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Attualità

Novità in materia di bilancio 2004 - 2

La compravendita con obbligo di retrocessione e le operazioni denominate in valuta

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Il decreto legislativo n. 6/2003 di riforma del diritto societario ha apportato rilevanti modifiche in tema di operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione e di poste espresse in valuta estera, nel primo caso dettando una disciplina specifica in materia, nel secondo inserendo apposite voci negli schemi di bilancio atte a recepire gli utili e le perdite su cambi, generati da saldi esteri per la cui conversione in moneta di conto vengono forniti dal legislatore criteri specifici.

Le operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione
Gli articoli 2424-bis, comma 4, e 2425-bis, comma 3, del codice civile disciplinano le operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, intendendo per tali, come precisato dal documento Oic 1, quelle nelle quali è previsto il riacquisto da parte del venditore della cosa originariamente venduta, ad una certa data e ad un certo prezzo. Si tratta, in sostanza, di una fattispecie nella quale, a fronte di una prima vendita (vendita a pronti), c'è l'obbligo, in capo al primo venditore, di riacquistare il bene originariamente ceduto a una data e a un prezzo prefissati (riacquisto a termine).
Tali operazioni vengono regolate da una disciplina che di fatto applica in concreto il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma di cui all'articolo 2423-bis del codice civile, anch'esso frutto dell'intervento normativo del legislatore della riforma delle società. Più in particolare, la norma tiene conto del fatto che dietro un contratto di compravendita con obbligo di retrocessione si configura un prestito del bene temporaneamente ceduto; ne deriva che le attività oggetto dei contratti in esame devono restare nello stato patrimoniale del venditore, il quale, se trattasi di beni strumentali, procede all'ammortamento degli stessi. Lo stesso venditore dovrà scindere il corrispettivo ricevuto per la cessione nelle seguenti parti:

  • la quota corrispondente al compenso ricevuto per il godimento temporaneo del bene concesso all'acquirente, pari alla differenza tra il prezzo della prima vendita e quello stabilito per il riacquisto (il prezzo a pronti è maggiore di quello a termine proprio in virtù del corrispettivo spettante per l'utilizzo del bene concesso all'acquirente). Tale quota deve essere iscritta tra gli altri ricavi (voce A.5 del conto economico) e ripartita tra i vari esercizi di competenza mediante la tecnica dei risconti passivi
  • la quota pari al prezzo pattuito per il riacquisto, che deve essere iscritta tra i debiti dello stato patrimoniale.

In capo all'acquirente si avrà, invece, che il prezzo pagato dovrà essere scisso nella parte che rappresenta il corrispettivo dovuto per il godimento del bene, da imputare tra gli oneri diversi di gestione e da ripartire tra gli esercizi di competenza con la tecnica dei risconti attivi, e la quota pari al prezzo fissato per il riacquisto, da iscrivere tra i crediti dello stato patrimoniale.
L'intervento normativo in materia si completa con l'obbligo di indicare in nota integrativa - come previsto dal nuovo punto 6-ter dell'articolo 2427 c.c. - il dettaglio dei crediti e debiti che si originano dalle operazioni in esame. Corre l'obbligo di precisare che, in proposito, il documento Oic 1 suggerisce di integrare l'informativa richiesta dal citato punto 6-ter dell'articolo 2427 con indicazioni circa il trattamento contabile adottato, la natura del bene oggetto del contratto, i principali termini contrattuali, le poste patrimoniali ed economiche interessate dall'operazione.

