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Attualità

Nuovo anno giudiziario tributario:
prospettive per una giustizia rapida

Per velocizzare ulteriormente l’iter processuale, sono state individuate due direttrici d’azione: la deflazione del contenzioso e lo snellimento delle fasi che contraddistinguono il procedimento

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Il 16 maggio si è svolta a Roma, nella sontuosa cornice dell’Aula magna della Corte di cassazione, la Giornata della giustizia tributaria italiana, ossia l’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario.

È stata l’occasione per una meditata riflessione sullo stato dell’arte e per affrontare le future prospettive, delineate dalla legge delega “per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” (legge 23/2014).
 
La delega fiscale si propone tre principali obiettivi:
  1. la semplificazione del complesso sistema tributario italiano
  2. il conferimento di certezza al sistema impositivo italiano, così come ampiamente rivendicato dagli investitori stranieri
  3. l’abbassamento della pressione fiscale.
Gli interventi operativi nell’ambito del contenzioso tributario dovrebbero svilupparsi lungo tre direttrici:
  1. riduzione delle procedure aperte, attraverso il potenziamento dell’istituto della mediazione
  2. l’aumento dell’efficienza degli organi di giustizia tributaria, attraverso una maggior professionalità dei giudici
  3. la realizzazione di un sistema più equo.
A corollario dei sopraesposti tre punti, si aggiunge la riforma dell’interpello, in funzione deflattiva del contenzioso e soprattutto per rafforzare il rapporto tra fisco e contribuente, sul piano della certezza dei rapporti giuridico-fiscali e del reciproco affidamento.
Nonostante dal confronto con le altre giurisdizioni quella tributaria ha dei tempi più rapidi (si veda la seguente tabella), il legislatore avverte l’esigenza di velocizzare ulteriormente l’iter processuale.
 
 
Pendenti al
31 dic 2012
pervenuti
2013
definiti
2013
Pendenti al
31 dic 2013
Δ Δ%
CC.TT.PP. 556.040 202.107 247.911 510.236 -45.804 -8,24%
CC.TT.RR. 127.934 54.707 59.148 123.493 -4.441 -3,47%
  683.974 256.814 307.059 633.729 -50.245 -7,35%
Fonte: M.E.F., Rapporto trimestrale sullo stato del contenzioso tributario, marzo 2014
 
Per centrare questo obiettivo, sono state individuate due direttrici d’azione: la deflazione del contenzioso e lo snellimento delle fasi processuali.
Il legislatore intende conseguire lo sfoltimento del contenzioso tributario, procedendo sulla strada della mediazione pre-contenziosa obbligatoria.
L’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992, che ha introdotto, nel nostro ordinamento, questo ulteriore istituto, è stato riformato, a opera dell’articolo 1, comma 611, lettera a), numero 1), della legge 147/2013 (Stabilità 2014) per renderlo conforme al dettato costituzionale.
 
Attualmente, nelle controversie di valore pari o inferiori a 20mila euro per atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, permane il dovere del ricorrente di proporre il reclamo prima della presentazione del ricorso, a pena di improcedibilità, in luogo dell’originaria inammissibilità.
L’intervento legislativo delegato dovrebbe, dunque coordinare questo istituto con altri già vigenti (quali la conciliazione), che dal momento del loro varo sono stati via via marginalizzati, nell’impiego pratico, nonostante la loro efficacia per la conclusione dei contenziosi mediante accordo tra le parti.
 
L’innovazione più rilevante è riscontrabile in un considerevole cambio di rotta nell’impostazione del giudizio tributario: dalla collegialità al giudice unico.
La legge istitutiva delle Commissioni tributarie ha, fin dall’origine, previsto che esse siano composte da magistrati togati e laici, provenienti dal mondo professionale.
L'eterogenea formazione dei collegi giudicanti è stata finora considerata un punto di forza, dal momento che è fonte di una multidisciplinarietà utile ad affrontare l'estremo tecnicismo dei ricorsi presentati contro pretese tributarie settoriali.
L’articolo 10 della legge 23/2014, al punto 2, per incrementare la funzionalità della giurisdizione tributaria, conferisce al Governo la delega a valutare l’opportunità d’introdurre nel processo tributario il giudice monocratico, in luogo del collegio, con riferimento alle controversie di modica entità e “comunque non attinenti a fattispecie connotate da particolari complessità o rilevanza economico-sociale”. La delega si propone di estendere al rito tributario l’applicazione delle norme sulla regolazione di competenza tra organi monocratici e collegiali, aggiungendo la determinazione di “requisiti di professionalità necessari per l’esercizio della giurisdizione in forma monocratica”.
 
Praticamente, si compirà un ravvicinamento della procedura tributaria a quella delle altre giurisdizioni, nell'ambito delle quali, già, in passato, si è adottato il compromesso tra rapidità del processo e adeguata motivazione della decisione, optando per una ripartizione del carico di lavoro, tra il giudice unico e collegi, sulla base di una ponderazione, compiuta per legge, della complessità della causa.
A proposito della celebrazione del processo tributario innanzi a un giudice unico anziché ai tre che attualmente costituiscono il collegio giudicante, il presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, Mario Cavallaro, ha espresso cautela, rivendicando l’opportunità di “garantire il permanere, per gli affari più consistenti, di un indirizzo generale favorevole alla collegialità come mezzo per assicurare l’apporto di competenze multidisciplinari”.
 
Un ulteriore segnale di armonizzazione con il rito civile è ravvisabile negli intenti di:
  • revisionare le soglie in relazione alle quali il contribuente può stare in giudizio anche personalmente (articolo 10 comma 1, lettera b) punto 3)
  • immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie (articolo 10, comma 1 lettera b) punto 10)
limitazione del potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca (articolo 10 comma 1 lett. b) punto 11).
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