualora l'invio delle sezioni III e IV sia effettuato separatamente dallo stesso sostituto d'imposta, questi dovrà annotare il proprio codice fiscale in entrambe gli invii.

 

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