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Attualità

Nuove opportunità per l invio telematico del 770 semplificato

I sostituti che presentano la dichiarazione in due parti potranno trasmettere con ciascuna comunicazione dati anche i relativi prospetti ST e SX

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E' disponibile sul sito Internet dell'Agenzia la bozza della dichiarazione modello 770/2005 Semplificato, con le relative istruzioni, con la quale il sostituto d'imposta attesta le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del Dpr n. 600/1973.
 
Tra le principali novità di quest'anno, si segnalano le nuove opportunità previste per la trasmissione telematica della dichiarazione da effettuarsi entro il 30 settembre 2005.
In particolare, per l'ipotesi di trasmissione integrale del modello di dichiarazione, le precedenti istruzioni prevedevano, in capo al sostituto d'imposta tenuto anche alla presentazione del modello 770 Ordinario, l'obbligo di trasmettere il 770 Semplificato senza i prospetti ST e SX, dovendo i relativi dati essere unitariamente evidenziati nei quadri ST e SX del 770 Ordinario.
 
Le nuove istruzioni, pur confermando la precedente impostazione, prevedono ora per il sostituto d'imposta tenuto alla presentazione anche del 770 Ordinario, la facoltà di inviare telematicamente il 770/2005 Semplificato comprensivo dei prospetti ST e SX. Tale facoltà è subordinata alla circostanza che il sostituto non abbia operato compensazioni 'interne', ai sensi dell'articolo 1 del Dpr n. 445 del 10 novembre 1997, tra i versamenti attinenti al 770 Semplificato (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo) e quelli relativi al 770 Ordinario (redditi di capitale).
 
Con riferimento alla diversa ipotesi di trasmissione del 770 Semplificato in due parti, le istruzioni del modello per il 2004 consentivano di trasmettere telematicamente in tempi diversi le Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente e quelle di lavoro autonomo, ma precludevano la possibilità di suddividere anche i prospetti ST e SX dovendo tali prospetti tener conto dei versamenti e delle compensazioni complessivamente effettuati.
 
In particolare, in assenza del modello Ordinario, l'obbligo di inviare i prospetti era posto a carico del soggetto tenuto alla trasmissione delle Comunicazioni dati certificazioni di lavoro dipendente.
e nuove istruzioni sulla trasmissione separata delle Comunicazioni, al fine di riconoscere maggiore autonomia alle diverse categorie interessate (consulenti del lavoro e professionisti), prevedono oggi la possibilità di inviare unitamente a ciascuna comunicazione dati anche i relativi prospetti ST e SX sempreché risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
  • che debbano essere trasmesse sia Comunicazioni dati lavoro dipendente e assimilati, sia Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
  • che non siano state effettuate compensazioni 'interne' tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.
L'opzione per la modalità di invio separato delle Comunicazioni e dei relativi prospetti comporterà, per il sostituto d'imposta, l'obbligo di indicare all'interno di ciascun prospetto dei versamenti quei soli codici tributo che si ricollegano alla rispettiva comunicazione risultando, diversamente, impedita la trasmissione telematica della dichiarazione nella modalità di invio separato (ad esempio, nel prospetto dei versamenti trasmesso unitamente alla Comunicazione dati certificazioni redditi di lavoro autonomo non potranno essere inseriti codici tributo attinenti al mondo delle ritenute operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati).
Il sostituto d'imposta che opta per la modalità di invio separato della dichiarazione potrà inoltre utilizzare, a scomputo delle ritenute operate, esclusivamente crediti aventi la stessa natura delle ritenute oggetto della compensazione interna (ad esempio, una eccedenza di versamento di ritenute su redditi di lavoro dipendente o assimilati potrà essere utilizzata a scomputo delle sole ritenute operate sui medesimi redditi).
A tal fine, è presente nel prospetto SX il nuovo Riquadro 'Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione' composto dai righi SX36 e SX37 nei quali il credito risultante dalla dichiarazione e richiesto in compensazione (SX4 colonna 5) dovrà essere ripartito secondo la sua origine (credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente e credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo).
 
Sempre nel prospetto SX sono stati previsti i due nuovi punti SX1, colonna 2 “Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale” e SX1 colonna 3 “Credito derivante da compenso per assistenza fiscale” che consentiranno all'amministrazione finanziaria il controllo formale di tutti i crediti maturati.
 
Nuovi punti (31 e 32) sono presenti anche nella Comunicazione dati certificazioni redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi: in essi andranno esposti i contributi previdenziali, a carico, rispettivamente, del datore e del lavoratore, dovuti, ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto legge 269/2003, per i redditi annui superiori a 5mila euro derivanti dalle attività contrassegnate al punto 16 della predetta Comunicazione dai codici M (lavoro autonomo occasionale) e V (provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio).
Novità caratterizzano, infine, anche la Comunicazione dati certificazioni redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, parte B - Dati fiscali, dove sono presenti, da quest'anno, i nuovi punti 70 e 83 'Codice fiscale del sostituto', volti a consentire l'identificazione (ad esempio, nel caso di operazioni straordinarie) dei soggetti diversi dal dichiarante che abbiano erogato i compensi arretrati ovvero il trattamento di fine rapporto certificati, nonché i punti 140-157 nel nuovo riquadro “Annotazioni” nei quali dovranno essere riportati i codici numerici contrassegnanti le informazioni rese al percipiente nelle annotazioni del Cud.
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