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Attualità

Le novità di "Unico persone fisiche 2007", terzo fascicolo (4)

Eliminata, dal quadro utilizzato dagli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria, la colonna 2 del rigo RF4

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Quadro RF
Il quadro RF deve essere utilizzato dagli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria.

Riguardo ai componenti negativi dedotti extracontabilmente, ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del Tuir, va evidenziata la cancellazione della colonna 2 del rigo RF4. La modifica si è resa necessaria dal momento che, nella sezione II del quadro EC è stata disattivata la colonna 2 del rigo EC7(1).

Ulteriore modifica consiste nell'inserimento del nuovo rigo RF17 destinato ad accogliere le spese per i mezzi di trasporto, indeducibili ai sensi dell'articolo 164 del Tuir. Il comma 71 dell'articolo 2 del Dl n. 262/2006 ha modificato, con effetti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 1, lettere a), b) e b-bis), del Tuir, escludendo la possibilità di dedurre il 50 per cento delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, stabilendo, inoltre, che per quanto concerne i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti può essere dedotto solo l'importo costituente reddito di lavoro per questi ultimi.



L'articolo 36, comma 18, Dl n. 223/2006, ha modificato il comma 1 dell'articolo 101 del Tuir, stabilendo l'indeducibilità delle minusvalenze derivanti dalla destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006. Tali minusvalenze devono essere evidenziate nel rigo RF18, colonna 1. In tale colonna deve anche essere indicato l'importo delle minusvalenze realizzate, a norma dell'articolo 101 del Tuir, sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni, che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 del Tuir, fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo, ai sensi dell'articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del Dl n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni dalla legge n. 248 del 2005.



Nel rigo RF20 vanno indicate le quote di ammortamento indeducibili, in tutto o in parte, relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili, di cui agli articoli 102, 103 e 104 del Tuir. Al fine della compilazione del predetto rigo, è necessario sottolineare le modifiche apportate dal Dl n. 223/2006 in tema di quote di ammortamento. Nel dettaglio:

  • l'articolo 36, comma 5, ha modificato l'articolo 102, comma 3, del Tuir, ha escluso l'ammortamento anticipato per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir. La modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dl n. 223/2006, e riguarda anche i beni "acquistati nel corso di precedenti periodi d'imposta"
  • l'articolo 36, comma 6-bis, ha inserito il secondo periodo al comma 7 all'articolo 102 del Tuir, stabilendo che "Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2 dell'art. 164 del TUIR(2)". La disposizione si applica, come stabilito dal comma 6-ter del medesimo decreto, ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 12 agosto 2006(3)
  • l'articolo 36, comma 7, sostituito dall'articolo 2, comma 18, lettera a), del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, interviene in tema di ammortamento dei fabbricati strumentali, stabilendo che "ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza". La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dl n. 223/2006, anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi precedenti
  • l'articolo 37, comma 45, ha modificato l'articolo 103, comma 1, del Tuir, prevedendo che il limite massimo deducibile delle quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi e know how, è incrementato da un terzo al 50 per cento del costo; il limite massimo delle quote di ammortamento deducibili dei marchi di impresa è, invece, ridotto da un decimo a un diciottesimo del costo. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. Con riferimento ai brevetti industriali, il comma 46 del medesimo articolo ha stabilito, inoltre, che la nuova misura dell'ammortamento deducibile si applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data del 4 luglio 2006, ovvero nei cinque anni precedenti.



Ulteriore novità riguarda la compilazione del rigo RF26: l'articolo 1, comma 6, del Dl n. 262/2006, ha inserito nell'articolo 110 del Tuir, il comma 12-bis, in tema di indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi provenienti da operazioni intercorse con soggetti aventi regimi fiscali privilegiati, stabilendo che la disposizione di cui al comma 10, dell'articolo 110 del Tuir, salvo quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo, si applica anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o Territori non appartenenti all'Unione europea, aventi regimi fiscali privilegiati.



Infine, l'articolo 36, comma 9, del Dl n. 223/2006, ha modificato l'articolo 115, comma 3, del Tuir, stabilendo che "Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate". Pertanto nel rigo RF52, colonna 1, devono essere indicati i redditi attribuiti da una società trasparente con esercizio successivo alla data del 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del Dl n. 223/2006(4).
Qualora nel rigo RF52, colonna 2, risultasse una perdita, questa potrà essere utilizzata per compensare esclusivamente eventuali redditi d'impresa indicati nel quadro RH e/o nel quadro RD. Se tale perdita non viene compensata, o viene compensata solo in parte, l'eventuale perdita residua deve essere indicata nella colonna 6 del rigo RS11, del quadro RS, nel "Prospetto delle perdite d'impresa", nel caso in cui sia riportabile con limiti temporali, ovvero nel rigo RS12, se trattasi di perdite riportabili senza limiti di tempo.



Se, invece, la colonna 2 del rigo RF52 evidenzia un reddito, questo potrà essere abbattuto con eventuali perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone e assimilate, esercenti l'attività d'impresa, nonché da partecipazione in società che abbiano optato per il regime di trasparenza, ai sensi dell'articolo 116 del Tuir, risultanti dal quadro RH (contenuto nel modello Unico Persone fisiche, secondo fascicolo).
Tali perdite devono essere indicate nel rigo RF53, colonna 2, fino a concorrenza dell'importo del rigo RF52, colonna 2.
Se le perdite sono inferiori all'importo del rigo RF52, colonna 2, può essere effettuata la compensazione con l'eventuale eccedenza di perdite pregresse, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, indicando queste ultime perdite nella colonna 1 del rigo RF53.
Si sottolinea che le perdite pregresse non possono essere utilizzate per compensare i redditi provenienti da società trasparenti con esercizio successivo al 4 luglio 2006 (indicati in colonna 1 del rigo RF52).
Qualora, dopo le predette compensazioni, risultasse una perdita residua, questa deve essere indicata nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle "Perdite di impresa non compensate nell'anno".

Si è resa, infine, necessaria la cancellazione della colonna 1 del rigo RF55, contenente i crediti d'imposta limitati sui fondi Oicvm poiché la Commissione europea ha dichiarato incompatibile il regime fiscale agevolato di cui all'articolo12 del Dl n. 269/2003 (in materia di incentivi fiscali a favore di taluni Oicvm) con l'articolo 87 del Trattato.

Da ultimo,si sottolinea che la sezione "Certificazione tributaria", è stata spostata nel frontespizio del presente modello.

4 - continua. La quinta puntata su FISCOoggi di giovedì 29; le prime tre sono state pubblicate nei giorni 15, 19 e 22 marzo

NOTE:
1) Il comma 20 dell'articolo 36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ha abrogato il comma 3 dell'articolo 93 del Tuir, escludendo, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006, la possibilità di svalutare, per rischio contrattuale, le rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

2) Coefficienti ministeriali previsti dal Dm 31 dicembre 1988.

3) Data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 223/2006 (legge 4 agosto 2006, n. 248 , pubblicata nella GU dell'11/8/2006, n. 186).

4) Risultante dalla differenza tra i redditi positivi indicati nel rigo RS19, colonna 2, nel caso in cui risulti barrata la casella di colonna 1, e la somma degli importi negativi indicati nel rigo RS19, colonna 2; se tale differenza è negativa, indicare zero.

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