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Attualità

Le novità del modello 770/2005 semplificato (2): la comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza

Il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati

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Il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati
Nella Comunicazione relativa alle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, Parte B - Dati fiscali, sono presenti quest'anno due nuovi punti (punti 70 e 83 "Codice fiscale del sostituto") finalizzati a gestire particolari situazioni occasionate da richieste di conguaglio complessivo ovvero da operazioni straordinarie determinanti l'estinzione del precedente sostituto d'imposta e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto (fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, trasferimento di competenze tra Amministrazioni pubbliche).
In tali punti il dichiarante dovrà riportare il codice fiscale del soggetto terzo che ha erogato gli emolumenti arretrati o l'indennità di fine rapporto certificati nella Comunicazione.
Risulta ripristinata, inoltre, la percentuale di part time (punto 97) che permetterà, in sede di liquidazione, di verificare la corretta determinazione da parte del sostituto d'imposta della deduzione complessivamente spettante sul Tfr maturato al 31/12/2000 (punto 94).
E' presente infine il nuovo riquadro "Annotazioni" (punti 141-158), in cui il sostituto d'imposta dovrà riportare i codici numerici contrassegnanti, da quest'anno, le informazioni rese al sostituito nelle annotazioni del Cud.

Sul piano normativo, la novità di maggior rilievo è costituita dal recepimento delle modifiche introdotte dalle riforme del lavoro e delle pensioni.
In particolare, tra i redditi da inserire nel punto 1 della Parte B - Dati fiscali della Comunicazione sono ricompresi da quest'anno i compensi derivanti da lavoro a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del Dlgs 276/2003 di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 30/2003, nonché i redditi di lavoro dipendente dei ricercatori in possesso dei requisiti previsti dal decreto legge 269/2003 nella misura del 10 per cento degli emolumenti complessivamente corrisposti nel periodo d'imposta.

Per i redditi di lavoro dipendente dei lavoratori del settore privato che, avendo maturato i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità, abbiano esercitato la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo di cui al comma 12 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 243, nel punto 1 andranno indicati i compensi erogati al netto delle quote di retribuzione ("bonus contributivo") derivanti dall'esercizio della suddetta facoltà.
Del bonus dovrà invece essere data informativa nel punto 55 della Parte C - Dati previdenziali ed assistenziali Inps della Comunicazione.

Novità sono presenti anche per l'ipotesi prevista dall'articolo 52, comma 1, lettera d-ter), del Tuir, di riscatto volontario della prestazione pensionistica integrativa in forma di capitale da assoggettare a tassazione ordinaria: le istruzioni precisano che nel punto 1 della certificazione va esposto l'importo effettivamente erogato dal sostituto nel periodo d'imposta certificato e non l'intero ammontare maturato a partire dal 1° gennaio 2001.
Tale difformità tra ammontare maturato e ammontare erogato si verifica quando l'importo dell'anticipazione precedentemente riconosciuta ricomprende anche una parte della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001, donde il minor importo della somma concretamente corrisposta dal sostituto nell'anno 2004 rispetto all'ammontare maturato a partire dal 1° gennaio 2001.
Con riferimento a tale fattispecie, le istruzioni precisano altresì che nel punto 12 "Ritenute Irpef" dovranno essere evidenziate le ritenute riferibili all'ammontare erogato di cui al punto 1 (al lordo di eventuali compensazioni) mentre nel punto 40 "Casi particolari" dovrà essere esposto il codice C al fine di evidenziare la suddetta fattispecie.
Dell'ammontare maturato dal 1° gennaio 2001 sarà data informazione, da parte del sostituto, mediante compilazione dei punti da 108 a 113, nonché del punto 118, con indicazione, altresì, nel punto 133, delle ritenute già operate sull'importo esposto nel punto 118.

Si ricorda che il sostituto ha facoltà di compensare l'imposta dovuta sulle prestazioni volontariamente riscattate con le eventuali eccedenze d'imposta risultanti dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata. In tal caso, il sostituto dovrà indicare nel punto 134 l'importo dell'eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio utilizzato a scomputo dell'imposta dovuta sulla prestazione in forma di capitale maturata dal 1° gennaio 2001 e assoggettata a tassazione ordinaria secondo le disposizioni dell'articolo 52, comma 1, lettera d-ter), del Tuir.
Resta fermo che le ritenute da esporre nel punto 12 della Comunicazione non dovranno più essere indicate al netto dell'eccedenza d'imposta utilizzata a scomputo, ma solo al netto del credito d'imposta eventualmente riconosciuto per i redditi prodotti all'estero a titolo definitivo. A tale riguardo, le istruzioni chiariscono che l'importo di tale credito non potrà eccedere l'imposta pagata all'estero resasi definitiva né l'imposta netta dell'anno di percezione del reddito estero.

Novità importanti sono presenti anche nella Parte D - Assistenza della Comunicazione dati lavoro dipendente relativa all'assistenza fiscale prestata nel corso del 2004, dal sostituto stesso o da un Caf-dipendenti al quale il contribuente si è rivolto.
Le istruzioni precisano che il sostituto d'imposta non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando somme proprie né successivamente utilizzare nel modello 770 semplificato tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di effettuare versamenti inferiori rispetto al dovuto e recuperare le somme anticipate.
L'articolo 19 del decreto ministeriale n. 164 del 31/05/99, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede, infatti, che le somme risultanti a credito a seguito delle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale, vengano rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di luglio, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto. Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto potrà avvalersi delle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.

Nella Parte D - Assistenza della Comunicazione dati lavoro dipendente è stato altresì inserito un apposito codice F in riferimento al punto 53 "Esito" per gestire quelle ipotesi di mancato o incompleto conguaglio da assistenza fiscale dovuto a passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente. Il sostituto d'imposta cedente, pertanto, darà evidenza delle operazioni di conguaglio da lui effettuate nonché degli importi da lui non trattenuti o non rimborsati, indicando il codice F nel punto 53 come causa del mancato o incompleto conguaglio. Il sostituto cessionario, a sua volta, esporrà soltanto i dati delle residue rate da lui trattenute.

Nella diversa ipotesi di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta, il dichiarante dovrà invece dare evidenza dei dati complessivi delle operazioni di conguaglio tenendo conto, pertanto, anche degli importi trattenuti dal precedente sostituto estintosi.

Si ricorda infine che i dati relativi a ciascun percipiente devono essere contenuti in un'unica Comunicazione, ma che le istruzioni prevedono una deroga a tale principio nelle seguenti ipotesi:
  • erogazione di indennità di fine rapporto e prestazioni in forma di capitale
  • erogazione all'erede di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all'erede in qualità di lavoratore.
Il sostituto dovrà pertanto inviare, in queste ipotesi, per ciascun percipiente due distinte Comunicazioni.

2 - continua
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