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Attualità

Nuova prestazione di garanzia
per i depositi fiscali senza requisiti

Integrata la disciplina sui depositi commerciali di gas e petrolio di modesta capacità di stoccaggio per consentire la possibilità di un utilizzo temporaneo dello stesso da parte dell’esercente

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Definite le misure attuative della disposizione del Tua (articolo 23, comma 12 Dlgs n. 504/1995) che prevede, a seguito delle modifiche apportate dal Dl n. 21/2022, la sospensione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli dell’autorizzazione al deposito fiscale in caso di assenza dei requisiti richiesti e la possibilità per il depositario di essere autorizzato dalla stessa Agenzia, previo invio di un’istanza, a proseguire l’attività in regime di deposito fiscale per 12 mesi. Le modalità operative sono stabilite con il decreto del 17 maggio 2023 del vice ministro dell’Economia e delle finanze, di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Lo rende noto il Dipartimento delle finanze, che chiarisce che l’intervento normativo ha risposto alla necessità di integrare la disciplina inerente l’operatività in regime di deposito fiscale dei depositi commerciali di modesta capacità di stoccaggio prevedendo un’alternativa alla mera sospensione della relativa autorizzazione.

Il soggetto che intende accedere al regime temporaneo dovrà prestare apposita garanzia. Trascorsi i 12 mesi di proroga se non sono state ripristinate le condizioni di garanzia necessarie l’autorizzazione a operare in regime di deposito fiscale è revocata.

La sospensione del regime di deposito fiscale prende il via da una comunicazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in cui sono indicati gli elementi che hanno fatto venir meno le condizioni richieste dalla normativa sulla base dei dati rilevati dalle contabilità presentate.

L’esercente ha 20 giorni di tempo dalla comunicazione per presentare elementi che provino invece la sussistenza delle condizioni o per presentare l’istanza di prosecuzione transitoria dell’attività in regime di deposito fiscale per un periodo di 12 mesi prestando adeguata garanzia da sottoporre alla valutazione dell’Ufficio competente. In assenza di tali prove o dell’istanza di accesso al regime temporaneo, l’ufficio adotta il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione.

Il decreto chiarisce, fra l’altro, che l’importo della garanzia è determinato dall’Ufficio competente nella misura del 100% dell’accisa dovuta su prodotti energetici estratti dal deposito fiscale.

In caso di autorizzazione al regime temporaneo l’Ufficio, nell’arco dei 12 mesi, controlla la sussistenza delle condizioni di garanzia e, se le ritiene inadeguate, sospende l’autorizzazione concessa.

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