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Attualità

Le novità del modello "Consolidato nazionale e mondiale" 2006 (4)

Debutta il quadro CC, riservato all'indicazione degli utilizzi da parte del consolidato di crediti d'imposta ed eccedenze diverse dall'Ires, a questo trasferite dalle partecipanti

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Quadro NC
Da quest'anno nel modello Cnm trova collocazione, oltre al quadro NE, anche il nuovo quadro NC, nel quale devono essere riepilogati i crediti per imposte pagate all'estero maturati nella presente dichiarazione, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 165, così come determinati nei già descritti quadri NR e NE, al fine di individuare il credito complessivamente spettante, da riportare nel quadro CN a scomputo dell'Ires di gruppo.

Pertanto, nel rigo NC1 va indicata la somma degli importi di colonna 4 dei righi da NR9 a NR11, della sezione 2 del quadro NR. Nel rigo NC2, invece, va riportata la somma degli importi indicati in colonna 4 dei righi della sezione I-B del quadro NE, nonché la somma degli importi indicati nella colonna 1 dei righi NE13, NE19, NE34 ed NE40 della sezione I-C del medesimo quadro.
Sommando i crediti di cui ai righi NC1 e NC2, si ottiene il credito d'imposta complessivamente spettante, dal quale deve essere, poi, sottratto quanto indicato nel rigo NC3, pari all'ammontare complessivo degli importi evidenziati in colonna 16 dei righi di cui alla sezione I-A del quadro NE.

Va precisato, a tal proposito, che nella predetta colonna 16 deve essere riportata la differenza, se negativa, tra l'eccedenza d'imposta nazionale o estera, determinata nella presente dichiarazione (colonna 8 o 9 dei righi da NE2 a NE6), e il credito d'imposta di cui al comma 6 già utilizzato in quella precedente (colonna 11 o 13 dei righi da NE2 a NE6), ottenuto compensando l'eccedenza d'imposta nazionale o estera desumibile dalla precedente dichiarazione (colonna 10 o 12 dei righi da NE2 a NE6) relativa allo stesso Stato estero di colonna 1 e allo stesso anno di produzione del reddito di colonna 2, con eccedenze d'imposta di segno opposto.
In sostanza, si vuole evitare che, con riferimento a uno stesso reddito estero, la cui imposta si è resa definitiva in anni differenti, possano essere utilizzate eccedenze d'imposta in misura superiore a quanto effettivamente spettante.

Nel rigo NC4, infine, va riportata la somma tra quanto indicato nel rigo NC1 e NC2, al netto dell'importo di cui al rigo NC3. Tale ammontare rappresenta il credito per imposte pagate all'estero complessivamente spettante, determinato in costanza di consolidato, da evidenziare nel rigo CN9 del quadro CN ai fini della determinazione dell'Ires dovuta dal gruppo.



Quadro CC
Anch'esso di nuova introduzione, il quadro CC è riservato all'indicazione degli utilizzi da parte del consolidato dei crediti d'imposta e delle eccedenze, diverse dall'Ires, a questo trasferite dalle società partecipanti. In particolare, esso si compone di due sezioni. La prima è riservata all'indicazione dei particolari crediti d'imposta concessi alle imprese derivanti dal quadro RU di ogni singola società consolidata e trasferiti al gruppo. Ricordiamo che detti crediti sono quelli esposti nel quadro GN, sezione V, del modello Unico 2006 SC di ciascuna società del gruppo, evidenziati, inoltre, nella sezione VI del quadro NX del modello Cnm.

Nella presente sezione, l'ente o società consolidante deve procedere ad aggregare gli importi dei crediti d'imposta ricevuti con riferimento a ciascuna tipologia, indipendentemente dal soggetto cedente, al fine di indicarne gli utilizzi con l'Ires di gruppo. Pertanto, per ciascun codice credito, da indicare in colonna 1, occorre compilare un distinto rigo nel quale riportare, in colonna 2, la somma degli importi dei crediti ricevuti di cui alla citata sezione VI, del quadro NX.
Nelle colonne 3 e 4, devono essere indicati rispettivamente l'importo del credito di colonna 2, utilizzato direttamente a scomputo dell'Ires dovuta dal gruppo nel quadro CN, e l'importo utilizzato in compensazione orizzontale, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs n. 241 del 1997, per il versamento degli acconti e del saldo Ires, relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Analogamente alla sezione appena descritta, la seconda sezione del quadro in argomento è riservata all'indicazione da parte della consolidante degli utilizzi delle eccedenze d'imposta diverse dall'Ires, già evidenziate nella sezione X del quadro NX, che le singole società partecipanti hanno trasferito al gruppo.
In particolare, dette eccedenze (Iva, Irap, eccetera) devono essere aggregate con riferimento a ciascuna tipologia, a prescindere dal soggetto cedente, e indicate distintamente nei righi da CC6 a CC10 della sezione in commento.
Quindi, nella colonna 1, va riportato il codice tributo corrispondente all'eccedenza trasferita e, in colonna 2, la somma degli importi indicati nella sezione X del quadro NX, relativi al codice tributo indicato in colonna 1. Nella colonna 3, da ultimo, va riportato l'importo utilizzato in compensazione tramite modello F24 per il versamento degli acconti e del saldo Ires.



A tal proposito, giova rammentare che la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 53 del 2004, esplicativa della disciplina sul consolidato fiscale, ha precisato che le eccedenze d'imposta trasferite dalle partecipanti al gruppo non possono superare, con riferimento a ciascun soggetto cedente, il limite di cui all'articolo 25 del Dlgs n. 241 del 1997, modificato a opera dell'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (attualmente pari a 516.456,90 euro). Inoltre, dette eccedenze complessivamente considerate possono essere cedute ai fini della compensazione con l'Ires dovuta dal gruppo (saldo e acconto), per un ammontare non superiore alla predetta imposta, quest'ultima anche se superiore a 516.456,90 euro(1).


4 - continua. La quinta e ultima puntata su FISCOoggi di martedì 5; le prime tre sono state pubblicate nei giorni 29, 30 e 31 agosto


NOTE:
1) Cfr circolare dell'Agenzia delle entrate del 18 luglio 2005, n. 35.

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