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Attualità

Le novità del modello "Consolidato nazionale e mondiale" 2006 (3)

Nel nuovo quadro NE vanno determinate le eccedenze d'imposta nazionale e/o estera

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Quadro NE
Nel modello Cnm di quest'anno fanno il loro debutto due nuovi quadri, NE e NC, di cui il primo riservato alla determinazione delle eccedenze d'imposta nazionale e/o estera, ai sensi dell'articolo 165, comma 6, del Tuir, in relazione a ciascun soggetto partecipante al consolidato, e il secondo riepilogativo dei crediti per imposte pagate all'estero, ai sensi sia del comma 1 che del comma 6 del citato articolo 165, al fine di determinare il credito complessivamente spettante.

Con riferimento, in particolare, al quadro NE, giova precisare che la sua istituzione si è resa necessaria in quanto a partire dalla presente dichiarazione è possibile "compensare" le eccedenze d'imposta nazionale e/o estera, generatesi quest'anno, con eccedenze di segno opposto maturate nella precedente dichiarazione.
Già con la dichiarazione Cnm dello scorso anno era prevista la possibilità di calcolare dette eccedenze (vedi campi 10 e 11 dei righi da NR17 a NR20 del relativo quadro); tuttavia, poiché la determinazione delle eccedenze di cui al comma 6 si è resa possibile solo per i redditi di impresa prodotti all'estero, a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, le eccedenze determinate nella precedente dichiarazione potevano solamente essere conservate al fine di una loro eventuale compensazione con eccedenze future di segno opposto, così da generare un credito d'imposta spendibile in dichiarazione.

Nello specifico, il quadro NE si compone di tre sezioni, di cui la prima (sezione I-A) deve essere utilizzata al fine di determinare, con riferimento alle imposte estere resesi definitive nella presente dichiarazione, le eventuali eccedenze di imposta nazionale o estera, distintamente per ciascun soggetto partecipante al consolidato, nonché per singolo periodo e per Stato estero di produzione del reddito. Dette eccedenze vanno riportate, rispettivamente, nelle colonne 8 e 9 dei righi da NE2 a NE6.

Qualora la presente dichiarazione si riferisca al secondo periodo d'imposta successivo a quello iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, può accadere che una parte dell'imposta estera indicata nella sezione in commento (vedi colonna 4), si sia già resa definitiva nella dichiarazione precedente (ad esempio, un'imposta estera resasi definitiva in parte entro il termine di presentazione della precedente dichiarazione e la restante parte entro il termine per la presentazione della presente dichiarazione). In tale ipotesi, è possibile che nella dichiarazione precedente sia maturata una eccedenza d'imposta nazionale o estera, ai sensi del comma 6 dell'articolo 165, che ha trovato compensazione con eccedenze d'imposta di segno opposto, generando, appunto, un credito ai sensi del citato comma 6. Pertanto, se nella presente dichiarazione si rende definitiva la restante parte di imposta estera, l'eccedenza d'imposta nazionale o estera calcolata quest'anno deve essere diminuita di un ammontare pari al credito di cui al comma 6, già utilizzato nella precedente dichiarazione.
Le eccedenze residue di imposta nazionale o estera, ossia al netto dei crediti di cui al comma 6 già utilizzati nella dichiarazione precedente, devono essere riportate, rispettivamente, nelle colonne 14 e 15 dei righi da NE 2 a NE6.

La seconda sezione (sezione I-B) del quadro in commento è riservata alla determinazione del credito d'imposta di cui al comma 6 dell'articolo 165 del Tuir, ottenuto dalla compensazione tra eccedenze di segno opposto maturate nella presente dichiarazione, con riferimento a ciascun soggetto indicato nel rigo NE1 della sezione precedente, distintamente per singolo Stato estero di produzione del reddito e indipendentemente dall'anno di produzione dello stesso.

