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Attualità

La nuova disciplina delle auto aziendali

Reintrodotta per le imprese la parziale deducibilità dei costi di quelle non strumentali Deduzione innalzata dal 25 al 40 per cento per i professionisti.

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Nella determinazione del reddito di lavoro dipendente, si considera il 30 per cento, e non più il 50, del costo forfetario dell'auto ricevuta in uso promiscuo dal datore di lavoro, risultante dall'applicazione delle tabelle Aci. In materia di redditi d'impresa, per gli automezzi aziendali non strumentali viene ripristinata una parziale deducibilità . Innalzata al 40 per cento la percentuale di deducibilità per le auto dei professionisti. Sono, in sintesi, le principali novità, in materia di deducibilità dei costi delle auto aziendali, contenute nel decreto legge n. 81, sull'extra gettito fiscale.

Relativamente al reddito di lavoro dipendente, l'articolo 15-bis, comma 7, lettera a), del decreto in oggetto, modifica l'articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, che disciplina la determinazione della componente in natura della retribuzione (fringe benefit) quando tale componente deriva dalla concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, di motocicli e ciclomotori, sia per fini personali che aziendali (cosiddetto uso promiscuo).

In particolare, la norma prevede che nella determinazione del reddito di lavoro dipendente si consideri il 30 per cento (in luogo del 50 per cento fissato dal decreto legge n. 262 del 2006) del costo forfetario risultante dall'applicazione delle tabelle Aci. Quest'ultimo consiste nell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dallo stesso Aci.

Con riferimento al reddito d'impresa, l'articolo 15-bis, comma 7, lettera b), del decreto in oggetto modifica l'articolo 164, comma 1, lettera b) del Tuir, prevedendo la deducibilità del 40 per cento delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad autovetture e autocaravan, di cui alle lettere a) e m) dell'articolo 54 del decreto 30 aprile 1992, n. 285, ciclomotori e motocicli. In particolare, sono previste due percentuali di deducibilità:

  • 40 per cento, che troverà applicazione dal periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 (e, quindi, in sede di compilazione dell'Unico 2008 e di versamento in acconto dell'Irpef, Ires e Irap 2008)
  • 20 per cento, che si applica per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006 e che, senza determinare una rielaborazione dell'Unico 2007, può essere fatta valere in sede di versamento (entro il 30 novembre 2007) della seconda o unica rata di acconto dell'Irpef, Ires e Irap 2007.

La percentuale di deducibilità applicabile ai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza rimane fissata all'80 per cento.

Con riferimento al reddito di lavoro autonomo, il citato articolo 15-bis, comma 7, lettera b), interviene sul limite di deducibilità delle sopraccitate spese, sostenute nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale o associata; viene previsto un aumento di deducibilità dal 25 al 40 per cento.
A tal riguardo, sono previste due percentuali di deducibilità:

  • 40 per cento, che troverà applicazione dal periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 (e quindi in sede di compilazione dell'Unico 2008 e di versamento in acconto dell'Irpef, Ires e Irap 2008)
  • 30 per cento, che si applica per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006 e che, senza determinare una rielaborazione dell'Unico 2007, può essere fatta valere in sede di versamento (entro il 30 novembre 2007) della seconda o unica rata di acconto dell'Irpef, Ires e Irap 2007.

Per quanto riguarda i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, ovvero da utilizzare sia per esigenze lavorative che per quelle personali, l'articolo 15-bis, comma 7, lettera b), del decreto in oggetto, modifica l'articolo 164, comma 1, lettera b-bis del Tuir, stabilendo che nella determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo sarà possibile dedurre soltanto il 90 per cento delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel citato articolo 164 del Tuir, e sempre che i veicoli siano stati concessi in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Nella previgente disciplina, prevista dal decreto legge n. 262 era, invece, prevista la deduzione dell'importo costituente reddito di lavoro e corrispondente al fringe benefit portato a tassazione in capo al dipendente.

Anche in tale ipotesi sono previste due diverse percentuali di deduzione:

  • 90 per cento, applicabile, a regime, dal periodo d'imposta in corso al 27 giugno 2007
  • 65 per cento, da considerare ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto 2007.


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