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Attualità

Le novità di un modello "consolidato" (2)

Introdotte nel quadro NX tre colonne per la gestione del "bonus energia"

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E' destinato ad accogliere i dati riguardanti gli importi trasferiti dalle società partecipanti al consolidato, compreso l'ente o società consolidante, e utilizzati a scomputo dell'Ires dovuta dal gruppo. E' il quadro NX, punto di partenza della seconda parte dell'approfondimento dedicato al modello Cnm 2008, in cui sono state introdotte tre nuove colonne nella sezione I, "Oneri detraibili", al fine gestire le detrazioni per risparmio energetico individuate all'articolo 1, commi da 344 a 347, e commi 358 e 359, della Finanziaria 2007.

Quadro NX
Tra le novità che hanno interessato il quadro NX, di particolare rilievo è l'introduzione di tre nuove colonne nella sezione I, "Oneri detraibili", al fine gestire le detrazioni per risparmio energetico di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, e commi 358 e 359, della Finanziaria 2007. In particolare, nelle colonne 2, 3 e 4 dei righi da NX1 a NX6 vanno indicati, rispettivamente, il codice che individua la tipologia dell'intervento, l'anno di sostenimento e l'ammontare della spesa sostenuta. Tali dati vanno evidenziati in relazione a ogni società partecipante alla tassazione di gruppo, il cui codice fiscale deve essere riportato in colonna 1, per la quale sono state sostenute le predette spese.



Quadro NI
Il quadro NI va compilato in caso di interruzione parziale della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio, oppure nelle ipotesi di mancato rinnovo dell'opzione, al fine di evidenziare gli importi (versamenti eccedenti, perdite residue, eccedenze Ires pregresse) che la società o l'ente consolidante attribuisce, in tutto o in parte, alle società consolidate.
Per quanto concerne le novità che hanno riguardato il presente quadro, nella sezione III è stata sbloccata la colonna 5, per consentire l'indicazione delle perdite relative al terzo periodo d'imposta precedente che vengono attribuite alle società consolidate che fuoriescono dalla tassazione di gruppo.

È stata introdotta, inoltre, la nuova colonna 8 al fine di evidenziare le perdite del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, riattribuite alle consolidate che le hanno apportate in caso di mancato rinnovo dell'opzione per il consolidato fiscale.
Al riguardo, si ricorda che l'importo massimo delle perdite non compensate imputabili alle società aderenti al gruppo non può eccedere l'ammontare delle perdite trasferite da ciascun soggetto al consolidato, al netto di quelle utilizzate.



Nelle istruzioni alla presente sezione, infine, è stato specificato che, qualora in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale sia stato scelto un criterio di imputazione delle perdite residue diverso dall'attribuzione alla consolidante, anche le perdite generate dalle rettifiche di consolidamento in diminuzione devono essere riattribuite ai soggetti ai quali le stesse si riferiscono.
Ciò in quanto, come precisato con la risoluzione 48/2007, le perdite generate dalle rettifiche di consolidamento in diminuzione non possono considerarsi perdite della consolidante, ma devono essere riferite ai soggetti che le hanno generate.

Quadro NE
Il quadro NE è riservato alla determinazione delle eccedenze d'imposta nazionale e/o estera, ai sensi dell'articolo 165, comma 6, del Tuir, in relazione a ciascun soggetto partecipante al consolidato.
Nello specifico, il quadro NE si compone di tre sezioni, di cui la prima (sezione I-A) da utilizzare al fine di determinare, con riferimento alle imposte estere resesi definitive in dichiarazione, le eventuali eccedenze di imposta nazionale o estera, distintamente per ciascun soggetto partecipante al consolidato, nonché per singolo periodo e per Stato estero di produzione del reddito.

La seconda sezione (I-B) è riservata alla determinazione del credito d'imposta di cui al comma 6 dell'articolo 165 del Tuir, ottenuto dalla compensazione tra eccedenze di segno opposto maturate in dichiarazione, con riferimento a ciascun soggetto indicato nel rigo NE1 della sezione precedente, distintamente per singolo Stato estero di produzione del reddito e indipendentemente dall'anno di produzione dello stesso.

Nella terza sezione (I-C), infine, possono essere compensate le eccedenze d'imposta nazionale o estera, maturate nelle precedenti dichiarazioni, con eccedenze di segno opposto maturate nella dichiarazione 2008, per la parte non utilizzata nella sezione I-B. Così facendo, è possibile determinare l'ulteriore credito d'imposta, di cui al comma 6 dell'articolo 165, spendibile in dichiarazione, nonché la residua eccedenza d'imposta nazionale o estera da riportare nei periodi d'imposta successivi.

