Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Attualità

I nuovi reati tributari nella prospettiva del contrasto alle frodi (1)

In campo Iva, quelle denominate "carosello" sono non solo causa di danno all'Erario, ma anche di fenomeni distorsivi della concorrenza tra imprese

_1069.jpg

Il sistema dell'Iva è vittima, sia a livello interno che nelle transazioni intracomunitarie, di numerosi comportamenti fraudolenti, intesi a sfruttare indebitamente le ipotesi di esenzione previste dal sistema stesso per incamerare l'imposta attraverso crediti e detrazioni; tale condotta consente, nelle cosiddette "frodi carosello", di cedere i beni sul mercato interno dei vari Paesi Ue a un prezzo "sottocosto", con grave distorsione della concorrenza a svantaggio degli operatori onesti.

L'opera di contrasto dei fenomeni fraudolenti in esame, secondo le linee-guida stabilite in sede comunitaria, ha richiesto sia una successione di modifiche normative sostanziali, sia l'approntamento di adeguate strategie di indagine da parte dell'Amministrazione (Agenzia delle entrate e Guardia di finanza), sia, infine, l'introduzione di specifiche fattispecie di reato in ambito penal-tributario.

Le frodi fiscali: in particolare, le frodi Iva
Gli schemi fraudolenti sempre più diffusi hanno indotto la Commissione e gli Stati membri dell'Unione europea a promuovere idonei sistemi normativi e forme di cooperazione amministrativa in grado di frenarne l'avanzata, atteso anche che, a seguito di indagini svolte nei vari Paesi, è risultato che i piani di elusione sono messi a punto da specialisti, e quelli più efficaci vengono proposti come un "prodotto" destinato alle imprese(1).

Ipotesi e schemi fraudolenti
Per meglio comprendere l'articolazione delle operazioni che concorrono all'interno di un disegno fraudolento, può essere utile esaminare (e rappresentare graficamente) una frode "reale" descritta nel corso di un'iniziativa a carattere pubblico organizzata dall'Agenzia delle entrate(2).
In tale occasione, è stato proposto il caso di un soggetto (persona fisica) che si proponeva come "soggetto vuoto" (interposto) nell'operazione, traendone una remunerazione percentualmente commisurata al valore dell'"affare", ovvero all'Iva non versata.

Tale "soggetto vuoto":

  • poteva effettuare l'acquisto senza versare l'Iva, simulando di essere esportatore abituale attraverso false dichiarazioni di intento
  • poteva non versare all'Erario l'Iva risultante dalle fatture emesse a favore dei soggetti interponenti (i quali invece potevano detrarla), essendo nullatenente e difficilmente reperibile.

 

Più in dettaglio, le operazioni si svolgevano secondo la seguente sequenza:

  • l'acquisto era effettuato scorporando l'Iva, per calcolare il prezzo di vendita "netto" 100 - 17 = 83
  • a tale prezzo era aggiunto circa il 3 per cento quale remunerazione del "soggetto vuoto" 83 + 3 = 86
  • era quindi aggiunta l'Iva al 20 per cento, che veniva riscossa dal salone 86 + 17,20 = 103,20
  • la somma riscossa serviva a pagare l'auto (100) e lo stesso interposto (3,20)
  • al salone, in definitiva, l'auto costava solamente 86 anziché 100, perché l'Iva corrisposta era chiesta allo Stato attraverso l'istituto della detrazione.

 

Considerando che, negli ultimi anni, il soggetto aveva accumulato omessi versamenti Iva per oltre 8 milioni di euro, si coglie anche la portata "economica" di un'attività criminale in fondo poco impegnativa per gli "interposti" (e altamente lucrosa per le imprese interponenti): infatti, 8 milioni di euro di imposta corrispondono a un imponibile di 40 milioni di euro, rispetto al quale il "modesto" compenso del 3,20 per cento rappresenta ben 1.280.000 euro.

Distorsioni alla concorrenza
Come è stato rimarcato, le frodi "carosello" sono causa, al di là del danno per l'Erario, di fenomeni distorsivi della concorrenza tra imprese.
Infatti, se la cessione da "A" a "B" è avvenuta a un prezzo di 1.000 euro, senza applicazione dell'Iva, in quanto non imponibile (a norma dell'articolo 28-quater, parte A), lettera a), della VI direttiva Cee), la successiva cessione da "B" a "C" può essere effettuata a un prezzo inferiore rispetto a quello del precedente passaggio (ad esempio, 900 euro + IVA al 20 per cento, per un totale di 1.080 euro).

Ciò è reso possibile dalla "scomparsa" dell'Iva da "B" dovuta all'Erario e non versata, la quale "defluirà" nelle disponibilità degli autori della frode (ai quali fanno capo, formalmente o informalmente, le "conduit companies" (cedenti), i "brokers" (intermediari), i "buffers" (società - filtro) e lo stesso "missing trader" (ovvero "B"), attraverso i meccanismi della detrazione, del rimborso o della compensazione (da parte di "C")(3). 




1 - continua. La seconda puntata sarà pubblicata martedì 19 


NOTE:
1) Relazione alla proposta di direttiva, 16 marzo 2005 COM (2005) 89 def. 

2) Ci si riferisce all'interessante intervento dell'allora direttore regionale della Liguria, Antonio Viola, nell'ambito del convegno "Frodi IVA: analisi del fenomeno e adeguatezza degli interventi di contrasto", svoltosi a Genova l'1/12/2005, e organizzato dalla direzione regionale ligure e dal Centro di diritto penale tributario di Torino. 

3) M. Peirolo, "Le "frodi carosello" in ambito intracomunitario e le recenti misure di contrasto allo studio della Commissione UE", Il Fisco n. 32 - 4.9.2006, pp. 1-5005 e ss.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/nuovi-reati-tributari-nella-prospettiva-del-contrasto-alle-frodi-1