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Attualità

Nuovi termini per la notifica delle cartelle

Questo il momento "valorizzato" dal legislatore, e non più quello della materiale iscrizione a ruolo, ai fini della decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto di riscuotere le somme dovute

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Il Dl n. 223/2006 è intervenuto significativamente, con i commi da 40 a 44 dell'articolo 37, anche in materia di termini per l'iscrizione a ruolo.
Innanzitutto, i commi 40 e 41 dell'articolo 37 hanno modificato i termini previsti per l'iscrizione a ruolo in diverse ipotesi, innovando le previsioni di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), Dpr n. 602/73, in tema di riscossione.

In base alla nuova formulazione della lettera a), comma 1, del citato articolo 25, il concessionario deve provvedere alla notifica della cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza entro il 31 dicembre:

  • del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del Dpr 29 settembre 1973, n. 600. A tal proposito, il legislatore prevede però l'allungamento di un anno del termine "standard" appena citato, in caso di pagamento rateale delle imposte, con ultimo o unico versamento che scade oltre il termine del 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione. In tal caso, infatti, il dies a quo, ai fini della notifica della cartella di pagamento, non è più l'anno di presentazione della dichiarazione, ma quello (successivo) di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata, introducendo così, rispetto alla normativa previgente, in siffatta ipotesi di pagamento rateale, l'allungamento di un anno dei termini per l'iscrizione a ruolo
  • del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Testo unico di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, riguardanti la tassazione dei redditi derivanti dalle indennità di trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti. Prima dell'introduzione delle disposizioni in commento, l'iscrizione a ruolo delle maggiori imposte o il rimborso di quelle pagate in eccedenza doveva avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione del modello 770, così come era previsto dagli stessi articoli 19 e 20, da cui ora, per effetto del disposto di cui al comma 41 dell'articolo 37, Dl 223/2006, scompare chiaramente ogni riferimento al termine entro cui deve avvenire l'iscrizione a ruolo, che trova ora una sua più logica e coerente collocazione sistematica nella nuova formulazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25, Dpr 602/73. Risultano, pertanto, aumentati a quattro gli anni, successivi a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta, entro cui devono essere notificate le cartelle di pagamento per le somme dovute in relazione ai redditi suddetti.

Restano ferme, invece, le previsioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 25, Dpr n. 602/73, così come introdotte dal Dl 17 giugno 2005, n. 106, secondo cui, rispettivamente, a decorrere dal 10 agosto 2005, la cartella di pagamento, da parte del concessionario della riscossione, deve essere notificata, sempre a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

  • del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter, Dpr n. 600/1973 (lettera b)
  • del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio (lettera c).

Il comma 42 dell'articolo 37, coerentemente con le modifiche apportate dai commi 40 e 41, ha modificato l'articolo 2 del Dlgs n. 462 del 1997, relativo al termine per l'iscrizione a ruolo conseguente ai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi (articolo 36-bis, Dpr n. 600 del 1973), e dell'Iva (articolo 54-bis, Dpr n. 633 del 1972), eliminando il termine speciale previsto, in tali casi, per l'iscrizione a ruolo (31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), risolvendo quindi alla radice la diatriba che si era generata in ordine alla natura ordinatoria o perentoria di tale termine.

Alla luce delle novità illustrate, quindi, si può senz'altro sostenere che il sistema giuridico riguardante le iscrizioni a ruolo risulta più coerente e organico.
Il legislatore ha valorizzato, ai fini della decadenza da parte dell'Amministrazione finanziaria del diritto di riscuotere le somme dovute, il momento della notifica della cartella di pagamento, e non più quello della materiale iscrizione a ruolo, come invece avveniva nella disciplina precedente all'entrata in vigore del Dl 17 giugno 2005, n. 106, quando, cioè, vigeva l'articolo 17 del Dpr n. 602/73, che dettava i termini entro cui l'Amministrazione finanziaria doveva procedere all'iscrizione a ruolo, mancando invece una norma che contemplasse i termini entro cui le relative cartelle esattoriali avrebbero dovuto essere notificate.

A colmare tale lacuna, è intervenuto l'articolo 1, Dl 17 giugno 2005, n. 106, anche sulla scorta delle precisazioni formulate dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 280 del 2005, che ha abrogato il citato articolo 17 e riformulato l'articolo 25, stesso decreto come anzidetto, con l'intento di contemperare i delicati interessi in gioco: da un lato quello del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria, e, dall'altro, quello di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari; ratio a cui è evidentemente ispirato anche il dettato normativo del Dl 223/2006 in materia di riscossione.

Per completezza, giova ricordare che, il comma 43 dell'articolo 37, Dl 223/2006, stabilisce che non si procede a iscrizione a ruolo e alla comunicazione al contribuente (articolo 1, comma 412, legge 30 dicembre 2004, n. 311), né all'effettuazione di rimborsi, se, per le indennità di fine rapporto nonché per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti, di cui all'articolo 19 del Dpr n. 917/86, e per le prestazioni pensionistiche, di cui all'articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte negli anni 2003, 2004 e 2005, l'imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro.

Il comma 44 dell'articolo 37 del decreto legge, infine, reca disposizioni in materia di notifica delle cartelle di pagamento nei confronti dei contribuenti che si sono avvalsi di una delle modalità di definizione, previste dalla legge n. 289/2002.
La norma, colmando un vuoto normativo, individua il termine del 31/12/2008 per la notifica delle cartelle di pagamento nei confronti di quei contribuenti che, essendosi avvalsi degli istituti definitori previsti dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16, non hanno effettuato in tutto o in parte i pagamenti rateali alle previste scadenze.

Ai sensi dell'articolo 9-bis della legge n. 289/2002, i contribuenti potevano altresì definire i ritardati od omessi versamenti risultanti dalle dichiarazioni originariamente presentate.
Ove i versamenti relativi a siffatto condono non abbiano condotto alla integrale definizione dei debiti risultanti dalle dichiarazioni originariamente presentate, il legislatore ha individuato lo stesso termine del 31/12/2008 per la notifica delle cartelle di pagamento dei debiti d'imposta che non hanno formato oggetto di definizione.

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