Per quanto riguarda le modifiche che hanno interessato il presente quadro, nella sezione I-A è stata eliminata la casella "Rideterminazione" ed è stata inserita la nuova casella 11 dove indicare l'eventuale eccedenza di imposta nazionale negativa (relativa allo Stato estero di colonna 1) che, nelle precedenti dichiarazioni, è stata portata in diminuzione dall'eccedenza di imposta nazionale positiva prima di procedere alla compensazione di quest'ultima (da riportare nella colonna 10 del presente rigo e oggetto di rideterminazione) con eccedenze di imposta estera. Al riguardo, si ricorda che le colonne da 10 a 17 della sezione in esame devono essere compilate qualora, con riferimento allo Stato estero di colonna 1 e all'anno di colonna 2, sia stata determinata nelle precedenti dichiarazioni una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera, ai sensi del comma 6, che nella dichiarazione 2008 è oggetto di rideterminazione. Tale ipotesi può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio, una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione e un'altra parte entro la data di presentazione della dichiarazione 2008).
La situazione prospettata assume rilevanza, ai fini della compilazione delle predette colonne, solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d'imposta, ai sensi del comma 6, nella precedente dichiarazione (colonne 12 o 14 compilate), ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.



Un'altra novità di rilievo che ha interessato il quadro riguarda la sezione I-C, dove è stato inserito il nuovo rigo "Dichiarazione anno d'imposta". Questo deve essere utilizzato qualora sorga l'esigenza di compilare più di quattro colonne con riferimento ai righi da NE11 a NE14. In particolare, qualora venga barrata la casella di colonna 2 del rigo NE10, nel predetto rigo occorre riportare per ogni colonna del prospetto il periodo di imposta relativo al modello Cnm nel quale sono state determinate le eccedenze da riportare, come residuo, nelle corrispondenti colonne dei righi da NE11 a NE14.

Nella sezione in argomento è stata, inoltre, sbloccata la colonna 4 dei suddetti righi da NE11 a NE14, al fine di evidenziare le eccedenze d'imposta, sia estera che nazionale, relative al periodo d'imposta oggetto della dichiarazione 2008 (anno d'imposta 2007).



Le stesse modifiche hanno interessato anche il quadro ME, con riferimento alla gestione delle eccedenze di imposta nazionale e/o estera nel consolidato mondiale.

Quadro MF
Anche per quanto riguarda il quadro MF (da utilizzare in caso di consolidato mondiale), così come per il quadro NF, le modifiche apportate riguardano prevalentemente la gestione delle società non operative, di cui all'articolo 30 della legge 724/1994.
In particolare, nel rigo MF1 è stata inserita la nuova colonna 2, al fine di evidenziare l'ammontare del reddito "minimo" proprio o derivante da partecipazioni in società considerate non operative che la consolidante attribuisce al gruppo. L'importo da evidenziare in colonna 2 costituisce una quota del reddito da indicare in colonna 1.



Nelle istruzioni alla colonna 6 dei righi da MF2 a MF6 è stato precisato che a partire dalle distribuzioni deliberate dal 1° settembre 2007 non è più prevista la possibilità di detassare la quota imponibile dei dividendi distribuiti tra società aderenti alla tassazione di gruppo. Ciò in ottemperanza ai commi 33, lettera t), e 34 dell'articolo 1, Finanziaria 2008.

Sempre con riferimento alla gestione delle società non operative, nel rigo MF7 sono state aggiunte tre colonne, dove indicare:

 

  • in colonna 1, le perdite trasferite al consolidato non utilizzabili in diminuzione del reddito "minimo" attribuito dalla controllante
  • in colonna 2, il reddito o la perdita di gruppo pari alla somma degli importi di colonna 1 del rigo MF1 e di colonna 6 dei righi da MF2 a MF6
  • in colonna 3, il reddito "minimo" attribuito dalla controllante e già evidenziato nella colonna 2 del rigo MF1.



È stato, inoltre, inserito il nuovo rigo MF10 ove riportare il totale delle rettifiche di consolidamento.



Infine, nel rigo MF11 è stata introdotta la nuova colonna 1 "Perdite non compensate", nella quale vanno indicate le perdite del consolidato non utilizzabili in diminuzione del reddito "minimo" di cui alla colonna 3 del rigo MF7, tenendo conto anche delle rettifiche di consolidamento. Difatti, le perdite indicate nella colonna 1 del rigo MF7 possono essere utilizzate in diminuzione delle rettifiche di consolidamento in aumento, mentre le eventuali rettifiche in diminuzione non possono essere utilizzate a scomputo del reddito minimo di cui alla colonna 3 del citato rigo MF7. Pertanto, in tale ultima ipotesi, le rettifiche in diminuzione non utilizzabili costituiscono perdite non compensate da evidenziare nella colonna 1 del rigo MF11.
 


La perdita non compensata va riportata nei periodi d'imposta successivi, previa evidenziazione nell'apposito prospetto del quadro CS.

2 - continua. La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 5

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