Sostanzialmente, per ciascun Stato estero di produzione del reddito indicato nella sezione precedente, è necessario compilare un rigo della presente sezione, dove riportare nelle colonne 2 e 3, la somma algebrica delle eccedenze di imposta nazionale ed estera già indicate rispettivamente nelle colonne 8 e 9 (ovvero 14 e 15) della sezione I-A, indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero.
Dalla compensazione delle eccedenze indicate nelle colonne 2 e 3 si genera un credito d'imposta, pari al minore importo, spendibile nella presente dichiarazione. Tale credito va evidenziato nella colonna 4 della sezione in commento e, successivamente, nel rigo NC2 del quadro NC, mentre l'eventuale residuo, pari alla differenza in valore assoluto tra le predette eccedenze, deve essere riportato nella colonna 5 o 6, a seconda che si tratti, rispettivamente, di eccedenza residua d'imposta nazionale o estera.

Per meglio chiarire il funzionamento della sezione I-B, si ipotizzi il seguente esempio:



Con riferimento allo stesso Stato estero XXX, sono maturate eccedenze di imposta nazionale per 1.500 ed eccedenze di imposta estera per 1.100, in relazione a redditi esteri prodotti in anni diversi. Pertanto, è possibile compensare tutta l'eccedenza d'imposta estera con una parte dell'eccedenza d'imposta nazionale, generando così un credito d'imposta pari al minore tra i due importi, ossia 1.100, da riportare nella colonna 4. L'eccedenza d'imposta nazionale residua, pari a 400, va indicata in colonna 5 e poi utilizzata eventualmente nella successiva sezione I-C.

Nella citata sezione I-C, infatti, possono essere compensate le eccedenze d'imposta nazionale o estera, maturate nella precedente dichiarazione, con eccedenze di segno opposto maturate nella presente dichiarazione, per la parte non utilizzata nella sezione I-B. Così facendo, è possibile determinare l'ulteriore credito d'imposta, di cui al comma 6 dell'articolo 165, spendibile nella presente dichiarazione, nonché la residua imposta nazionale o estera da riportare nei periodi d'imposta successivi.

A tal fine, il soggetto di cui al rigo NE1 deve compilare la sezione I-C distintamente per ciascun Stato estero di produzione del reddito, riportando nella colonna 1 dei righi NE11 e NE12, rispettivamente, le eccedenze d'imposta nazionale o estera desumibili dalla dichiarazione precedente, mentre in colonna 2 quelle determinate nella presente dichiarazione.
Si ricorda, inoltre, che nella sezione in commento vanno riportate anche le eccedenze d'imposta determinate da ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo, con riferimento a redditi esteri prodotti in esercizi precedenti l'ingresso nel consolidato. Dette eccedenze sono quelle già indicate nella sezione XI del quadro NX della presente dichiarazione.

Dalla compensazione tra eccedenze di diversa natura (nazionali con estere e viceversa) si genera un credito d'imposta, pari al minor importo, da riportare nel rigo NE13 (in entrambe le colonne) e successivamente nel rigo NC2 del quadro NC. Qualora residui un'eccedenza d'imposta nazionale o estera, questa va riportata rispettivamente nel rigo NE14 o nel rigo NE15, colonna 1 o 2 a seconda che siano maturate nella precedente dichiarazione o in quella attuale. Queste eccedenze residue potranno essere utilizzate, eventualmente, nella successiva dichiarazione di gruppo.
A tal proposito, si consideri la seguente situazione:



Relativamente ai redditi prodotti nello Stato estero XXX, la società consolidata di cui al rigo NE1 ha maturato nella dichiarazione precedente una eccedenza d'imposta nazionale pari a 2.000. Nella presente dichiarazione, invece, lo stesso soggetto matura una eccedenza d'imposta estera pari a 1.400. Pertanto, compensando le due posizioni si genera un credito d'imposta, ai sensi del comma 6, pari al minore tra i due importi, ossia 1.400, che va indicato nel rigo NE13.
L'eccedenza d'imposta nazionale residua, pari a 600, può essere riportata nei periodi d'imposta successivi (fino all'ottavo), e va evidenziata nel rigo NE14, colonna 1.


3 - continua. La quarta puntata su FISCOoggi di venerdì 1° settembre; le prime due sono state pubblicate il 29 e il 30 agosto

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