Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Le novità del modello Iva 2007 (1)

Recepiti i mutamenti normativi disposti con i decreti legge 223 e 262 del 2006 e con la Finanziaria 2007

_1362.jpg

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007, supplemento ordinario n. 24, sono stati approvati i modelli di dichiarazione Iva/2007 e le relative istruzioni per la compilazione, che dovranno essere utilizzati per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006.

Come ogni anno, l'Agenzia delle entrate ha predisposto:

  • il modello Iva/2007, composto dal frontespizio, dal modulo contenente i quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VJ, VH, VK, VL, VX, VO, oltre ai quadri VS, VV, VW, VY, VZ, che costituiscono il prospetto IVA 26/PR, e che devono essere compilati esclusivamente dall'ente o società controllante di cui all'articolo 73 del Dpr 633/1972
  • il modello VR/2007 - richiesta di rimborso - che deve essere utilizzato, in presenza dei presupposti di legge, per richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale
  • il modello Iva 26 LP/2007 - prospetto delle liquidazioni periodiche - riservato agli enti o società controllanti, di cui all'articolo 73 del Dpr 633/1972
  • il Modello IVA 74-bis riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori per l'esposizione dei dati relativi alla frazione d'anno antecedente l'apertura della procedura concorsuale.

I predetti modelli, consultabili anche sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, contengono diverse novità (soprattutto il modello Iva/2007), la cui introduzione è finalizzata, sostanzialmente, a recepire, nell'ambito degli stessi, le varie norme emanate nel corso dell'anno d'imposta oggetto della dichiarazione.
Si tratta, in particolare, delle disposizioni contenute nei decreti legge 223/2006 e 262/2006, e, da ultimo, nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

Modalità e termini di presentazione
La prima novità riguarda le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione. A seguito delle modifiche introdotte nel Dpr 22 luglio 1998, n. 322, dall'articolo 37, comma 10, del decreto legge 223/2006, infatti, la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno d'imposta 2006 deve essere effettuata:

  • esclusivamente in via telematica, come previsto dal nuovo testo dell'articolo 3 del Dpr 322/1998
  • entro il 31 luglio 2007, sulla base di quanto ora disposto dall'articolo 2 del citato Dpr 322/1998.

Il frontespizio
Il frontespizio, che deve essere utilizzato, come ormai noto, esclusivamente nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione Iva in via autonoma(1), da quest'anno si compone di tre facciate (la prima contiene l'informativa per il trattamento dei dati personali richiesti nella dichiarazione).
La seconda facciata è stata modificata, nella parte riguardante il "Tipo di dichiarazione", con l'introduzione della nuova casella "Dichiarazione integrativa a favore", che consente di distinguere la dichiarazione integrativa, presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998, al fine di correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, da quella presentata ai sensi dello stesso articolo 2, comma 8, per correggere errori od omissioni che hanno determinato, invece, l'indicazione di un minor debito d'imposta o di un maggior credito.



Sempre la seconda facciata del frontespizio, è stata implementata con la previsione di un nuovo riquadro che deve essere compilato dai contribuenti che, in sede di presentazione della dichiarazione, intendono eleggere un domicilio specifico, diverso da quello indicato nel riquadro relativo alla residenza o al domicilio fiscale, presso il quale l'Agenzia delle entrate provvederà a notificare gli atti o gli avvisi, ai sensi dell'articolo 60 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.



Nei riquadri "Firma della dichiarazione" e "Impegno alla presentazione telematica" sono state eliminate le caselle presenti lo scorso anno e relative alla scelta effettuata dal contribuente per l'invio dell'avviso telematico, di cui all'articolo 2-bis, del decreto legge 203/2005. L'avviso di irregolarità, infatti, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 62, della legge 296/2006 al citato articolo 2-bis del Dl 203/2005, dovrà essere inviato dall'Agenzia delle entrate esclusivamente utilizzando il canale telematico.



Il modulo:Quadro VA
Nella sezione 1, rigo VA1, è stato introdotto il nuovo campo 4, destinato unicamente ai soggetti che nel corso dell'anno d'imposta hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive, per indicare il credito, emergente dalla dichiarazione Iva/2006, ceduto, in tutto o in parte, a seguito delle predette operazioni.



