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Attualità

Novità per le società non operative

Fra queste, anche la rilevanza, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, del reddito minimo

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Importanti novità sono state introdotte dalla Finanziaria 2007 alla disciplina delle società non operative o "di comodo".
Tra queste, particolare rilevanza assumono l'eliminazione della possibilità di "prova contraria", prevista per le società in oggetto, la rilevanza, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, del reddito minimo, e la riproposizione della agevolazioni riconosciute in caso di scioglimento o trasformazione in società semplice.

La disciplina delle società operative si rinviene nell'articolo 30 della legge n. 724 del 23/12/1994, successivamente modificata dalla legge 662/1996, che definisce non operative, "salvo prova contraria", le società di persone, le società di capitali e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che presentano un ammontare complessivo di ricavi, di incrementi delle rimanenze e di proventi, con esclusione di quelli straordinari, inferiore a quanto risultante dall'applicazione di determinate percentuali. La ratio della norma è quella di introdurre dei ricavi minimi per le società che presentano una sproporzione tra poste patrimoniali dell'attivo di bilancio e componenti positive di reddito e che, quindi, risultano di tipo "sospetto".

La normativa delle società di comodo ha recentemente subito modifiche anche a opera del decreto legge 223/2006, i cui interventi hanno avuto lo scopo di rendere più efficaci le disposizioni che contrastano l'attività delle società non operative.
Tale finalità è stata perseguita tramite l'innalzamento sia delle percentuali utilizzate per stabilire se le società possano rientrare nel novero delle società di comodo, sia di quelle utilizzate per stabilire l'entità del reddito minimo che deve essere obbligatoriamente dichiarato dalle società in questione. Sono state, inoltre, introdotte limitazioni alla possibilità di chiedere a rimborso, di cedere o di utilizzare in compensazione l'imposta sul valore aggiunto a credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'Iva.

Nonostante l'inasprimento della disciplina, è stata comunque riconosciuta la possibilità di disapplicare le norme antielusive in oggetto, qualora il contribuente evidenzi situazioni straordinarie che di fatto rendono impossibile il conseguimento dei parametri individuati dalla normativa, tramite la presentazione di un'istanza di interpello preventiva.

La Finanziaria 2007 (comma 109) rivisita la disciplina, eliminando la locuzione "salvo prova contraria", di cui al comma 1, articolo 30, della legge 724/1994, laddove si individuano le società considerate non operative, trasformando in questo modo la precedente presunzione relativa in una presunzione di tipo assoluto. Ciò non comporta l'impossibilità assoluta per le società in questione di dimostrare l'effettivo conseguimento di minori ricavi, ma implica la possibilità di disapplicazione delle norme tramite la presentazione di un istanza di interpello preventivo, strumento già previsto e disciplinato all'articolo 4-bis della legge n. 724/1994.

Rispetto al passato, quindi, le modifiche introdotte si risolvono nell'utilizzo dell'interpello preventivo in tutti i casi in cui le società non rispettano i parametri previsti dalla disciplina, a prescindere se ciò sia riconducibile a oggettive situazioni di "carattere straordinario", locuzione soppressa dalla legge finanziaria, o a condizioni ritenute fisiologiche per la vita aziendale.

Un'altra importante novità introdotta dalla Finanziaria 2007 riguarda la rilevanza, ai fini Irap, del reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 della legge 724/1994. Per le società e gli enti non operativi, infatti, è stata introdotta la presunzione in base alla quale il valore della produzione netta non è inferiore al reddito minimo, aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi.

Infine, permangono le agevolazioni previste nell'ipotesi di scioglimento delle società non operative ovvero di trasformazione delle stesse in società semplici. Tali agevolazioni consistono nella possibilità di usufruire di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap, pari al 25 per cento, e di un'imposta sostitutiva del 10 per cento sui saldi attivi di rivalutazione, nel non assoggettamento a Iva delle assegnazioni dei beni ai soci, con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento.

Le agevolazioni sono comunque riconosciute solo in presenza di determinate circostanze che riguardano sia i termini entro i quali deliberare lo scioglimento o la trasformazione delle società e procedere alla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, sia la trasparenza dell'assetto societario (tutti i soci devono essere persone fisiche e risultare iscritti nel libro soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della Finanziaria, o esserne iscritti entro trenta giorni, e solo in presenza di un titolo certo di possesso della partecipazione).

Tutte queste novità vanno interpretate come un ulteriore passo all'azione di contrasto dell'evasione fiscale, che da un lato inasprisce la disciplina delle società non operative, al fine di contrastare in maniera più efficace l'attività delle stesse, ma dall'altro riconosce comunque al contribuente la possibilità di dimostrare, tramite lo strumento dell'interpello preventivo, la presenza di condizioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di proventi e di rimanenze nella misura richiesta dalle disposizioni normative.

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