Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

Novità in Unico per le società di persone (4)

Quadri RY (imposte sostitutive su rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, riconoscimento dei maggiori valori iscritti, saldo di rivalutazione, aree fabbricabili), RS (prospetti comuni ai quadri RF e RG)

_762.jpg
Quadri RY (imposte sostitutive su rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, riconoscimento dei maggiori valori iscritti, saldo di rivalutazione, aree fabbricabili), RS (prospetti comuni ai quadri RF e RG)
Tra i quadri che hanno subito modifiche sostanziali rispetto al modello del 2005, sono da segnalare quelli denominati RY e RS.

Quadro RY - Imposte sostitutive su rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, riconoscimento dei maggiori valori iscritti, saldo di rivalutazione e aree fabbricabili
Il quadro RY, tradizionalmente destinato alla determinazione delle imposte sostitutive, è stato quest'anno completamente rimodulato per attuare le disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006).
Sono scomparsi, ovviamente, i riferimenti alle agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 473 e 474, della legge n. 311 del 2004 (Finanziaria 2005) e contemplate nel quadro RY del modello dello scorso anno.
L'attuale quadro RY consta di tre sezioni: la prima riguardante i beni d'impresa e le partecipazioni, la seconda il saldo di rivalutazione e la terza le aree fabbricabili.

La prima sezione, a sua volta divisa in due sottosezioni identificate come sezione I-A e sezione I-B, deve essere compilata dai soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 469, della legge 266/2005, in materia di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni. Tale norma ha previsto la facoltà di effettuare le rivalutazioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 342, anche per i beni risultanti dal bilancio relativo al periodo d'imposta 2004.
In particolare, gli articoli da 10 a 13 della legge anzidetta consentono la rivalutazione dei beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché delle partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni. Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e dell'Irap pari al 12 o al 6 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o meno.
La sezione I-A è destinata ad accogliere tali operazioni; essa consta di tre righi per la rivalutazione, rispettivamente, dei beni ammortizzabili, di quelli non ammortizzabili e delle partecipazioni. A ogni rigo corrispondono due colonne: una relativa all'importo della rivalutazione, l'altra all'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi che si ottiene applicando all'importo della colonna 1 l'aliquota indicata affianco.
L'articolo 14 della legge 342/2000 consente invece di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori di cui sopra a condizione che i relativi beni, purché ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 10 della predetta legge, siano ancora presenti nel bilancio in cui è operato il riallineamento. La sezione I-B è naturalmente strutturata in maniera simile a quella precedente.



La seconda sezione deve essere compilata dai soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 472, della legge 266/2005. Tale comma consente, ai soggetti che abbiano proceduto alla rivalutazione prevista dal comma 469, di assoggettare, in tutto o in parte, il saldo di rivalutazione risultante a imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e dell'Irap del 7 per cento sullo stesso.



La terza sezione deve essere compilata dai soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 473, della legge 266/2005. Tale norma ha previsto la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli da 10 a 15 della legge 342/2000 anche per i beni (le aree fabbricabili non ancora edificate o risultanti tali a seguito di demolizione di edifici preesistenti) risultanti dal bilancio relativo al periodo d'imposta 2004 e per il riconoscimento dei maggiori valori iscritti. L'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni e sui maggiori beni è commisurata al 19 per cento del valore degli stessi.



Quadro RS - Prospetti comuni ai quadri RF e RG
Rispetto al modello dello scorso anno, il quadro RS, contenente prospetti comuni ai quadri RF e RG, oltre ad aver perso le sezioni relative alla detassazione del reddito ai sensi dell'articolo 4 della legge 383/2001 e agli investimenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 269/2003, ha visto l'introduzione, nella sezione dedicata alla trasformazione da società soggetta all'Ires in società di persone, di due righi per l'indicazione delle perdite trasferite a seguito dell'operazione anzidetta.
Nel primo, rigo RS5, vanno riportate le perdite non compensate dalla società di capitali prima della trasformazione che possono essere computate in diminuzione del reddito non oltre il quinto periodo d'imposta successivo a quello della formazione. L'indicazione deve avvenire, naturalmente, per anno di formazione. Il primo anno riportato è il 2000 in quanto la perdita a esso riferibile può essere utilizzata al massimo nel 2005. Nel secondo, rigo RS6, vanno invece indicate le perdite illimitatamente riportabili, perché ad esempio realizzate nei primi tre periodi d'imposta.




4 - fine. Le prime tre puntate sono state pubblicate nei giorni 2, 4 e 8 maggio
URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/novita-unico-societa-persone-4