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Attualità

Da oggi alla cassa per il saldo Ici

Nei Comuni convenzionati l'utilizzo dell'F24 consente di compensare con eventuali crediti

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Dal 1° al 20 dicembre, i proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato, i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni, i locatari finanziari nell'ipotesi di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) e i concessionari di aree demaniali, sono chiamati a versare il saldo Ici per il periodo d'imposta 2004. Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, gli stessi provvedono al pagamento dell'imposta in proporzione alle quote di possesso.

Presupposto dell'Ici
Il presupposto del tributo, come precisa il comma 2 dell'articolo 1 del Dlgs n. 504/1992, si realizza con il possesso dell'immobile (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ubicati nel territorio comunale) e indipendentemente dal suo utilizzo: da ciò risulta chiara la natura di imposta patrimoniale dell'Ici, che colpisce la ricchezza nella sua espressione statica, rientrando a pieno titolo nella categoria delle imposte "reali" le quali, a differenza di quelle "personali", non tengono conto delle condizioni soggettive del contribuente.
Pertanto, per la maturazione del presupposto è sufficiente il possesso - a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie - di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, situati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi gli immobili strumentali all'esercizio dell'attività professionale, artigianale o imprenditoriale, nonché quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Il gettito del tributo è interamente devoluto al Comune nell'ambito del quale insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposta.

Modalità di pagamento
La base imponibile dell'Ici, sulla base di quanto disposto dall'articolo 5 del Dlgs n. 504/1992, è costituita dal valore dell'immobile, sia esso fabbricato, area edificabile o terreno agricolo: conseguentemente, l'imposta dovuta si determina moltiplicando tale base imponibile per l'aliquota stabilita dall'ente locale, competente in ragione del territorio in cui l'immobile è situato.

In forza della normativa vigente e alla luce delle modificazioni intervenute a partire dal 1° gennaio 2000, l'imposta per l'anno 2004 - proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili - va versata in due rate e precisamente:
a. tra il 1° e il 30 giugno 2004 la prima rata, che è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente
b. tra il 1° e il 20 dicembre 2004 la seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, che è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso, tenendo conto di eventuali modifiche deliberate dal Comune, e sottraendo quanto già versato come acconto.
Come chiarito dalla circolare n. 118/E del 2000, è possibile effettuare il versamento anche in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso, fatte salve eventuali deroghe comunali. Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'imposta complessivamente dovuta. Se, invece, gli immobili sono situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ciascun ente impositore.

Il versamento del tributo va eseguito negli uffici postali, presso il concessionario della riscossione o nelle banche convenzionate, sempre che il Comune, titolare del potere regolamentare a esso attribuito in forza dell'articolo 52 del Dlgs n. 446/1997, non abbia disposto diversamente, optando per la riscossione diretta o per quella mediante il modello F24. A tal proposito, giova rammentare che, qualora il Comune abbia stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate, il pagamento mediante F24 può essere eseguito presso qualunque sportello bancario, postale o esattoriale ubicato nel territorio nazionale, considerato che tale sistema di versamento unitario di imposte e contributi, istituito con il Dlgs n. 241/1997 e avviato nel maggio 1998, si fonda su un colloquio telematico tra gli intermediari della riscossione (banche, poste e concessionario) e gli enti impositori, in sostituzione delle tradizionali modalità di riscossione del tributo.

Un'ulteriore utilità del pagamento con il modello F24 consiste nella possibilità di compensazione dei tributi, estensibile anche ai tributi locali come l'Ici. L'ente locale, a sua volta, potrà contare sul riversamento entro nove giorni lavorativi delle somme riscosse, assieme all'elenco dei contribuenti che hanno eseguito i versamenti, completo dei dati identificativi, in modo da poter avviare i relativi controlli in tempi molto più ristretti. Visti gli evidenti vantaggi che la nuova modalità di riscossione riserva sia ai contribuenti che all'ente locale, tale modalità di pagamento, sinora facoltativa, dovrebbe diventare obbligatoria dal prossimo 2005, in ragione dell'inserimento in finanziaria dell'articolo 34, comma 34, che dispone in tal senso.

Per l'Ici, la somma minima da pagare è pari a 2,08 euro; gli importi fino a 2,07 euro (pari a 4.000 delle vecchie lire) non vanno versati. Il Comune potrebbe però aver elevato l'ammontare minimo (è quindi, opportuno, assumere informazioni presso gli uffici comunali).

Il condono edilizio e l'Ici
Come è noto, l'articolo 32 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, e ulteriormente modificato dall'articolo 2, comma 70, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, ha introdotto la sanatoria edilizia che consente di conseguire il rilascio dell'autorizzazione o della concessione in sanatoria per le opere realizzate in assenza dei predetti provvedimenti o in difformità degli stessi, ovvero in base a un titolo annullato o inefficace.
Con il comma 41 dell'articolo 2 della legge n. 350/2003, sono state introdotte norme volte a disciplinare - ai fini Ici - il pagamento dell'imposta per i fabbricati oggetto di regolarizzazione edilizia, stabilendo che "l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, è dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente".

In ordine alle modalità di pagamento, il secondo periodo del citato comma 41 dispone che "il versamento dell'imposta relativa a dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno d'imposta".
Pertanto, l'Ici "in acconto" relativa all'anno 2003, deve essere versata, unitamente a quella relativa all'anno 2004, in due rate di pari importo: una entro il 30 giugno 2004 e l'altra entro il 20 dicembre 2004.

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