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Attualità

Le novità in tema di Tariffa rifiuti

Ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo del tributo si fa riferimento alle norme dettate a partire dal 2005 per la Tarsu

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La finanziaria 2007 ha dettato importanti disposizioni in ordine alla Tariffa rifiuti, introdotta dall'articolo 49 del Dlgs n. 22/1997, che ha sostituito la "vecchia" normativa concernente la Tarsu, contenuta nel Dlgs. n. 507/1993 (articoli da 58 a 81). Le novità sono contenute nei commi 183 e 184 dell'unico articolo di cui si compone la legge 296/2006; in particolare, il comma 183 prevede che "I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre, n. 507, e successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158".
Per comprendere appieno la portata applicativa della disposizione, occorre ripercorrere, seppure brevemente, l'excursus normativo che ha caratterizzato le disposizioni dettate in tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, trattato anche su queste stesse pagine (vedi FISCOoggi del 28 settembre 2004 e del 19 gennaio 2006).

L'articolo 49 del Dlgs n. 22/1997 (decreto Ronchi) ha disposto la soppressione della tassa rifiuti "a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio", disciplinato dal regolamento di cui al Dpr n. 158/1999, prevedendo la contestuale istituzione di una Tariffa con la quale coprire "i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico".

Molto è stato detto e scritto a proposito della nuova entrata comunale e, soprattutto, sulla sua incerta natura giuridica, in conseguenza della contemporanea presenza di elementi tributari ed extratributari. Analoghe incertezze si sono registrate in giurisprudenza, con contrastanti pronunce sia a favore della natura tributaria della Tariffa (Ctp Venezia n. 5/2004 e Cassazione n. 4895/2006), che in affermazione della sua natura privatistica (Ctp Caserta n. 53/2004 e Cassazione n. 3274/2006), fino a che non è intervenuto il legislatore che, pur senza pronunziarsi sulla natura giuridica, ha comunque attribuito le controversie in materia di Tariffa rifiuti al giudice tributario.

Infatti, la legge n. 248 del 2 dicembre 2005 (di conversione del Dl 30 settembre 2005, n. 203) ha apportato alcune modifiche al decreto legislativo n. 546/1992, concernente la disciplina del processo tributario, intervenendo, fra l'altro, sull'oggetto della giurisdizione tributaria, inserendo al comma 1, lettera a), dell'articolo 2, dopo le parole "tributi di ogni genere e specie", quelle "comunque denominati". La successiva lettera b) chiarisce inequivocabilmente che "appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone(...)per lo smaltimento dei rifiuti urbani(...)".

Ma le "peripezie" della Tariffa non sono finite qui, perché, nonostante le reiterate proroghe concesse per adottare il nuovo sistema in luogo della Tarsu (fermo restando per i Comuni la possibilità di anticipare tale passaggio), la nuova entrata comunale è stata abrogata in forza delle disposizioni contenute nell'articolo 238 del Dlgs n. 152/2006, in vigore dal 29 aprile 2006, che, nell'introdurre la "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", contemporaneamente sopprime "La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11".
Con tale comma, il legislatore, intendendo evitare vuoti normativi, ha disposto che, sino all'emanazione del regolamento che detti i criteri generali, sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, e fino al compimento degli adempimenti indispensabili per l'applicazione della tariffa stessa, "continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti".

La legge finanziaria 2007 interviene sul quadro normativo sopra delineato, innanzitutto prorogando a tutto il 2007 il regime di prelievo adottato da ciascun Comune nell'anno 2006, Tarsu o Tariffa che sia (comma 184). Nello stesso comma viene anche precisato che i Comuni possono continuare ad avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 57 del Dlgs n. 22/1997, per esercitare il potere di assimilare alcuni rifiuti speciali agli urbani, vista la concreta impossibilità di fare ricorso alle disposizioni che, sullo stesso argomento, detta il Dlgs n. 152/2006, ancora mancante dei relativi decreti di attuazione.
Il problema non è secondario, visto che il potere di assimilazione deve essere esercitato con deliberazione adottata nell'ambito del regolamento che disciplina il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e, dopo l'entrata in vigore del Dlgs n. 22/1997, non può ritenersi legittima la cosiddetta "assimilazione implicita", che in passato veniva posta in essere a mezzo di semplice menzione delle attività interessate nell'elencazione delle classi di utenza assoggettabili alla tassa.

Ma la vera novità della Finanziaria 2007 in materia di Tassa rifiuti risiede nel comma 183, che estende anche a detta entrata le norme in precedenza dettate, con riferimento alla Tarsu, dalla legge finanziaria per il 2005. Infatti, il comma 340 della legge n. 311/2004 aveva disposto che "A decorrere dal 1 gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138".
Ciò significa che, da tale data, la superficie sulla quale gli uffici comunali possono calcolare l'imposta dovuta dai soggetti passivi della Tarsu (seppure limitatamente alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, già censite nel catasto edilizio urbano) è soggetta allo "zoccolo duro" dell'80 per cento della superficie catastale, determinata tenendo conto di quanto previsto, appunto, dal Dpr n. 138/1998 che, all'allegato "C", detta precisi criteri per determinare esattamente la superficie catastale delle predette unità immobiliari.

La disposizione prosegue prevedendo una serie di adempimenti a carico degli enti locali che, in caso di immobili già denunciati, modificano d'ufficio le superfici inferiori, dandone comunicazione agli interessati, mentre, nel caso di carenza dei dati catastali, saranno gli stessi soggetti privati intestatari catastali a fornire al competente ufficio provinciale del Territorio, su richiesta del Comune, la planimetria catastale dell'immobile, per l'eventuale, conseguente modifica.

Pertanto, con l'entrata in vigore della legge finanziaria 2007, la modifica della superficie imponibile ai fini della Tarsu ha effetti anche per il calcolo della Tariffa: tuttavia, mancando nell'articolo 49 del Dlgs n. 22/1997 una norma simile a quella di cui all'articolo 70 del Dlgs n. 507/1993, si è provveduto a incidere direttamente sul calcolo della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche, di cui all'allegato 1, punto n. 4, del Dpr n. 158/1999 contenente il cosiddetto "metodo normalizzato".

Un'ulteriore novità è contenuta nel comma 106, con il quale viene disposto che "I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi". La norma è chiaramente finalizzata a implementare le attività di contrasto all'evasione immobiliare, acquisendo ulteriori dati e notizie anche sulle unità immobiliari oggetto del servizio di smaltimento dei rifiuti svolto in regime di concessione, che possano avere rilevanza ai fini dell'accertamento dei redditi immobiliari.

Il successivo comma 107 prevede l'emanazione di un provvedimento dirigenziale, contenente il modello di comunicazione dei dati che i soggetti gestori dovranno inviare - annualmente e per via telematica - all'Agenzia delle entrate.
Infine, per rendere più cogente l'esecuzione dell'obbligo di trasmissione dei predetti dati, il comma 108 dispone che, in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, il gestore del servizio rifiuti risponda della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11 del Dlgs 471/1997.

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