Quando si verificano particolari eventi, quali operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, eccetera), che coinvolgono più soggetti d'imposta, infatti, la compilazione e la presentazione della dichiarazione annuale Iva deve avvenire secondo modalità specifiche.
In particolare, per quanto riguarda le trasformazioni che non hanno comportato l'estinzione del soggetto dante causa (scissione parziale, conferimento, cessione e donazione di rami d'azienda), se è stato disposto tra le parti il trasferimento del debito o del credito Iva in capo al soggetto avente causa, devono essere adottate le stesse modalità di presentazione e compilazione previste nelle ipotesi di trasformazioni che, per loro natura, determinano il venir meno del soggetto originario. Ciò al fine di evidenziare la continuità ai fini della disciplina Iva tra i soggetti che hanno partecipato alle operazioni in esame.

Pertanto, la dichiarazione Iva presentata dall'avente causa (società beneficiaria, cessionario, donatario, conferitaria) sarà costituita dal frontespizio (del modello Iva in caso di presentazione della dichiarazione in via autonoma o del modello Unico in caso di presentazione della dichiarazione unificata) e da due o più moduli.
Nel primo, devono essere indicate le operazioni effettuate dal soggetto avente causa con riferimento a tutto l'anno d'imposta, nonché le operazioni effettuate dal soggetto dante causa, relative al ramo d'azienda trasferito, nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta la trasformazione, compilando tutti i quadri, compresi quelli cosiddetti "riepilogativi", le sezioni 3 e 4 del quadro VA e la sezione 2 del quadro VL.

Nel secondo modulo, invece, devono essere indicate le operazioni effettuate dal soggetto dante causa fino all'ultimo mese o trimestre conclusosi prima della trasformazione. In esso va indicata, nel rigo VA1, la partita Iva del soggetto cui il modulo si riferisce; deve essere barrata la casella 2 per comunicare che il soggetto dante causa, a seguito della trasformazione, continua comunque a svolgere attività rilevanti agli effetti dell'Iva.

Il riepilogo dei dati di conguaglio relativi ai soggetti partecipanti alla trasformazione va effettuato in sede di compilazione del quadro VX (da compilare esclusivamente nel modulo n. 01) ovvero del quadro RX per i soggetti tenuti alla presentazione del modello unificato.
Il soggetto dante causa, in questa ipotesi, deve presentare la propria dichiarazione Iva per indicare esclusivamente le operazioni effettuate nel corso del periodo d'imposta e relative ai rami d'azienda non trasferiti. Al fine di evidenziare in sede di presentazione della dichiarazione la sua partecipazione a una trasformazione nel corso dell'anno d'imposta, deve essere barrata, nel rigo VA1, la casella 3.

Da quest'anno, nel nuovo campo 4 del rigo VA1, va indicato il credito, o parte del credito, relativo all'anno precedente ceduto al soggetto dante causa.

1 - continua. La seconda puntata sarà pubblicata venerdì 2 febbraio

NOTE:
1) La maggior parte dei contribuenti Iva è tenuta a comprendere la dichiarazione annuale nell'ambito del modello Unico. Solo in alcune particolari ipotesi non è possibile presentare la dichiarazione unificata e, conseguentemente, sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva in via autonoma.
Tali ipotesi riguardano:
- le società di capitali e gli enti soggetti a Ires con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- le società e gli enti che hanno aderito nell'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione alla particolare procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo, prevista dall'articolo 73, ultimo comma, del Dpr 633/1972
- le dichiarazioni presentate dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori per conto dei soggetti sottoposti alla procedura concorsuale
- le dichiarazioni dei soggetti non residenti che, effettuando operazioni rilevanti agli effetti dell'Iva in Italia, si avvalgono di un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, ovvero si sono identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter del Dpr 633/1972
- le dichiarazioni di particolari soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi (ad esempio, venditori porta a porta)
- la dichiarazione presentata per conto del soggetto estintosi a seguito di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il termine di presentazione della dichiarazione, da parte del soggetto risultante dall'operazione stessa (società incorporante tenuta a presentare la dichiarazione per conto della società incorporata).

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/novita-del-modello-iva-2007-1