I contratti di pronti contro termine
Nel diverso caso in cui oggetto del contratto è un pacchetto di titoli, l'operazione, nella sostanza, costituisce un finanziamento che il venditore a pronti riceve dall'acquirente, il quale detiene i titoli oggetto del doppio trasferimento a titolo di garanzia.
In tale fattispecie, pertanto, il venditore procede, in sede di vendita dei titoli, all'iscrizione della somma ricevuta tra i debiti del passivo patrimoniale; gli oneri finanziari relativi al finanziamento ricevuto - pari alla differenza tra il prezzo a termine e quello a pronti (essendo il primo maggiore del secondo, perché comprensivo di tali oneri) - andranno, invece, imputati nel conto economico dei vari esercizi di competenza mediante la tecnica dei ratei passivi.
In capo all'acquirente - che in tale contesto assume la configurazione sostanziale di creditore - si avrà che la somma da questi versata all'atto della vendita a pronti dei titoli rappresenta un credito da iscrivere nell'attivo patrimoniale; la remunerazione del finanziamento concesso - pari, come già detto, alla differenza tra il prezzo a termine e quello a pronti - costituisce, invece, un provento finanziario da imputare ai vari esercizi di competenza con la tecnica dei ratei attivi.
Anche in relazione a tale tipologia contrattuale occorre fornire in nota integrativa l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, punto 6-ter, del codice civile, opportunamente integrata sulla base delle indicazioni contenute nel documento Oic 1.

Le operazioni denominate in valuta
Le novità apportate dal legislatore in materia di operazioni in valuta estera sono essenzialmente rappresentate da variazioni agli schemi di bilancio e da modifiche nei criteri di valutazione.
In particolare, allo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile è stata aggiunta la voce n. 17-bis, denominata "Utili e perdite su cambi", destinata a evidenziare separatamente i componenti di reddito positivi e negativi che derivano da operazioni in valuta.
In materia di criteri di valutazione, la nuova disciplina riflette la distinzione tra poste monetarie e non monetarie, prevedendo, all'articolo 2426, punto 8-bis, del codice civile due distinti metodi per:

  • immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo
  • attività e passività diverse dalle precedenti.

Come puntualizzato nell'appendice di aggiornamento al documento Oic 1, deve ritenersi, alla luce della ratio della norma, che tra le immobilizzazioni finanziarie indicate dalla norma debbano ricomprendersi, oltre alle partecipazioni, anche i titoli e gli strumenti finanziari partecipativi iscritti al costo.
Le poste appartenenti al primo aggregato devono essere iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio esistente al momento dell'acquisto, ovvero a quello inferiore di fine esercizio, se la riduzione debba giudicarsi durevole. In tema di perdita durevole di valore delle immobilizzazioni finanziarie, il documento Oic 1 ha precisato che la determinazione della perdita è il frutto di un complesso procedimento di analisi che deve tener conto di molteplici fattori; tra di essi, l'andamento sfavorevole del tasso di cambio, che, però, è solo uno dei fattori da considerare, non necessariamente il più influente.
Relativamente al secondo aggregato - costituito da attivo circolante, crediti finanziari immobilizzati e passività - le voci che lo compongono, ai sensi del citato articolo 2426, punto 8-bis, devono essere adeguate al tasso di cambio di fine esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi; l'eventuale utile netto, inoltre, deve essere accantonato in un'apposita riserva non distribuibile fino al realizzo (sebbene utilizzabile a copertura di perdite di esercizi precedenti).
L'istituzione di tale riserva e la sua temporanea non distribuibilità ha l'evidente scopo, come evidenziato nel documento Oic 1, di evitare la distribuzione di un provento non ancora materialmente materializzato. Tecnicamente, lo stesso documento Oic 1 ha chiarito che l'eventuale utile netto concorre alla formazione del risultato dell'esercizio e, soltanto in sede di approvazione del bilancio, deve essere effettuato l'accantonamento a riserva.
Con specifico riferimento ai crediti in valuta, è il caso di precisare che essi devono prima essere adeguati al presumibile valore di realizzo - come previsto dall'articolo 2426, punto 8, codice civile - per poi essere convertiti sulla base del cambio di fine esercizio.
Il quadro delle novità normative in materia di operazioni in valuta si completa con l'informativa richiesta dal nuovo punto 6-bis dell'articolo 2427 del codice civile, ai sensi del quale occorre fornire in nota integrativa l'indicazione di eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio.

2 - continua. La prima puntata è su FISCOoggi di martedì 19 aprile; la terza sarà pubblicata venerdì 22

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