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Attualità

Novità in tema di imposte indirette

Sulle successioni e donazioni, spunta la franchigia per i trasferimenti tra fratelli e l'esenzione per quelli a favore di discendenti, aventi a oggetto aziende o rami di esse

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Importanti modifiche sono state apportate ad alcune norme del Testo unico dell'imposta di registro; in primo luogo, nell'articolo 10, tra i "soggetti obbligati a richiedere la registrazione", sono inclusi gli agenti di affari di mediazione, iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo, ex legge 39 del 1989, per quanto concerne le scrittura private non autenticate di natura negoziale, stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari; per la medesima tipologia di atti, gli stessi soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta di registro, essendo stati, di conseguenza, inseriti tra i soggetti obbligati al pagamento, ai sensi dell'articolo 57 del medesimo Testo unico.
Tali interventi normativi si inseriscono a pieno titolo nel disegno riformatore tracciato dal decreto legge 223/2006, come convertito dalla legge 248 del 2006.

A tal riguardo, l'articolo 22 del citato decreto legge, avente a oggetto l'obbligo di dichiarare nell'atto della cessione di un immobile l'eventuale intervento di in intermediario immobiliare, ha subito delle modifiche. Nella riformulazione della norma a opera della legge finanziaria, è stato previsto l'obbligo per il notaio di effettuare una segnalazione all'Agenzia delle entrate, nel caso in cui risulti assente l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione.
Quanto alla decorrenza, le disposizioni contenute nel riformulato articolo 22, trovano applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.

Rilevanti novità sono state, poi, apportate all'articolo 2 del decreto legge 262 del 2006, convertito dalla legge 286 del 2006, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, nella parte relativa alla istituzione (rectius reintroduzione) dell'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.

Infatti, nella parte relativa alla franchigia dall'imposta e alle aliquote, è stata introdotta per fratelli e sorelle una franchigia, più bassa di quella prevista in favore dei coniugi e dei parenti in linea retta (pari a un milione di euro, con aliquota del 4 per cento per la parte eccedente), sia per le successioni che per le donazioni e gli altri atti di trasferimento a titolo gratuito. L'imposta si applicherà, cioè, con un'aliquota del 6 per cento sul valore complessivo netto, eccedente, per ciascun beneficiario, i 100mila euro.
La previsione si configura come una soluzione intermedia tra quella citata, relativa al coniuge e ai parenti in linea retta, e quella relativa agli altri parenti, per i quali non è prevista alcuna franchigia.

Nei confronti, poi, delle persone portatrici di handicap, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1,5 milioni di euro.

Un'ulteriore disposizione normativa inserisce tra i trasferimenti non soggetti all'imposta di cui all'articolo 3 quelli, effettuati anche tramite i "patti di famiglia", regolati dagli articoli 768-bis e seguenti del Codice civile, in favore dei discendenti, aventi a oggetto aziende o rami di esse, quote sociali o azioni. L'operatività del beneficio è subordinata alla condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa, o detengano il controllo, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, e che rendano, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

Il mancato rispetto di tale condizione comporta la decadenza dal beneficio, nonché il pagamento dell'imposta, in misura ordinaria, e della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 471 del 1997, oltre che degli interessi di mora.

Altra novità concerne il trattamento fiscale da applicare alle assegnazioni ai soci, che non sono più considerate cessioni agli effetti Iva, risultando soggette all'imposta di registro in misura proporzionale, pari all'1 per cento; nel caso in cui le assegnazioni abbiano a oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo.

E' stato, infine, prorogato, al 31 dicembre 2007, il termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dell'articolo 1 della legge 266 del 2005, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.

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