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Attualità

Le novità di "Unico persone fisiche 2007", terzo fascicolo (2)

Le modifiche al quadro RG, compilato dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata

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Quadro RG
Il quadro RG deve essere compilato dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata, di cui all'articolo 18 del Dpr n. 600 del 1973.

Tra le novità che hanno interessato il quadro RG, occorre segnalare che, in relazione all'indicazione del reddito degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima, il cui importo deve essere inserito nella colonna 4 del rigo RG9, si dovrà tener conto delle disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto legge 1° febbraio 2006, n. 23(1).



Sostanziali modifiche sono intervenute anche in riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali.
Nel dettaglio il Dl 4 luglio 2006 n. 223 ha introdotto le seguenti disposizioni:

  1. l'articolo 36, comma 5, ha modificato l'articolo 102, comma 3 del Tuir, prevedendo l'esclusione dell'ammortamento anticipato per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir. Le modifiche all'articolo 102 del Tuir si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, e riguardano anche i beni "acquistati nel corso di precedenti periodi d'imposta", così come stabilito dal comma 6 del medesimo decreto legge
  2. l'articolo 36, comma 6-bis, ha inserito il secondo periodo al comma 7 dell'articolo 102 del Tuir, stabilendo che "Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2 dell'art. 164 del TUIR". La disposizione si applica, come stabilito dal comma 6-ter del medesimo decreto, ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 12 agosto 2006(2)
  3. l'articolo 36, comma 7, sostituito dall'articolo 2, comma 18, lettera a), del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, è intervenuto in tema di ammortamento dei fabbricati strumentali, stabilendo che "ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza". Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi precedenti
  4. l'articolo 37, comma 45, ha modificato l'articolo 103, comma 1, del Tuir, prevedendo che il limite massimo deducibile delle quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi e know how, è incrementato da un terzo al 50 per cento del costo; il limite massimo delle quote di ammortamento deducibili dei marchi di impresa è, invece, ridotto da un decimo a un diciottesimo del costo. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. Con riferimento ai brevetti industriali, il comma 46 del medesimo articolo ha stabilito, inoltre, che la nuova misura dell'ammortamento deducibile si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data del 4 luglio 2006, ovvero nei cinque anni precedenti.

Nel rigo RG16 andranno, pertanto, indicate le quote di ammortamento calcolate tenuto conto delle disposizioni di cui sopra.



Si segnala, inoltre, che l'articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 262/2006, ha inserito, nell'articolo 110 del Tuir, il comma 12-bis, in tema di indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi provenienti da operazioni intercorse con soggetti aventi regimi fiscali privilegiati, stabilendo che la disposizione di cui al comma 10 dell'articolo 110 del Tuir, salvo quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo, si applica anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea, aventi regimi fiscali privilegiati. Pertanto, nel rigo RG19 devono essere indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o Territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato, per le quali, per effetto dell'esclusione di cui all'articolo 110, comma 11, del Tuir, non opera l'indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-bis del medesimo articolo.



Da sottolineare che il comma 397 dell'unico articolo della Finanziaria 2007 ha prorogato per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 106, legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006), in base al quale la deduzione forfetaria per spese non documentate, di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del Tuir, a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, compete anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti(3). Tale deduzione deve essere indicata nel rigo RG20, colonna 2, tra gli altri componenti negativi.
Nel medesimo rigo non andranno più indicate le minusvalenze derivanti dall'assegnazione dei beni ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, in quanto indeducibili in base all'articolo 36, comma 18, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, che ha modificato l'articolo 101, comma 1, del Tuir.



Infine, l'articolo 36, comma 9, del Dl n. 223/2006 ha modificato l'articolo 115, comma 3, del Tuir, stabilendo che "Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate"; pertanto, nel rigo RG30, colonna 1, devono essere indicati i redditi attribuiti da una società trasparente con esercizio successivo alla data del 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del Dl n. 223/2006(4).

Qualora nel rigo RG30, colonna 2, risultasse una perdita, da quest'anno essa potrà essere utilizzata per compensare esclusivamente eventuali redditi d'impresa indicati nel quadro RH e/o nel quadro RD. Se, invece, nella colonna 2, del rigo RG30 è indicato un reddito, questo potrà essere compensato con eventuali perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone e assimilate, esercenti l'attività d'impresa, nonché da partecipazione in società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del Tuir, risultanti dal quadro RH (modello Unico Persone fisiche, secondo fascicolo), che devono essere indicate nella colonna 2 del rigo RG31 e fino a concorrenza dell'importo del rigo RG30, colonna 2. Se le perdite di cui sopra sono inferiori all'importo di rigo RG30, colonna 2, può essere effettuata la compensazione con l'eventuale eccedenza di perdite pregresse, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, indicando quest'ultime nella colonna 1 del rigo RG31. Si sottolinea, tuttavia, che le perdite pregresse non potranno essere utilizzate per compensare i redditi provenienti da società trasparenti con esercizio successivo al 4 luglio 2006, indicati in colonna 1 del rigo RG30.
Qualora, dopo le predette compensazioni, risulti una perdita residua, questa deve essere indicata nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle "Perdite di impresa non compensate nell'anno".



In riferimento al rigo RG33, si evidenzia la cancellazione della colonna 1, contenente i crediti d'imposta limitati sui fondi Oicvm, poiché la Commissione europea ha dichiarato incompatibile il regime fiscale agevolato di cui all'articolo12 del Dl n. 269/2003 (in materia di incentivi fiscali a favore di taluni Oicvm) con l'articolo 87 del Trattato.



A conclusione delle novità che hanno interessato il quadro RG, si segnala che è stata eliminata a margine del presente quadro, la casella "Liquidazione volontaria", che doveva essere barrata per segnalare all'Amministrazione finanziaria che il periodo d'imposta oggetto della dichiarazione non era un normale periodo di svolgimento dell'attività, in quanto l'impresa era posta volontariamente in liquidazione, ai sensi dell'articolo 182 del Tuir. A seguito della modifica dell'articolo 8 del Tuir, apportata dal comma 27 del Dl n. 223/2006 in tema di riporto delle perdite, tale casella non è più necessaria.

2 - continua. La terza puntata sarà pubblicata giovedì 22; la prima è su FISCOoggi di giovedì 15

NOTE:
1) Tale disposizione ha previsto, in riferimento all'anno 2006, per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1 del citato decreto, che il relativo reddito dei fabbricati di cui all'articolo 90 del Tuir non concorre alla formazione del reddito imponibile per la durata della sospensione legale dell'esecuzione, con un massimo di sei mesi ai sensi del precedente articolo 1.

2) Data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 223/2006 (legge 4 agosto 2006, n. 248 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11/8/2006, n. 186).

3) Si veda anche in FISCOoggi del 23 gennaio 2007, "Per gli autotrasportatori gli aiuti vengono dal passato" di Debora Ricco.

4) Risultante dalla differenza tra i redditi positivi indicati nel rigo RS19, colonna 2, nel caso in cui risulti barrata la casella di colonna 1, e la somma degli importi negativi indicati nel rigo RS19, colonna 2; se tale differenza è negativa indicare zero.

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