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Attualità

Nuda proprietà, la vendita spoglia dal beneficio "prima casa"

Mantenimento di usufrutto e residenza non salvano il contribuente dalla "restituzione" delle tasse risparmiate all'atto dell'acquisto

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Anche la cessione della nuda proprietà comporta la decadenza dai benefici "prima casa" quando la vendita è effettuata prima del decorso del quinquennio dalla data dell'acquisto. In tal caso, la perdita del beneficio riguarda la parte di prezzo corrispondente al diritto parziario ceduto, calcolato applicando al prezzo dichiarato nell'atto di acquisto i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto, riportati nel prospetto allegato al testo unico dell'imposta di registro, con riferimento alla data in cui il diritto è stato acquisito. Lo ha chiarito l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 213/E.

L'Amministrazione ha anche precisato che la stessa operazione di vendita, benché posta in essere entro il quinquennio dall'acquisto, non genera una plusvalenza tassabile quando l'immobile è stato destinato ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, per la maggior parte del periodo compreso tra l'acquisto e la successiva cessione.

Per completezza si ricorda, in relazione al primo punto, che in caso di vendita o donazione degli immobili acquistati con i benefici "prima casa", prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonchè una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se, invece, si tratta di cessioni soggette a Iva, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti recupererà nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, irrogando, nel contempo, la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono in ogni caso dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico.
Non si decade dai benefici in questione se il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile, procede all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

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