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Attualità

Le novità di "Unico persone fisiche 2007", terzo fascicolo (1)

Si parte con l'esame del quadro RE, in cui dichiarare i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

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Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio scorso (supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007), è stato approvato il modello di dichiarazione "Unico PF - 2007", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2007, per il periodo d'imposta 2006, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.
Sul sito Internet delle Entrate sono disponibili i modelli e le relative istruzioni da utilizzare per la compilazione della dichiarazione riguardante il periodo d'imposta 2006.

Esaminiamo le modifiche che hanno interessato i quadri del modello Unico Persone fisiche, terzo fascicolo.

Quadro RE
Rispetto alla versione dello scorso anno, il quadro in cui dichiarare i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, ha subito diverse modifiche.

Il comma 29 dell'articolo 36, Dl 4 luglio 2006, n. 223, ha modificato in modo forte le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo. La disposizione ha inserito nell'articolo 54 del Tuir i nuovi commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
Il nuovo comma 1-quater stabilisce che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale. Tale corrispettivo deve essere indicato nel rigo RE3, colonna 2, indicante gli altri proventi lordi.

Il richiamato decreto legge n. 223 ha introdotto nel comma 1 dell'articolo 17 del Tuir, relativo al regime della tassazione separata, la lettera g-ter), la quale prevede che, nel caso in cui il compenso derivante dalla cessione delle clientela o di elementi immateriali sia riscosso in un'unica soluzione, al contribuente è riconosciuta la facoltà di assoggettare tale importo a tassazione separata (da indicare nel quadro RM contenuto nel modello Unico Persone fisiche, secondo fascicolo).
Si precisa che, il regime di tassazione separata è applicabile anche nel caso in cui il corrispettivo sia percepito in più rate, purché nel medesimo periodo d'imposta; in caso contrario, la modalità di tassazione è quella ordinaria.



I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 54 del Tuir stabiliscono che assumono rilevanza reddituale le plusvalenze e le minusvalenze realizzate attraverso l'estromissione di beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte e di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni, e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.
Il valore delle plusvalenze deve essere indicato nel nuovo rigo RE4, mentre il valore delle minusvalenze deve essere indicato nel nuovo rigo RE18.



La nuova formulazione del comma 5 dell'articolo 54 del Tuir stabilisce che non sono soggette al limite di deducibilità del 2 per cento dell'ammontare dei compensi annui e, quindi, sono integralmente deducibili le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi nel caso in cui siano sostenute direttamente dal committente per conto del professionista medesimo e da questi addebitate in fattura. Tali spese vanno indicate nella colonna 1 del rigo RE15. Nella colonna 2 del medesimo rigo devono essere indicate le spese effettivamente sostenute dal professionista, e nella colonna 3 va iscritto l'importo totale deducibile(1). Si precisa che l'importo deducibile di colonna 2, non può essere superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi annui percepiti.



Ulteriore novità riguarda la modifica radicale del regime di riporto delle perdite di lavoro autonomo e di imprese minori, disposta dal comma 27 dell'articolo 36, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, che ha riformulato l'articolo 8 del Tuir. La disposizione(1) stabilisce che i lavoratori autonomi e le imprese minori hanno la possibilità di dedurre le perdite unicamente dai redditi della stessa categoria di quella che le ha generate (come già avviene per i soggetti in contabilità ordinaria). Pertanto, per effetto della modifica dei commi 1 e 3 del richiamato articolo 8 del Tuir , è stata eliminata la possibilità per i soggetti che producono reddito di lavoro autonomo e per le imprese minori, di cui all'articolo 66 del Tuir, di portare in deduzione le perdite d'esercizio dal proprio reddito complessivo. Tale compensazione poteva avvenire esclusivamente nel periodo d'imposta in cui le perdite si erano prodotte, escludendo, quindi, la possibilità di riportarle in esercizi successivi. Le perdite possono essere adesso scomputate, sempre dai redditi della stessa specie, nei successivi periodi d'imposta ma non oltre il quinto. Si passa, in sostanza, da un regime di compensazione orizzontale a uno verticale che diventa, adesso, il regime normale delle perdite per la generalità dei contribuenti. Infine, anche nei confronti delle imprese minori e degli esercenti arti e professioni, trova applicazione il comma 2 dell'articolo 84 del Tuir che disciplina il riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi tre esercizi di attività.

Per quanto sopra esposto, ai fini della compilazione del quadro RE, qualora nel rigo RE23 o nel rigo RE24 (in caso di adozione del regime forfetario per la determinazione del reddito imponibile) risulti un reddito, è stata prevista la possibilità di compensare tale reddito con l'eventuale perdita di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti risultante nel rigo RH14 (del quadro RH contenuto nel modello Unico Persone fisiche, secondo fascicolo), che deve essere indicata nel rigo RE25.
Si sottolinea che l'eventuale perdita riportabile dal rigo RH14 non potrà essere superiore al reddito di lavoro autonomo risultante dal rigo RE23 o nel rigo RE24. Qualora, dopo le predette compensazioni, risulti ancora una perdita residua, questa dovrà essere indicata nel campo 1 del rigo RS10 del prospetto delle "Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno", se riportabile con limiti temporali, ovvero nel rigo RS10, colonna 2, se trattasi di perdite riportabili senza limite di tempo.



1 - continua. La seconda puntata sarà pubblicata lunedì 19

NOTE:
1) Corrispondente alla somma del rigo RE15, colonna 1, e la parte deducibile di RE15, colonna 2.

2) Si rende applicabile ai redditi e alle perdite realizzati dal periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006.

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